Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile (introdotti dalla legge n. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno), nella parte in cui non subordinano l’attivazione della misura al consenso dell’interessato. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione nel caso concreto.
Di cosa si tratta
L’amministrazione di sostegno è l’istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 per proteggere le persone che, pur prive in parte dell’autonomia necessaria a curare i propri interessi, non versano in condizioni tali da giustificare l’interdizione o l’inabilitazione. Il caso riguardava una persona che aveva subito gravi danni cerebrali ma conservava una residua capacità cognitiva e aveva manifestato opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno. Il giudice tutelare di Chioggia si chiedeva se fosse costituzionalmente legittimo imporre la misura contro la volontà dell’interessato.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice tutelare del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato — in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione — questione di legittimità degli artt. 407 e 410 c.c. nella parte in cui non subordinano l’attivazione dell’amministrazione di sostegno e il compimento dei singoli atti gestionali al consenso dell’interessato, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente aveva omesso di motivare adeguatamente la rilevanza nel giudizio pendente: non era stato spiegato in che modo l’eventuale dichiarazione di illegittimità avrebbe inciso sulla decisione da adottare nel caso concreto.
Il principio
Per essere ammissibile, una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice deve spiegare perché la decisione sulla questione è necessaria per definire il procedimento principale. L’omessa motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Che cosa è l’amministrazione di sostegno?
È una misura di protezione giuridica prevista dalla legge n. 6/2004, meno invasiva dell’interdizione, che consente al giudice tutelare di nominare un amministratore che assista — o rappresenti solo per certi atti — la persona in difficoltà, lasciandola al massimo autonoma per tutti gli altri aspetti della vita.
Perché il giudice si interrogava sul consenso dell’interessato?
Nel caso concreto, la persona colpita da danno cerebrale aveva manifestato opposizione alla nomina, sia pure in modo non verbale. Il giudice si chiedeva se imporre la misura senza consenso violasse i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
La questione è stata decisa nel merito?
No. La Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’ha dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il tema del consenso nell’amministrazione di sostegno rimane aperto e può essere riproposto in futuro con adeguata motivazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona — compresi quelli connessi all’autodeterminazione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento giuridico
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.