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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, in materia di astensione e ricusazione del giudice che abbia già preso visione in sede civile di atti del fascicolo penale. Il giudice rimettente si era limitato a riportare l’eccezione sollevata dalle parti senza valutarla in proprio.

Di cosa si tratta

Un Giudice di pace di Buccino si trovava a dover giudicare penalmente un imputato per un sinistro stradale, avendo già esaminato — in sede civile — gli atti del fascicolo penale, incluse le dichiarazioni confessorie dell’imputato ai Carabinieri. La difesa aveva chiesto la sua astensione per violazione del principio di imparzialità. Il giudice aveva respinto la richiesta, ritenendo di non essere in situazione di incompatibilità, ma aveva poi sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale dopo che la difesa aveva sollevato questione di illegittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Buccino ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione — questione di legittimità degli artt. 34 e 36 c.p.p., nella parte in cui non prevedono tra le cause di astensione e/o ricusazione l’ipotesi in cui il giudice abbia già preso visione in sede civile di atti presenti nel fascicolo penale, tra cui le dichiarazioni confessorie dell’imputato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il giudice rimettente non aveva espresso una propria valutazione sulla non manifesta infondatezza della questione: si era limitato a dare atto che la difesa e il pubblico ministero l’avevano ritenuta non manifestamente infondata, senza condividere o motivare tale valutazione in prima persona.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve fare propria la valutazione di non manifesta infondatezza: non è sufficiente riportare l’opinione delle parti. L’assenza di una motivazione autonoma del rimettente rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Che cosa sono astensione e ricusazione nel processo penale?

L’astensione è l’istituto per cui il giudice si ritira spontaneamente dal processo in presenza di cause di incompatibilità o motivi di convenienza; la ricusazione è invece lo strumento con cui le parti chiedono la sostituzione del giudice. Entrambi tutelano l’imparzialità del giudice.

Quale sentenza della Corte aveva affrontato un tema analogo?

La sentenza n. 371 del 1996 aveva escluso che potesse partecipare al giudizio il giudice che avesse pronunciato una precedente sentenza in cui la posizione dell’imputato fosse stata comunque valutata. Quel precedente era stato richiamato dal pubblico ministero nella vicenda del Giudice di pace di Buccino.

Cosa deve fare il giudice che intende sollevare una questione di legittimità?

Deve sospendere il giudizio e rimettere la questione con ordinanza motivata, nella quale esprime in proprio — e non attraverso le opinioni delle parti — la valutazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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