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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Liguria n. 15/2007 (legge finanziaria regionale) sollevata dal TAR Liguria. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione con sentenza n. 271/2008, rendendo la questione priva di oggetto.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva introdotto nella legge finanziaria 2007 una norma (art. 13) che disciplinava l’erogazione di farmaci o dispositivi medici. Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento al diritto alla salute, ai livelli essenziali di assistenza e alla competenza legislativa concorrente. Nel frattempo, con sentenza n. 271/2008, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità di quella stessa norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile perché priva di oggetto. La disposizione impugnata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte stessa con la sentenza n. 271/2008, sopravvenuta rispetto all’ordinanza di rimessione.
Il principio
Quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte intervenuta nelle more del giudizio, la questione diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata o dichiarata incostituzionale durante il giudizio davanti alla Corte?
La Corte dichiara la questione priva di oggetto (in questo caso manifestamente inammissibile), oppure dichiara cessata la materia del contendere, a seconda che la norma sia venuta meno con efficacia retroattiva o solo pro futuro.
Cosa prevedeva l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione violato dalla norma ligure?
Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (i cosiddetti LEP o LEA in campo sanitario). Le Regioni non possono ridurre tali livelli essenziali.
La sentenza n. 271/2008 che aveva già dichiarato l’illegittimità si applica automaticamente a tutti i giudizi pendenti?
Le sentenze della Corte hanno efficacia erga omnes (art. 136 Cost.): la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Tutti i giudizi in corso che dipendono da quella norma ne sono investiti.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
- Art. 117 della Costituzione — livelli essenziali delle prestazioni e riparto di competenze Stato-Regioni
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