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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimi gli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte dei conti (r.d. n. 1038/1933), nella parte in cui non prevedono la notifica del ricorso dell’esattore all’amministrazione finanziaria e la comunicazione del decreto di fissazione d’udienza. La norma violava il principio del contraddittorio e il giusto processo garantiti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il procedimento davanti alla Corte dei conti per il rimborso di quote di imposta inesigibili — cioè tributi affidati all’esattore ma impossibili da riscuotere — si svolgeva senza che l’amministrazione finanziaria venisse messa a conoscenza del ricorso né dell’udienza fissata. L’esattore agiva in giudizio solo contro il pubblico ministero contabile, lasciando escluso il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate o la Regione interessata. La questione è sorta su ricorso della S.p.a. Montepaschi Se.Ri.T., commissario governativo per la riscossione tributi in Sicilia.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato — in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che l’atto introduttivo del giudizio sia notificato all’amministrazione e che a questa siano comunicati il decreto di fissazione d’udienza e il deposito di documenti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell’esattore per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili sia notificato all’amministrazione finanziaria e che a quest’ultima siano comunicati il decreto di fissazione d’udienza e il deposito di memorie e documenti da parte del ricorrente. La modifica costituzionale dell’art. 111 Cost. (legge cost. n. 2/1999) aveva reso imprescindibile la garanzia del contraddittorio anche in questo tipo di procedimento.
Il principio
Il principio del contraddittorio e della parità delle parti nel processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione, non è derogabile dal legislatore nemmeno in procedimenti speciali: ogni parte che possa essere pregiudicata dall’esito del giudizio deve essere posta in condizione di parteciparvi.
Domande e risposte
Che cos’è il ricorso dell’esattore per rifiutato rimborso di quote inesigibili?
È il rimedio giurisdizionale con cui il concessionario della riscossione chiede alla Corte dei conti il rimborso delle somme affidate in carico ma non recuperate perché il contribuente era insolvente. Prima di questa sentenza, il procedimento non prevedeva la partecipazione dell’amministrazione finanziaria.
Perché la modifica dell’art. 111 Cost. è stata determinante?
La legge costituzionale n. 2 del 1999 ha constituzionalizzato il principio del giusto processo, stabilendo che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Questo ha tolto al legislatore la discrezionalità di escludere il contraddittorio anche in procedimenti speciali, come quello davanti alla Corte dei conti per quote inesigibili.
Qual è la conseguenza pratica della sentenza?
Dopo questa pronuncia, il ricorso dell’esattore deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore, che diventa parte a tutti gli effetti del giudizio e può difendersi e produrre documenti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio — parametro costituzionale invocato
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti
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