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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 274/2000, che prevede la verbalizzazione riassuntiva “di regola” nel procedimento penale davanti al giudice di pace. La norma è già stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il verbale d’udienza sia redatto, “di regola”, in forma riassuntiva anziché integrale. Il Giudice di pace di Cosenza riteneva che questa scelta normativa violasse il diritto di difesa e il principio del giusto processo, perché la sintesi delle dichiarazioni operate dal giudice potrebbe alterare il contenuto delle testimonianze.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Cosenza ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione — questione di legittimità dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace il verbale d’udienza sia, “di regola”, redatto in forma riassuntiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria giurisprudenza precedente: la previsione della verbalizzazione riassuntiva come regola (con possibilità di ricorrere alla forma integrale nei casi opportuni) era già stata ritenuta non contraria alla Costituzione, trattandosi di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore nell’organizzazione del rito semplificato del giudice di pace.
Il principio
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella modellazione dei riti processuali semplificati, come quello davanti al giudice di pace. La previsione della verbalizzazione riassuntiva come regola non viola il diritto di difesa quando il giudice conserva la facoltà di ricorrere alla forma integrale nei casi che lo richiedano.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra verbale riassuntivo e verbale integrale?
Il verbale integrale riporta testualmente tutto ciò che è detto in udienza; quello riassuntivo sintetizza le dichiarazioni nel contenuto essenziale, lasciando al giudice una certa discrezionalità nella redazione. Il verbale integrale offre maggiori garanzie di fidelità alle dichiarazioni originali.
Il giudice di pace può sempre scegliere la forma integrale?
Sì. La parola “di regola” nella norma implica che il giudice può derogare alla forma riassuntiva quando le circostanze del caso lo richiedono, per esempio quando le testimonianze sono complesse o vi è disponibilità di strumenti fonoregistratori.
Perché il rito del giudice di pace è semplificato?
Il d.lgs. n. 274/2000 ha attribuito al giudice di pace competenza penale per reati di minore gravità (lesioni colpose lievi, ingiurie, minacce, ecc.), con un rito più snello rispetto a quello del Tribunale, ispirato ai principi di conciliazione, spedità e contenimento dei costi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa — parametro invocato in relazione alle garanzie processuali
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo — contraddittorio nella formazione della prova
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.