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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6, comma 19, della legge finanziaria della Regione Sardegna n. 6/2001, che vietava di trasportare, stoccare e smaltire in Sardegna rifiuti di origine extraregionale. La norma violava la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e i principi statali in materia di gestione dei rifiuti (d.lgs. n. 22/1997).

Di cosa si tratta

Una società che gestiva in Sardegna un impianto di termodistruzione per rifiuti sanitari pericolosi si era vista imporre dalla Regione il divieto assoluto di ricevere rifiuti prodotti fuori dal territorio sardo. Il divieto era contenuto nell’art. 6, comma 19, della legge finanziaria regionale 2001, e aveva già formato oggetto di un precedente giudizio davanti alla Corte costituzionale (ordinanza n. 45/2004, dichiarata inammissibile per motivi procedurali).

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Sardegna ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale della Sardegna) e all’art. 41 della Costituzione, in relazione ai principi del d.lgs. n. 22/1997 — questione di legittimità dell’art. 6, comma 19, della l.r. Sardegna n. 6/2001, che vietava in modo assoluto la gestione di rifiuti extraregionali nel territorio sardo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata. Il divieto assoluto di trattare rifiuti extraregionali non era giustificato da ragioni di tutela ambientale o sanitaria proporzionate all’obiettivo, e si risolveva in un ostacolo alla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) incompatibile sia con la Costituzione sia con i principi statali di gestione dei rifiuti che la Regione, anche nell’esercizio delle proprie competenze speciali, era tenuta a rispettare.

Il principio

Le regioni — comprese quelle a statuto speciale — non possono adottare divieti assoluti di gestione di rifiuti provenienti da altri territori quando tali divieti non rispondono a criteri di proporzionalità e ragionevolezza ambientale, e si traducono in restrizioni arbitrarie alla libertà di impresa incompatibili con l’art. 41 della Costituzione e con i principi statali di derivazione europea in materia di rifiuti.

Domande e risposte

Perché la Regione Sardegna aveva introdotto questo divieto?

La norma mirava a evitare che la Sardegna diventasse una “discarica” per rifiuti prodotti nel resto d’Italia, tutelando il territorio regionale. Tuttavia la Corte ha ritenuto che un divieto assoluto non fosse proporzionato: avrebbe potuto adottare misure meno restrittive, come criteri di priorità nella gestione dei rifiuti locali.

Il d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) consentiva divieti regionali?

No. Il decreto Ronchi, che attuava le direttive europee sui rifiuti, stabiliva un sistema integrato di gestione a livello nazionale, con principi di prossimità e autosufficienza che non includevano divieti assoluti di circolazione interregionale dei rifiuti.

Qual è il limite della potestas legiferante delle regioni a statuto speciale in materia ambientale?

Anche le regioni a statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nelle materie di competenza concorrente o nelle aree di interesse nazionale, tra cui la tutela dell’ambiente e la gestione dei rifiuti. Lo statuto speciale amplia le competenze ma non le rende assolute.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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