Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 234/2007 – Trattamento economico personale ATA trasferimento Stato

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    Con sentenza n. 234 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico. La questione è stata definita con esito: questioni non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24, art. 36 e altri. Giudice rimettente: Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aq

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate: la norma impugnata non viola la Costituzione.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24, art. 36 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2007 – Benefici vittime terrorismo termine decadenza

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    Con ordinanza n. 233 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo). La questione è stata definita con esito: manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Napoli nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Dep

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché non soddisfaceva i presupposti processuali richiesti (ad esempio: difetto di rilevanza, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione).

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Napoli. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2007 – Antenne comunicazioni elettroniche installazione edifici

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    Con ordinanza n. 232 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da TAR per il Piemonte nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 97. Giudice rimettente: TAR per il Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Maria Rita SAULLE, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancel

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 97 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da TAR per il Piemonte. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2007 – Sanzioni lavoro irregolare emersione stranieri

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    Con ordinanza n. 231 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 (emersione lavoro irregolare). La questione è stata definita con esito: restituzione atti.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Commissione tributaria provinciale di Teramo nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 (emersione lavoro irregolare).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 (emersione lavoro irregolare). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Teramo.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Ugo DE SIERVO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

    Il principio

    Il processo costituzionale si è concluso senza una pronuncia nel merito: restituzione atti.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, tenendo conto di sopravvenienze normative o fattuali.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Commissione tributaria provinciale di Teramo. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2007 – Referendum distacco comune carema regione piemonte

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    Con ordinanza n. 230 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte. La questione è stata definita con esito: estinzione del processo.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Regione Valle d’Aosta nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte. Parametri costituzionali invocati: art. 132. Giudice rimettente: Regione Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara estinto il processo.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Ugo DE SIERVO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

    Il principio

    La Corte Costituzionale ha esaminato la conformità della norma impugnata ai parametri costituzionali invocati, pronunciandosi nei termini indicati nel dispositivo.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    Il processo costituzionale si è estinto per rinuncia al ricorso o per altri motivi processuali, senza che la Corte si pronunciasse nel merito.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 132 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Regione Valle d’Aosta. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2007 – Legge finanziaria regione siciliana cessata materia

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    Con ordinanza n. 229 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di artt. 22, 23, 24, 28 e 47 della legge finanziaria della Regione Siciliana 2007. La questione è stata definita con esito: cessata materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: artt. 22, 23, 24, 28 e 47 della legge finanziaria della Regione Siciliana 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 22, 23, 24, 28 e 47 della legge finanziaria della Regione Siciliana 2007. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 51, art. 81. Giudice rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

    Il principio

    Il processo costituzionale si è concluso senza una pronuncia nel merito: cessata materia del contendere.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è venuta meno per cessata materia del contendere, in quanto la norma impugnata è stata abrogata o modificata nel corso del giudizio costituzionale.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 51, art. 81 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2007 – Trattenimento straniero irregolare centri identificazione

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    Con ordinanza n. 228 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Gorizia nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare. Parametri costituzionali invocati: art. 2, art. 3, art. 10 e altri. Giudice rimettente: Tribunale di Gorizia.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gorizia con le ordinanze in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, P

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 2, art. 3, art. 10 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Gorizia. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2007 – IRAP base imponibile attivita produttive

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    Con ordinanza n. 227 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP). La questione è stata definita con esito: manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Commissione tributaria provinciale di Bologna nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 23, art. 24 e altri. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza indicata in epigraf

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché non soddisfaceva i presupposti processuali richiesti (ad esempio: difetto di rilevanza, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione).

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 23, art. 24 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Commissione tributaria provinciale di Bologna. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2007 – Reingresso straniero espulso pena minima

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    Con ordinanza n. 226 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso. La questione è stata definita con esito: restituzione atti.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 27. Giudice rimettente: Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Gaetano SILVESTRI, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

    Il principio

    Il processo costituzionale si è concluso senza una pronuncia nel merito: restituzione atti.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, tenendo conto di sopravvenienze normative o fattuali.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 27 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 135/2007 – Prova dell’adulterio come condizione per il disconoscimento di paternità

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi, sollevata questione di legittimità sull’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. — che impone di provare l’adulterio come condizione per accedere alle prove genetiche nel giudizio di disconoscimento di paternità. Nel frattempo, la sentenza n. 266/2006 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella norma, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal curatore speciale di una minore, il Tribunale di Brindisi aveva sollevato questione sulla norma che subordinava l’ammissibilità delle prove genetiche (test del DNA) alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Il giudice riteneva questo requisito irragionevole e lesivo del diritto di azione, soprattutto alla luce delle difficoltà pratiche di provare l’adulterio nella società contemporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui dispone che l’indagine sull’adulterio della moglie ha carattere preliminare rispetto a quella sul rapporto procreativo, subordinando così l’accesso alle prove genetiche alla previa dimostrazione dell’adulterio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente: dopo la proposizione della questione, la sentenza n. 266/2006 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. nella stessa parte contestata. La Corte restituisce gli atti perché il rimettente rivaluti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità: se la norma è già stata dichiarata illegittima, la questione potrebbe essere divenuta irrilevante o comunque già risolta.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una pronuncia della stessa Corte che ha già dichiarato incostituzionale la norma oggetto della questione, gli atti vengono restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo alla luce della nuova pronuncia. Il giudice deve rivalutare la propria posizione processuale.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 266/2006?

    La sentenza n. 266/2006 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 235, primo comma, n. 3, c.c. nella parte in cui subordinava l’esame delle prove tecniche genetiche alla previa dimostrazione dell’adulterio. La Corte aveva ritenuto irragionevole tale requisito, perché l’adulterio è privo di rilevanza ai fini dell’accoglimento nel merito della domanda, e irragionevolmente ostacolava l’esercizio del diritto di azione per la tutela dello status e dell’identità biologica.

    Come si svolge oggi il giudizio di disconoscimento di paternità?

    A seguito della sentenza n. 266/2006, non è più necessario provare preliminarmente l’adulterio: le prove tecniche (DNA, esami ematologici) possono essere disposte direttamente. In sede di riforma del diritto di famiglia (d.lgs. 154/2013), il disconoscimento di paternità è stato ulteriormente riformato, con la completa eliminazione del requisito dell’adulterio come condizione di ammissibilità.

    Cosa significa «restituzione degli atti al rimettente»?

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è una pronuncia processuale con cui la Corte non decide nel merito, ma rinvia il giudice a rivalutare la rilevanza della questione alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali. Il rimettente deve poi decidere se la questione sia ancora necessaria per risolvere la causa o se la risposta sia già stata fornita dalle pronunce successive.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, violato dall’irragionevole requisito dell’adulterio come condizione di accesso alle prove genetiche
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, leso dall’ostacolo procedurale alla prova scientifica dello status di filiazione
  • Corte cost. n. 134/2007 – Insindacabilità parlamentare e deposito tardivo del conflitto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione promosso dal GIP di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera sull’insindacabilità delle opinioni del deputato Carlo Taormina. Il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Milano era coinvolto in un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del deputato Carlo Taormina, in relazione ad affermazioni dallo stesso fatte a danno del tenente colonnello Luciano Garofano dei Carabinieri. La Camera dei deputati aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. Il GIP aveva promosso conflitto, dichiarato ammissibile con ord. n. 378/2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il GIP del Tribunale di Milano contestava la delibera della Camera dei deputati del 25 luglio 2005, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Taormina nei confronti del tenente colonnello Garofano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il giudizio improcedibile: il ricorso era stato notificato alla Camera il 23 novembre 2006, ma i relativi atti erano stati depositati presso la cancelleria della Corte solo il 21 dicembre 2006, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Il termine è perentorio, secondo la costante giurisprudenza della Corte.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito degli atti del conflitto di attribuzione, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità al soggetto resistente, è perentorio. Il mancato rispetto di tale termine determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione sul merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, comma 1, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia — che copre anche dichiarazioni rese fuori dall’assemblea se connesse all’esercizio del mandato — consente al parlamentare di operare liberamente senza timore di procedimenti penali o civili per le proprie valutazioni politiche.

    Come funziona il procedimento del conflitto di attribuzione?

    Il conflitto si apre con un ricorso al quale la Corte risponde con un’ordinanza di ammissibilità prima facie. Questa ordinanza va notificata al soggetto resistente, e il ricorrente deve poi depositare gli atti presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione. Scaduto inutilmente questo termine, il giudizio è improcedibile.

    Il merito del conflitto è stato poi esaminato?

    No. L’improcedibilità per il vizio formale ha impedito l’esame nel merito. La delibera della Camera sull’insindacabilità di Taormina non è stata quindi sindacata dalla Corte in questo procedimento.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni
  • Corte cost. n. 133/2007 – Competenza per guida in stato di ebbrezza e giudice di pace

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica), sollevata dal GIP di Savona. Il rimettente dubitava dell’irragionevolezza della diversa competenza tra ebbrezza alcolica (Tribunale) e alterazione da stupefacenti (Giudice di pace), ma non aveva motivato perché avesse escluso un’interpretazione conforme già sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 151/2003 aveva trasferito la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s.) dal Giudice di pace al Tribunale, con conseguente inaccessibilità di alcuni benefici processuali (oblazione, cause di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000). La competenza per la guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.) era invece rimasta al Giudice di pace. Il GIP di Savona riteneva irragionevole questa diversità di trattamento per reati sostanzialmente identici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 186 del d.lgs. 285/1992, nella parte in cui ha attribuito al Tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza di competenza del giudice di pace, creando un’irragionevole disparità rispetto al trattamento del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il rimettente non aveva fornito motivazione sulle ragioni per cui aveva scartato un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il richiamo all’art. 186, comma 2, c.d.s. contenuto nell’art. 187, comma 7, doveva intendersi riferito sia al trattamento sanzionatorio sia alla disciplina della competenza, così uniformando di fatto i due regimi. Il mancato confronto con questa interpretazione alternativa rendeva inammissibile la questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione, confrontandosi con gli orientamenti giurisprudenziali esistenti che propongono soluzioni interpretative alternative. La mancata confutazione di un’interpretazione già adottata da parte della giurisprudenza di legittimità e che potrebbe risolvere il problema rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza pratica tra le due competenze?

    Di fronte al Giudice di pace erano applicabili la causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 (tenuezza del fatto, condotta riparatoria) e l’oblazione ex art. 162-bis c.p. (pagamento di una somma per estinguere il reato). Questi istituti non erano accessibili dinanzi al Tribunale, rendendo il processo più oneroso e potenzialmente più gravoso per l’imputato.

    Come mai la competenza per l’ebbrezza alcolica è stata trasferita al Tribunale?

    Il trasferimento era legato all’inasprimento del trattamento sanzionatorio deciso dal d.l. 151/2003: la maggiore gravità del reato (incremento delle pene) giustificava, nell’ottica del legislatore, la competenza di un giudice togato. La questione è se questo fosse coerente con il trattamento del reato di guida sotto stupefacenti, di analoga pericolosità sociale.

    L’interpretazione conforme avanzata dalla giurisprudenza è vincolante per il giudice?

    No, ma il giudice che non la segue deve spiegare perché. Se un orientamento giurisprudenziale consolidato risolve il problema costituzionale in via interpretativa, il giudice a quo deve motivare perché tale interpretazione non è praticabile nel caso specifico prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’effetto di stupefacenti
    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e proporzionalità delle sanzioni penali