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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 82, r.d. n. 37/1934, e dell’art. 330 c.p.c., in tema di notifica dell’atto di citazione in appello al procuratore che esercita fuori circondario. La disciplina della notifica in cancelleria è già stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel processo civile, quando la parte appellata è rappresentata da un procuratore che esercita fuori dal circondario del giudice di primo grado e non ha eletto domicilio nella sede di causa, la legge prevede che l’atto di citazione in appello possa essere notificato al cancelliere. La Corte d’appello di Torino dubitava che questa modalità di notifica garantisse la reale conoscenza dell’atto da parte del destinatario e rispettasse il principio del contraddittorio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione — questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e dell’art. 330 c.p.c., nella parte in cui prevedono la notifica dell’atto di citazione in appello al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore non abbia eletto domicilio nella sede di causa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria costante giurisprudenza. La norma era già stata esaminata in precedenza e ritenuta non contraria agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: il meccanismo della notifica in cancelleria non viola il diritto di difesa quando è conseguenza di una scelta del procuratore di non eleggere domicilio.

Il principio

Le norme processuali che disciplinano le modalità di notifica degli atti giudiziari non violano il diritto di difesa quando la forma alternativa di notifica (in cancelleria) è conseguenza della condotta della stessa parte o del suo difensore, che ha omesso di eleggere domicilio nella sede del giudice competente.

Domande e risposte

Cosa significa “eleggere domicilio” nella sede di causa?

Significa indicare formalmente un indirizzo (spesso lo studio di un collega avvocato) nel circondario del giudice competente, dove ricevere le notifiche relative a quel procedimento. L’avvocato che esercita fuori circondario e non elegge domicilio si espone alla notifica in cancelleria.

Perché la notifica in cancelleria può creare problemi pratici?

Perché il destinatario potrebbe non venire a conoscenza tempestiva dell’atto, specialmente se non frequenta abitualmente quella cancelleria. La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che il rischio sia imputabile alla condotta del procuratore che ha omesso di eleggere domicilio.

Il giudice può ordinare la rinnovazione di una notifica valida?

No. Se la notifica è formalmente valida, il giudice non può ordinarne la rinnovazione per il solo fatto che probabilmente non ha raggiunto il destinatario. Disporre la rinnovazione di un atto valido costituirebbe, secondo la Corte, un’ordinanza nulla.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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