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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, riuniti i giudizi promossi da numerosi giudici di pace e tribunali, dichiara in parte la manifesta inammissibilità e in parte la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 157 del codice penale (prescrizione), come riformato dalla legge n. 251/2005 (legge ex-Cirielli). Il punto controverso è il termine triennale di prescrizione del quinto comma, applicabile ai reati puniti con sanzioni «diverse» da quelle detentive e pecuniarie (le sanzioni paradetentive del giudice di pace).

Di cosa si tratta

La riforma della prescrizione del 2005 (legge n. 251) ha introdotto all’art. 157, quinto comma, c.p. un termine triennale per i reati puniti con pena «diversa» da quella detentiva e pecuniaria – cioè le sanzioni paradetentive (permanenza domiciliare, lavoro sostitutivo) proprie del giudice di pace. Più rimettenti lamentavano che questo termine si applicasse solo ai reati con tali sanzioni, creando disparità: i reati più gravi (con pena pecuniaria o detentiva) prescrivevano in 4-6 anni, mentre quelli con sanzione paradetentiva prescrivevano in soli 3 anni.

La questione di legittimità costituzionale

Numerosi giudici di pace e tribunali (Città di Castello, Rossano, Cuneo, Foggia, Napoli Barra, Napoli, Torino, Bergamo, Barcellona P.G., Forlì, Parma, Palermo, Pavia) hanno impugnato l’art. 157, primo e/o quinto comma, c.p., come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate da alcuni giudici per difetti di motivazione o perché già esaminate; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni degli altri rimettenti, ritenendo che le disposizioni impugnate del quinto comma dell’art. 157 c.p. si applichino in realtà a tutti i reati di competenza del giudice di pace, escludendo così la denunciata disparità di trattamento.

Il principio

Le disposizioni del primo comma dell’art. 157 c.p. si applicano a tutti i reati di competenza del giudice di pace, il che esclude l’incongrua diversità di trattamento denunciata. I rimettenti che non avevano tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma vedono le loro questioni dichiarate inammissibili.

Domande e risposte

Quali sono le «sanzioni paradetentive» del giudice di pace?

Sono sanzioni alternative alla detenzione e alla multa, previste per i reati di competenza del giudice di pace: la permanenza domiciliare (obbligo di stare a casa nei giorni festivi) e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Perché alcuni giudici ritenevano irragionevole il termine triennale?

Perché un reato più grave (lesioni personali, punibili con sanzione paradetentiva) prescriveva in 3 anni, mentre uno meno grave (percosse, punito solo con multa) prescriveva in 6 anni. La Corte ha chiarito che questa lettura non era corretta.

Cosa succede se il giudice non tenta un’interpretazione conforme alla Costituzione?

La questione viene dichiarata inammissibile. È un obbligo preliminare del giudice rimettente verificare se la norma possa essere interpretata in modo compatibile con la Costituzione prima di rivolgersi alla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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