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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal delegato effettivo di otto Comuni dell’Altipiano dei Sette Comuni (tra cui Asiago) e dal rappresentante del Comitato promotore del referendum ex art. 132, comma 2, Cost. per il loro passaggio alla Regione Trentino-Alto Adige. La Corte ribadisce che né il comitato referendario né il singolo cittadino sono «poteri dello Stato» legittimati a sollevare conflitti di attribuzioni.

Di cosa si tratta

Un referendum aveva approvato il distacco di otto Comuni veneti (Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige. Il Ministero dell’interno non aveva presentato al Parlamento, entro i 60 giorni previsti dalla legge n. 352/1970, il disegno di legge necessario per dare attuazione al risultato referendario (art. 132, comma 2, Cost.). Il ricorrente, sia nella qualità di delegato dei Comuni sia come rappresentante del Comitato e come singolo elettore, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso è stato proposto da Francesco Valerio Rodeghiero nelle diverse qualità di delegato effettivo dei Comuni interessati, rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dell’Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, per conflitto di attribuzioni contro il Ministero dell’interno.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto per difetto del requisito soggettivo. Il comitato promotore del referendum ex art. 132 Cost. non è un potere dello Stato: è estraneo all’articolazione della Repubblica e non è titolare di funzioni concorrenti con i poteri dello Stato-apparato. Allo stesso modo, il singolo cittadino non è investito di funzioni costituzionalmente rilevanti che legittimino il conflitto.

Il principio

Il rappresentante del comitato promotore di un referendum ex art. 132, comma 2, Cost. e il singolo elettore non sono «poteri dello Stato» ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953: non possono quindi sollevare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 132, comma 2, della Costituzione?

Prevede la possibilità che province e comuni chiedano, tramite referendum, di essere staccati da una regione e aggregati a un’altra. In caso di approvazione, il Parlamento deve intervenire con apposita legge.

Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Solo i soggetti che sono titolari di funzioni costituzionalmente rilevanti e concorrenti con quelle di altri poteri dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale. Non i comitati referendari né i singoli cittadini.

Il mancato deposito del disegno di legge entro 60 giorni è sanzionabile?

La questione non viene affrontata nel merito perché il ricorso è inammissibile. Non è quindi stato chiarito se l’inerzia ministeriale costituisca una lesione di attribuzioni costituzionali.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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