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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal GIP del Tribunale di Velletri. La questione riguardava la possibilità della parte civile di chiedere l’ammissione di prove nel giudizio abbreviato condizionato. Il rimettente non ha chiarito correttamente la rilevanza nel caso concreto.

Di cosa si tratta

Nel giudizio abbreviato condizionato, l’imputato può chiedere di essere giudicato allo stato degli atti, con l’integrazione di specifiche prove. Nel procedimento a Velletri, la parte civile aveva chiesto l’ammissione di testimoni già indicati fin dalla querela. Il GIP riteneva che le norme suddette non consentissero alla parte civile di chiedere prove nel giudizio abbreviato.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Velletri ha impugnato gli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero alla parte civile di chiedere prove nel giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il rimettente non ha chiarito se le prove richieste dalla parte civile avessero effettivamente natura di «controprova» rispetto alle prove indicate dall’imputato a integrazione del giudizio abbreviato. Le giustificazioni fornite (risalità dell’indicazione dei testimoni, mancanza di precedenti escussioni) non sono pertinenti con la nozione di controprova.

Il principio

Affinché una questione sulla controprova nel giudizio abbreviato sia ammissibile, il rimettente deve chiarire che le prove richieste siano effettivamente in risposta a quelle indicate dall’imputato. La mancata chiarezza sul punto rende la questione carente di rilevanza nel giudizio concreto.

Domande e risposte

Cosa è il giudizio abbreviato condizionato?

Il rito abbreviato in cui l’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti, ma condiziona la richiesta all’ammissione di specifiche prove integrative ritenute necessarie per la propria difesa. Il giudice può accogliere o rigettare la condizione.

La parte civile può chiedere prove nel giudizio abbreviato?

La questione non è stata risolta nel merito. La Corte si è limitata a dichiarare inammissibile la questione per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza concreta.

Qual è la differenza tra prova e controprova nel giudizio abbreviato?

La prova è quella richiesta dall’imputato a integrazione del rito. La controprova è quella richiesta da altra parte (pubblico ministero o parte civile) in risposta alle prove integrative dell’imputato. Solo al PM la legge riconosce il diritto alla controprova.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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