Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 279/2007 – Nulla osta espulsione straniero e diritto di difesa nel processo

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 13, comma 3-bis, del Testo unico sull’immigrazione (T.U. n. 286/1998), nella parte che impone al giudice di accordare il nulla osta all’espulsione dello straniero in sede di convalida dell’arresto, sollevata dai Tribunali di Cagliari e Castrovillari per asserita violazione del diritto di difesa. Il rimettente non aveva formulato un petitum specifico, rendendo impossibile l’intervento della Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 3-bis, del T.U. immigrazione prevede che il giudice, in sede di convalida dell’arresto di uno straniero in condizione irregolare, accordi contestualmente il nulla osta all’espulsione, salvo situazioni eccezionali. I Tribunali di Cagliari e Castrovillari sostenevano che questo meccanismo privasse l’imputato del tempo necessario per preparare la sua difesa nel processo, violando gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998 era censurato in riferimento agli artt. 24, secondo comma (diritto di difesa), e 111, terzo comma (contraddittorio nel processo) della Costituzione. Secondo i rimettenti, il rilascio del nulla osta all’inizio del processo impediva all’imputato di esercitare effettivamente il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono manifestamente inammissibili. I rimettenti non avevano precisato quale intervento specifico la Corte avrebbe dovuto compiere: poiché tra le astratte soluzioni correttive (posticipare il nulla osta, subordinarlo a diverse condizioni, ecc.) nessuna era indicata come costituzionalmente obbligata, la Corte non poteva sostituirsi al legislatore nella scelta.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di petitum quando il rimettente si limita a enunciare il vizio senza indicare quale norma la Corte dovrebbe introdurre, sopprimere o modificare per eliminarlo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il nulla osta all’espulsione nel processo penale?

    Il giudice che procede per determinati reati commessi da stranieri in posizione irregolare deve, in linea di principio, autorizzare l’espulsione dello straniero. Questo può avvenire già all’udienza di convalida dell’arresto, prima che il processo nel merito si sia svolto.

    Perché l’espulsione contestuale al processo è problematica per la difesa?

    Perché l’imputato espulso dall’Italia non può partecipare fisicamente al processo, ha difficoltà a istruire il proprio difensore e a produrre prove a discarico, il che può incidere sull’effettività del contraddittorio.

    Questo tema è stato poi affrontato dalla Corte in altri giudizi?

    Sì. La questione del coordinamento tra espulsione amministrativa e processo penale ha generato numerosi pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo nel corso degli anni, con interventi progressivi sulla disciplina del T.U. immigrazione.

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  • Corte cost. n. 278/2007 – Abilitazione insegnamento sessione riservata e accesso concorsi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Campania sull’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97/2004, relativo alle sessioni riservate di esame per l’abilitazione all’insegnamento. Il rimettente non aveva indicato quale specifica soluzione costituzionale avrebbe potuto rimediare al problema, rendendo la questione priva di un petitum chiaro e percorribile dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Un insegnante aveva partecipato alla sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento del 2000 (sessione indetta con O.M. n. 33/2000), ma era stato inserito con riserva nella graduatoria perché sprovvisto del requisito di servizio richiesto. Successivamente, l’Amministrazione scolastica di Napoli aveva negato lo scioglimento della riserva. L’insegnante aveva impugnato il diniego davanti al TAR Campania, il quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che disciplinava quella sessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania aveva censurato l’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97/2004 (convertito in l. n. 143/2004) per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina avrebbe precluso la partecipazione a una successiva sessione speciale a chi avesse già partecipato alla prima sessione.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile. La Corte ha rilevato che l’eventuale correzione della norma censurata poteva essere realizzata attraverso una pluralità di soluzioni, senza che il rimettente ne avesse indicata una costituzionalmente obbligata. In assenza di un petitum specifico e percorribile, la questione non può essere decisa.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il problema potrebbe essere risolto mediante diverse soluzioni normative ugualmente compatibili con la Costituzione e il giudice rimettente non indica quella che ritiene costituzionalmente necessitata.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “soluzione costituzionalmente obbligata”?

    Una soluzione è costituzionalmente obbligata quando la Costituzione impone in modo univoco una e una sola disciplina possibile, escludendo le alternative. Solo in questo caso la Corte può intervenire in modo additivo senza invadere la discrezionalità del legislatore.

    Cosa deve indicare il giudice rimettente nella questione di costituzionalità?

    Deve indicare la norma censurata, i parametri costituzionali violati, la rilevanza della questione nel processo pendente e il petitum, ossia ciò che chiede alla Corte di fare (dichiarare incostituzionale la norma, in tutto o in parte, o aggiungere una fattispecie mancante).

    Cosa sono le sessioni riservate di esame per l’abilitazione all’insegnamento?

    Sono procedure straordinarie, distinte dai normali concorsi a cattedra, riservate a insegnanti già in servizio che non avevano ancora conseguito l’abilitazione. Sono state indette periodicamente nel corso degli anni per regolarizzare situazioni pregresse nel personale scolastico.

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  • Corte cost. n. 277/2007 – Taratura periodica autovelox e diritto di difesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Dolo sull’art. 45 del Codice della strada, nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di funzionalità (taratura) per gli autovelox. Il rimettente aveva erroneamente individuato il termine di paragone nella normativa sulla taratura degli strumenti commerciali: le due discipline hanno finalità diverse e non sono comparabili.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva contestato una multa per eccesso di velocità accertato con un telelaser, sostenendo che in assenza di tarature periodiche non si potesse provare il corretto funzionamento dello strumento al momento dell’accertamento. Il Giudice di pace di Dolo aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 45 del Codice della strada (che prevede solo l’omologazione degli strumenti, non verifiche periodiche) per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente censurava l’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) nella parte in cui non prevede verifiche periodiche degli strumenti di rilevazione della velocità, ritenendo irragionevole la disparità rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali (soggetti a taratura obbligatoria), e lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio l’impossibilità per il multato di verificare a posteriori il corretto funzionamento dell’apparecchio.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata. Il giudice rimettente aveva erroneamente indicato come termine di comparazione il d.m. n. 182/2000 sulla taratura degli strumenti nelle transazioni commerciali, il quale disciplina unità di misura diverse dalla velocità. Senza un termine di comparazione pertinente, non è possibile affermare che la mancata previsione di tarature periodiche per gli autovelox violi il principio di ragionevolezza o il diritto di difesa.

    Il principio

    Per fondare una questione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) occorre indicare una norma di raffronto (tertium comparationis) genuinamente omogenea alla fattispecie censurata; se il termine di comparazione è erronea­mente individuato, la questione è non fondata.

    Domande e risposte

    Gli autovelox devono essere sottoposti a revisioni periodiche?

    Al momento di questa sentenza l’art. 45 del Codice della strada prevedeva solo l’omologazione iniziale, non verifiche periodiche. La Corte non ha ritenuto incostituzionale questa scelta legislativa, ma il tema è rimasto controverso nella giurisprudenza successiva.

    L’automobilista multato può contestare il funzionamento dell’autovelox?

    Sì, può produrre prove contrarie in giudizio. La Corte ha escluso che la sola mancanza di tarature periodiche comporti di per sé la violazione del diritto di difesa, poiché l’omologazione iniziale garantisce la conformità dello strumento al tipo approvato.

    Cosa è l’omologazione e cosa la taratura?

    L’omologazione è un controllo una tantum che certifica che lo strumento corrisponde a un tipo approvato e rispetta determinati standard tecnici. La taratura è una verifica periodica della precisione della misura nel tempo. Il Codice della strada del 1992 richiedeva solo la prima.

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  • Corte cost. n. 276/2007 – Conflitto Regione Siciliana e silenzio Ministero tributi locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana contro lo Stato, fondato sul silenzio del Ministero dell’economia rispetto alle richieste regionali di trasferimento del gettito di alcune imposte. Il silenzio meramente omissivo, privo di attitudine lesiva delle attribuzioni regionali, non è idoneo a radicare un conflitto di attribuzione costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva chiesto formalmente al Ministero dell’economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a trasferire al bilancio regionale il gettito di alcune imposte (tra cui l’imposta sulle assicurazioni) riscosso da soggetti con sede fuori dalla Regione ma con contratti conclusi in Sicilia. A fronte del silenzio del Ministero, la Regione ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, sostenendo che il comportamento omissivo statale disconosceva le sue spettanze tributarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era fondato sugli artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano, sul d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e sul principio di leale collaborazione. La Regione sosteneva che il silenzio del Ministero equivalesse a un diniego implicito delle sue spettanze tributarie.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è inammissibile. Un semplice comportamento omissivo — privo di qualsiasi atto o provvedimento che si pronunci sulle pretese della Regione — non ha attitudine lesiva delle attribuzioni regionali e non costituisce l’oggetto tipico di un conflitto di attribuzione costituzionale. Rimane impregiudicato il diritto della Regione di far valere le proprie pretese davanti al giudice comune.

    Il principio

    Un comportamento meramente omissivo dello Stato non può essere oggetto di conflitto di attribuzione tra poteri: il conflitto presuppone un atto o un comportamento attivo che si affermi esercizio di una competenza e che abbia concreta attitudine lesiva delle attribuzioni altrui.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

    È uno strumento processuale costituzionale mediante il quale lo Stato o una Regione contestano che l’altro ente abbia invaso le proprie sfere di attribuzione. La Corte costituzionale decide a chi spetta la competenza contestata.

    Perché il silenzio non basta per fondare un conflitto?

    Perché il conflitto di attribuzione serve a tutelare le attribuzioni contro atti o comportamenti che le invadano positivamente. Un semplice silenzio non dichiara nulla sulle competenze e non può essere interpretato come affermazione di una posizione su chi detiene la competenza tributaria.

    Quale rimedio ha la Regione per ottenere i tributi che ritiene spettarle?

    Può rivolgersi al giudice comune per far valere le proprie pretese relative alle somme in questione, come la Corte ha espressamente precisato nella motivazione.

  • Corte cost. n. 275/2007 – Indebitamento regionale Sardegna e golden rule bilancio

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    La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate dal Governo avverso la legge finanziaria regionale sarda del 2006, che prevedeva la copertura del disavanzo mediante indebitamento e limiti ai trasferimenti agli enti locali. Il risultato è stato misto: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili (mancanza di autorizzazione del Consiglio dei ministri sui relativi parametri), una cessata la materia del contendere (la Regione aveva eliminato la norma) e una non fondata.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Sardegna del 2006 conteneva due disposizioni impugnate dal Governo. La prima (comma 4) prevedeva la copertura di un disavanzo di amministrazione di oltre 1,3 miliardi di euro mediante indebitamento, in contrasto con il principio costituzionale della golden rule (art. 119, sesto comma, Cost.) per cui le Regioni possono indebitarsi solo per spese di investimento. La seconda (comma 9) disciplinava i trasferimenti agli enti locali sardi, fissando un tetto massimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo censurava il comma 4 in riferimento all’art. 119, sesto comma, Cost. (golden rule sul debito) e all’art. 11 dello Statuto speciale sardo; il comma 9 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e all’art. 7 dello Statuto. Alcune questioni erano tuttavia prive di autorizzazione nella delibera del Consiglio dei ministri e pertanto inammissibili.

    La decisione della Corte

    Quanto al comma 4: due questioni sono inammissibili per mancanza di autorizzazione nella delibera governativa; la questione sul debito è cessata la materia del contendere perché la Regione aveva nel frattempo abrogato la norma. Quanto al comma 9 (limiti ai trasferimenti agli enti locali): la questione è non fondata, poiché la Regione, titolare di potestà ripartita in materia di coordinamento della finanza pubblica, può fissare tetti anche più bassi di quelli nazionali.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria e della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, possono fissare per gli enti locali limiti ai trasferimenti più stringenti di quelli nazionali.

    Domande e risposte

    Cosa è la golden rule del bilancio pubblico?

    È il principio sancito dall’art. 119, sesto comma, Cost. per cui Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per coprire il disavanzo corrente.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché erano state sollevate facendo riferimento a parametri costituzionali che non figuravano nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri. La Corte ha ritenuto che lo Stato non avesse volontariamente promosso quelle specifiche questioni.

    Una regione può imporre agli enti locali del suo territorio limiti finanziari più severi di quelli statali?

    Sì, secondo la Corte. La Regione esercita in questo caso la propria competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e può scegliere soglie più prudenti di quelle fissate a livello nazionale.

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  • Corte cost. n. 274/2007 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi-Caselli e nesso funzionale

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    La Corte costituzionale ha respinto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bologna contro la Camera dei deputati, riconoscendo che spettava alla Camera dichiarare insindacabili le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli. La Corte ha rilevato che le frasi incriminate su un articolo del “Resto del Carlino” si ricollegavano a un’interrogazione parlamentare precedente sullo stesso tema e presentavano quindi il necessario nesso funzionale con la funzione parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Bologna per diffamazione aggravata nei confronti del dott. Giancarlo Caselli (all’epoca Procuratore della Repubblica a Palermo), per frasi pubblicate sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 dicembre 1998. In esse Sgarbi indicava Caselli come responsabile della morte del magistrato Luigi Lombardini, avvenuta per suicidio. La Camera aveva dichiarato insindacabili quelle dichiarazioni e il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verteva sull’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Bologna sosteneva che almeno una parte delle frasi incriminate — in particolare quella che ipotizzava un caso invertito con Caselli come indagato — fosse estranea all’interrogazione parlamentare precedente e dunque non coperta dall’insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava alla Camera affermare l’insindacabilità. L’articolo del “Resto del Carlino” era preceduto da un’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso Sgarbi sulle modalità dell’accesso degli inquirenti siciliani a Cagliari e sulla morte del magistrato Lombardini: il nesso funzionale era pertanto dimostrato. Quanto alla frase ritenuta estranea al conflitto, la Corte ha rilevato che per quella frase non era pendente il procedimento penale, quindi la delibera di insindacabilità non produceva alcuna lesione delle prerogative del giudice.

    Il principio

    Quando le dichiarazioni extraparlamentari si ricollegano a atti tipici della funzione (come un’interrogazione parlamentare sullo stesso oggetto) e ne riprendono i contenuti, il nesso funzionale ex art. 68, primo comma, Cost. è integrato e la Camera può legittimamente dichiarare l’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Quando si considera integrato il nesso funzionale tra dichiarazioni extraparlamentari e funzione parlamentare?

    Quando le dichiarazioni riprendono, sviluppano o si correlano direttamente al contenuto di atti parlamentari tipici (interrogazioni, mozioni, discorsi in aula) anteriori o contestuali, non limitandosi a trattare gli stessi temi in modo generico.

    Cosa succede se la frase incriminata non è oggetto di un procedimento penale pendente?

    Se per quella specifica frase non è in corso alcun processo, la delibera di insindacabilità non produce alcuna lesione delle prerogative del giudice: il conflitto di attribuzione difetta di interesse concreto.

    Come si differenzia questa decisione dalla sentenza n. 271/2007?

    Nella n. 271 (caso Bossi-Feltri) le frasi diffamatorie erano estranee a qualsiasi atto parlamentare tipico: il conflitto è stato accolto. Nella n. 274 (caso Sgarbi-Caselli) esisteva un’interrogazione parlamentare precedente sullo stesso oggetto: il conflitto è stato respinto.

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  • Corte cost. n. 273/2007 – Autonomia Trentino-Alto Adige e assunzioni camere di commercio

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige contro lo Stato. Il decreto ministeriale del 2006 che fissava criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nelle camere di commercio si applicava anche alla Regione, invadendo la sua competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento camerale. La Corte ha annullato la disposizione nella parte in cui la prevedeva applicabile al Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle attività produttive aveva emanato nel 2006 un decreto che stabiliva indicatori di equilibrio economico-finanziario e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nelle camere di commercio per il triennio 2005-2007. Il decreto si dichiarava applicabile anche alla Regione Trentino-Alto Adige, che tuttavia vanta una competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle camere di commercio ai sensi del proprio statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione invocando gli artt. 4, n. 8 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), che attribuiscono alla Regione la potestà legislativa esclusiva sull’ordinamento delle camere di commercio e le corrispondenti funzioni amministrative, nonché le norme di attuazione dello Statuto in materia di rapporti tra legge statale e legge regionale.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è fondato. L’ordinamento delle camere di commercio rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione ricorrente. Le camere di commercio sono parte del sistema complessivo della finanza regionale e a carico del bilancio regionale gravano consistenti spese per il personale. Pertanto non spettava allo Stato fissare criteri e limiti per le assunzioni nella Regione Trentino-Alto Adige, e la relativa disposizione del decreto ministeriale è stata annullata.

    Il principio

    Nelle Regioni a statuto speciale con competenza legislativa esclusiva su determinate materie, la disciplina statale di coordinamento della finanza pubblica non può imporsi direttamente in quelle materie senza violare l’autonomia statutaria garantita costituzionalmente.

    Domande e risposte

    Perché il Trentino-Alto Adige ha più autonomia di altre regioni?

    Perché è una regione a statuto speciale: il suo Statuto (d.P.R. n. 670/1972), che ha rango di legge costituzionale, attribuisce alla Regione competenze esclusive in numerose materie, tra cui l’ordinamento delle camere di commercio.

    Cosa sono le camere di commercio?

    Sono enti pubblici che rappresentano il sistema delle imprese a livello territoriale e svolgono funzioni di registro delle imprese, regolazione del mercato, promozione economica. Nel Trentino-Alto Adige il loro personale è finanziato in parte dal bilancio regionale.

    Lo Stato può in assoluto imporre limiti alle assunzioni degli enti pubblici regionali?

    In linea di principio sì, attraverso norme di coordinamento della finanza pubblica. Ma nelle Regioni a statuto speciale occorre rispettare i vincoli statutari: la disciplina statale non può invadere le materie di competenza esclusiva regionale senza adeguate procedure di attuazione dello Statuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 272/2007 – Sospensione processo contabile e giudicato penale civile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Lombardia sull’art. 75, comma 3, c.p.p., che secondo il rimettente imporrebbe la sospensione del processo contabile dopo una sentenza penale di primo grado che si sia pronunciata sulla domanda civile. La Corte ha ritenuto che la questione fosse in realtà di interpretazione normativa, risolvibile dal giudice senza necessità di un intervento della Consulta.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti lombarda stava giudicando una responsabilità amministrativa per danni erariali. Il convenuto aveva eccepito che, poiché il giudice penale aveva già condannato le stesse persone per gli stessi fatti al risarcimento in sede civile, il processo contabile dovesse essere sospeso ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p. Il rimettente dubitava che questa interpretazione — imposta dal “diritto vivente” delle Sezioni Unite della Cassazione — fosse compatibile con l’art. 103, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la giurisdizione contabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 75, comma 3, c.p.p. era censurato in riferimento all’art. 103, secondo comma, Cost. (giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica), nella parte in cui, applicato secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, comporterebbe la sospensione obbligatoria del processo contabile instaurato dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La questione è inammissibile. Le ragioni che il rimettente poneva a fondamento delle sue censure potevano già condurlo — nell’esercizio della propria cognizione — a non sospendere il giudizio, risolvendo una questione di natura meramente interpretativa. Un dubbio interpretativo risolubile dal giudice ordinario non giustifica l’accesso al giudizio di costituzionalità.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il dubbio del giudice rimettente è in realtà di natura interpretativa e può essere risolto mediante la corretta lettura della norma censurata, senza necessità di un intervento additivo o ablativo della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una questione è “meramente interpretativa”?

    Significa che il giudice potrebbe risolvere il problema applicando criteri ermeneutici ordinari (interpretazione sistematica, ratio legis, diritto vivente), senza che sia necessario dichiarare una norma incostituzionale.

    Il processo contabile della Corte dei conti è autonomo da quello penale?

    Sì. La giurisdizione contabile è garantita dall’art. 103 Cost. e persegue finalità distinte da quelle penali: la tutela del patrimonio pubblico mediante la responsabilità degli agenti contabili e amministrativi.

    Quando scatta la sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p.?

    La norma prevede la sospensione del processo civile instaurato dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile di risarcimento proposta in sede penale, fino alla pronuncia penale irrevocabile.

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  • Corte cost. n. 271/2007 – Insindacabilità parlamentare e nesso funzionale Bossi-Feltri

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza contro la Camera dei deputati, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi nei confronti del giornalista Vittorio Feltri. La Corte ha stabilito che le frasi in questione — pronunciate in un’intervista — non presentavano il nesso funzionale con atti parlamentari tipici richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e ha annullato la delibera di insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    Il giornalista Vittorio Feltri e la Cooperativa editoriale Libero avevano convenuto in giudizio il deputato Umberto Bossi davanti al Tribunale di Monza per alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie, rese in un’intervista al quotidiano “La Padania” del 16 febbraio 2002. La Camera dei deputati aveva dichiarato quelle dichiarazioni insindacabili, in quanto espressione di funzioni parlamentari. Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che la delibera impediva di giudicare nel merito fatti privi di collegamento con l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava l’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni). Il Tribunale di Monza contestava che le frasi incriminate — tra cui quella che associava Feltri alla pedofilia — potessero ricondursi a funzioni parlamentari tipiche anteriori o contestuali all’intervista.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni. Per esistere il nesso funzionale richiesto dall’art. 68 Cost. non è sufficiente la semplice comunanza di temi politici tra le dichiarazioni e atti parlamentari: occorrono atti tipici anteriori o contestuali ai quali le opinioni possano essere riferite per il loro contenuto specifico. La Camera aveva ecceduto le proprie attribuzioni e la delibera è stata annullata.

    Il principio

    Per l’operatività dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. è necessario un nesso funzionale specifico tra le dichiarazioni extraparlamentari e atti tipici della funzione parlamentare anteriori o contestuali; la mera comunanza di temi politici tra le dichiarazioni e l’attività del parlamentare non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Quando un deputato può invocare l’insindacabilità per dichiarazioni fatte ai giornalisti?

    Solo quando le dichiarazioni riprendono o sviluppano contenuti di atti parlamentari tipici (interrogazioni, discorsi in aula, ecc.) anteriori o contestuali. Non basta che trattino gli stessi argomenti politici discussi in Parlamento.

    Chi decide se le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

    La Camera di appartenenza adotta la delibera di insindacabilità, ma il giudice del processo può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale se ritiene che la delibera sia stata adottata in modo illegittimo, invadendo le prerogative giurisdizionali.

    Cosa succede dopo che la Corte annulla la delibera di insindacabilità?

    Il processo ordinario riprende il suo corso: il giudice può valutare nel merito la responsabilità del parlamentare per le dichiarazioni contestate, come qualsiasi altro cittadino.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni
  • Corte cost. n. 195/2007 – Immunità presidente regione dichiarazioni stampa

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato (e al Tribunale di Venezia) emettere la sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti del Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, per dichiarazioni offensive rese ai giornalisti. Le dichiarazioni rese ai media non godono dell’immunità funzionale prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan era stato condannato dal Tribunale civile di Venezia al risarcimento del danno per dichiarazioni offensive rese ai giornalisti della RAI Giuseppe Casagrande e Roberto Reale. La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’immunità funzionale del Presidente regionale ex art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    La questione

    La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, assumendo che la sentenza del Tribunale di Venezia del 30 aprile – 8 agosto 2005, n. 1715, violasse l’art. 122, quarto comma, della Costituzione (immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari) e l’art. 68 della Costituzione (immunità parlamentare, richiamata per analogia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato emettere la sentenza di condanna. L’immunità dell’art. 122, quarto comma, Cost. tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari, non le dichiarazioni rese ai mezzi di informazione. Non vi era il nesso funzionale necessario tra le dichiarazioni e l’esercizio del mandato regionale.

    Il principio

    L’immunità funzionale dei componenti dei consigli regionali (art. 122, quarto comma, Cost.) copre i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni istituzionali proprie, non le dichiarazioni rese ai media in contesti extrafunzionali: per l’applicazione della prerogativa è necessario un nesso funzionale diretto e specifico con l’attività consiliare o presidenziale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 122, quarto comma, della Costituzione?

    Prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È un’immunità funzionale simile a quella parlamentare dell’art. 68 Cost., ma limitata all’esercizio delle funzioni del mandato consiliare o presidenziale regionale.

    Cosa distingue l’immunità funzionale dalla libertà di espressione?

    La libertà di espressione (art. 21 Cost.) tutela ogni manifestazione del pensiero ma non esclude la responsabilità civile per dichiarazioni diffamatorie. L’immunità funzionale va oltre: esclude del tutto la responsabilità, ma solo per atti connessi all’esercizio della funzione. Al di fuori di questo perimetro, anche il politico risponde delle proprie parole.

    Perché la Regione non poteva chiedere alla Camera di valutare l’immunità?

    La Regione aveva invocato per analogia la procedura della «pregiudizialità parlamentare» prevista dalla l. n. 140/2003 per i parlamentari nazionali. La Corte ha escluso questa estensione: la disciplina delle immunità regionali è diversa da quella parlamentare e non prevede la sospensione del giudizio per intervento del consiglio regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2007 – Finanziaria 2006 trasferimenti graduali alle regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata da Toscana, Piemonte, Campania e Liguria contro il comma 322 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che rimetteva a un decreto ministeriale la gradualità dei trasferimenti finanziari alle regioni a statuto ordinario. Il meccanismo di graduale erogazione non viola i principi di autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevedeva che le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione dei commi 319 e 320 della stessa legge venissero erogate secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Quattro regioni hanno impugnato questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’introduzione di un piano graduale di trasferimento non viola l’autonomia finanziaria regionale perché non nega il diritto delle regioni alle risorse, ma ne regola le modalità di erogazione nel tempo. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Lo Stato può stabilire per decreto ministeriale la gradualità dell’erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, purché ciò avvenga previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e senza negare il diritto alle risorse: il principio di autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) non impone l’erogazione immediata di tutti i trasferimenti.

    Domande e risposte

    Cosa sono i trasferimenti finanziari dallo Stato alle regioni?

    Sono le risorse che lo Stato eroga alle regioni per finanziare le funzioni a esse trasferite (sanità, istruzione, trasporti locali, ecc.). Prima del federalismo fiscale (d.lgs. n. 68/2011), il finanziamento regionale era prevalentemente basato su trasferimenti erariali.

    Cos’è la Conferenza permanente Stato-Regioni?

    La Conferenza Stato-Regioni è la sede istituzionale di concertazione tra il Governo e i presidenti delle regioni e delle province autonome. È prevista dal d.lgs. n. 281/1997 e assicura la leale collaborazione tra livelli di governo nelle decisioni che incidono su risorse e competenze regionali.

    Il principio di leale collaborazione ha rango costituzionale?

    Sì. La Corte Costituzionale ha ricavato il principio di leale collaborazione dagli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione: impone allo Stato e alle regioni di collaborare in buona fede e di coinvolgersi reciprocamente nelle decisioni che incidono sulle rispettive sfere di competenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2007 – Finanziaria 2006 patto stabilità regioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna contro il comma 277 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativo al patto di stabilità interno. La questione è stata giudicata inammissibile per difetto di interesse attuale della Regione a impugnarla.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) ha introdotto il comma 277 dell’art. 1, che modifica la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, aggiungendo un periodo al comma 174 dell’art. 1 della finanziaria 2005. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato questa norma insieme ad altre disposizioni della stessa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale del comma 277 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, assumendo la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione (competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, sussidiarietà, autonomia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La norma impugnata non produceva effetti diretti e attuali sulla Regione ricorrente: mancava il requisito dell’interesse concreto e attuale ad agire in giudizio costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la regione che impugna una legge statale deve dimostrare un interesse attuale e concreto: non basta che la norma astrattamente leda la competenza legislativa regionale, occorre che essa incida direttamente e concretamente sulla sfera di autonomia della regione ricorrente.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno?

    Il patto di stabilità interno era un accordo tra Stato e regioni/enti locali finalizzato al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica: fissava limiti alla spesa e all’indebitamento degli enti territoriali. È stato sostituito dal pareggio di bilancio introdotto con la l. cost. n. 1/2012.

    In cosa consiste il giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

    Il giudizio in via principale è promosso dallo Stato o dalle regioni direttamente davanti alla Corte Costituzionale per contestare la legittimità costituzionale di una legge. Il termine per ricorrere è 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

    Come si distingue l’inammissibilità dall’infondatezza nel giudizio in via principale?

    L’inammissibilità riguarda i requisiti processuali (interesse, tempestività, legittimazione, motivazione): la Corte non entra nel merito. L’infondatezza riguarda invece il merito: la Corte esamina la questione e conclude che la norma non viola la Costituzione.

    Norme collegate

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