Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Ferrara. La norma stabilisce la competenza distrettuale quando un magistrato è imputato o persona offesa, ma non estende tale deroga ai prossimi congiunti del magistrato. La Corte conferma che questa scelta legislativa non è irragionevole.

Di cosa si tratta

Nel processo a Ferrara era imputato per spaccio di stupefacenti il figlio di una magistrata in servizio nella stessa procura. Tutti i giudici del tribunale si erano informalmente dichiarati disposti ad astenersi per ragioni di convenienza. Il GUP rimettente sosteneva che l’art. 11 c.p.p. – che sposta la competenza in un altro distretto quando è imputato un magistrato – dovrebbe applicarsi anche ai processi in cui è imputato un congiunto del magistrato.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Ferrara ha impugnato l’art. 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la deroga alla competenza territoriale si applichi anche quando imputato, persona offesa o danneggiata sia un prossimo congiunto di un magistrato in servizio nel distretto. Parametri: artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata non fondata con riferimento a tutti i parametri. La Corte conferma che l’art. 11 c.p.p. fonda la deroga sul rapporto di colleganza tra magistrati dello stesso distretto, che è diverso dal rapporto di parentela. La scelta di non estendere la deroga ai congiunti non è manifestamente irragionevole. Le istanze di imparzialità in questi casi possono trovare risposta tramite astensione e ricusazione.

Il principio

La regola dell’art. 11 c.p.p. è ancorata al rapporto di colleganza professionale tra magistrati dello stesso distretto, non al vincolo di parentela. Estendere la deroga ai congiunti è una scelta che spetta al legislatore: non sussiste un obbligo costituzionale in tal senso, purché gli istituti dell’astensione e della ricusazione siano disponibili per garantire l’imparzialità.

Domande e risposte

Se il figlio di un magistrato è imputato nel distretto in cui lavora il genitore, il processo si sposta automaticamente?

No. L’art. 11 c.p.p. non si applica ai congiunti. Il processo rimane nel distretto, ma il singolo giudice può astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p.

Qual è la differenza tra astensione e spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p.?

Lo spostamento ex art. 11 è automatico e preventivo: cambia il giudice naturale predeterminato per legge. L’astensione è una valutazione caso per caso del singolo giudice, che può generare incertezza su chi sarà il giudice competente.

La «astensione a catena» di tutti i giudici del tribunale può produrre lo stesso effetto dello spostamento di competenza?

In teoria sì, ma attraverso meccanismi di sostituzione tabellare. La Corte non esclude questa soluzione, ma chiarisce che le incertezze che ne derivano non rendono incostituzionale la norma.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.