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La Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato — e per esso alla Corte di cassazione — pronunciarsi sulla decadenza di un consigliere regionale sardo che versava in situazione di incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981. Il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sardegna è stato rigettato: la competenza à verificare le incompatibilità dei consiglieri regionali appartiene ai giudici ordinari, non esclusivamente al Consiglio regionale.
Di cosa si tratta
Il Consiglio regionale della Sardegna aveva insediato il consigliere Andrea Mario Biancareddu, presidente di un ente consortile vigilato dalla Regione. Un’elettrice aveva impugnato l’insediamento per incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981 sulle cariche locali. Dopo che Tribunale e Corte d’appello avevano escluso l’incompatibilità, la Cassazione aveva invece dichiarato la decadenza del consigliere. La Regione Sardegna ha allora sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Cassazione avesse invaso la sfera di autonomia regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza della Corte di cassazione n. 16889/2006, chiedendo che fosse dichiarata l’incompetenza dello Stato a giudicare la decadenza di un consigliere regionale sardo in situazione di incompatibilità ex legge n. 154/1981. Il conflitto riguardava l’ambito dell’autonomia regionale garantita dallo Statuto speciale sardo (legge cost. n. 3/1948).
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato, tramite la Corte di cassazione, giudicare sulla decadenza del consigliere regionale per incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981. La competenza a verificare i requisiti di eleggibilità e compatibilità non è riservata in via esclusiva all’organo regionale: il giudice ordinario può legittimamente intervenire su ricorso degli aventi diritto.
Il principio
L’autonomia regionale non esclude la competenza dei giudici ordinari a verificare le cause di incompatibilità dei consiglieri regionali previste dalla legge statale: l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità parlamentare non si estende alle cariche regionali, che restano soggette al controllo giurisdizionale ordinario.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge n. 154/1981 sull’incompatibilità?
La legge 23 aprile 1981, n. 154 stabilisce cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Tra queste, l’essere presidente o legale rappresentante di enti che dipendono dalla Regione o sono sottoposti alla sua vigilanza.
Perché la Regione Sardegna riteneva di avere un’attribuzione esclusiva?
Lo Statuto speciale della Sardegna (legge cost. n. 3/1948) attribuisce al Consiglio regionale la verifica dei titoli di ammissione dei propri membri. La Regione sosteneva che tale competenza escludesse l’intervento della Cassazione, che aveva pronunciato la decadenza senza che il Consiglio avesse modificato la sua delibera di insediamento.
Cosa cambia per i consiglieri regionali dopo questa sentenza?
Resta confermato che le incompatibilità previste dalla legge statale possono essere accertate dal giudice ordinario su ricorso di qualunque elettore, anche se il Consiglio regionale ha già insediato il consigliere. Il controllo giurisdizionale non è escluso dall’atto interno dell’assemblea.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge — principio di fondo della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.