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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui fa decorrere gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dalla rivalutazione dei contributi dell’assicurazione facoltativa solo dal 1° gennaio 2001, anche per situazioni già maturate. La norma violava gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’assicurazione facoltativa prevista dal r.d.l. n. 1827/1935 consente ai lavoratori di versare contributi in modo volontario per integrare la propria pensione. Con la sentenza n. 141/1989, la Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittima la mancanza di un meccanismo di adeguamento nominale di tali contributi. Il legislatore era intervenuto con l’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000, ma aveva limitato gli effetti degli aumenti pensionistici al 1° gennaio 2001, anche per chi aveva già posizioni giuridiche maturate prima.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio promosso da Rosa Carla Giordano contro l’INPS, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità dell’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000, nella parte in cui la decorrenza degli aumenti è fissata al 1° gennaio 2001 anche per posizioni giuridiche non consolidate in senso negativo alla data di entrata in vigore della legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede la decorrenza immediata degli aumenti per i ratei pensionistici già maturati e non consolidati in senso negativo. Il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.) impedivano di congelare retroattivamente posizioni già acquisite.
Il principio
Il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali volontari, una volta riconosciuto dalla Corte costituzionale, non può essere compresso da una norma di attuazione che ne differisca gli effetti al futuro, sacrificando i diritti già maturati dai pensionati. L’art. 38, secondo comma, della Costituzione impone al legislatore di garantire prestazioni previdenziali adeguate.
Domande e risposte
A chi si applica l’assicurazione facoltativa disciplinata dal r.d.l. n. 1827/1935?
Si applica a chi, pur non avendo l’obbligo assicurativo, desidera versare contributi volontari all’INPS per maturare o integrare il proprio diritto alla pensione. È uno strumento usato tipicamente da casalinghe, lavoratori autonomi o chi ha avuto interruzioni contributive.
Cosa prevede l’art. 38 della Costituzione in materia previdenziale?
L’art. 38, secondo comma, dispone che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Questo impone al legislatore di garantire prestazioni pensionistiche che non siano erose dall’inflazione.
Qual è la differenza tra “posizione consolidata” e “posizione non consolidata”?
Una posizione è consolidata in senso negativo quando un provvedimento definitivo ha già negato il diritto prima dell’entrata in vigore della legge favorevole. Se invece il procedimento era ancora aperto o il diniego non era definitivo, la posizione non era consolidata e il soggetto poteva beneficiare della rivalutazione retroattiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza — violato dalla discriminazione temporale retroattiva
- Art. 38 della Costituzione — diritto a prestazioni previdenziali adeguate — parametro principale della questione
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