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Con sentenza n. 50 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma provinciale rientri nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Bolzano, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità dell’art. 14, comma 1, lett. i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte relativa all’ordinamento del personale sanitario, per contrasto con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma provinciale rientri nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenza legislativa primaria nelle materie indicate dallo statuto speciale; l’ordinamento del personale delle aziende sanitarie provinciali rientra nell’esercizio legittimo di tale autonomia.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità dell’art. 14, comma 1, lett. i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte relativa all’ordinamento del personale sanitario, per contrasto con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma provinciale rientri nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenza legislativa primaria nelle materie indicate dallo statuto speciale; l’ordinamento del personale delle aziende sanitarie provinciali rientra nell’esercizio legittimo di tale autonomia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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