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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dal TAR Sicilia – sezione di Catania sull’art. 4 della legge n. 264/1999 in materia di accessi universitari. Il tribunale chiedeva l’obbligo di riservare posti ai disabili non vedenti nei bandi di ammissione al corso di laurea per fisioterapisti. La Corte non accoglie perché la soluzione non è a «rime obbligate» e rientra nella discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Una persona non vedente aveva impugnato il bando dell’Università di Messina che non prevedeva una riserva di posti per i disabili nell’ammissione al corso di laurea in fisioterapia (anno accademico 2005-2006). Il TAR di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che, senza una corsia riservata, la legge che garantisce ai non vedenti posti di lavoro come terapisti della riabilitazione verrebbe svuotata di senso.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Sicilia – sezione distaccata di Catania ha impugnato l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui non prevede l’obbligo di riservare ai disabili una quota di posti nei bandi di ammissione al corso di fisioterapia, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata inammissibile. Il rimettente ha omesso di considerare che la legge n. 482/1968 (richiamata come termine di paragone) era già stata abrogata dalla legge n. 68/1999. Inoltre, la soluzione richiesta – introdurre una riserva di posti – non è la sola possibile: il legislatore può scegliere tra diversi meccanismi di tutela dei disabili, e la Corte non può sostituirsi ad esso quando non vi sono «rime obbligate».

Il principio

Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può graduare le misure di tutela delle persone disabili in vista del principio di parità di trattamento (artt. 2, 3 e 32 Cost.): la riserva di posti è solo uno dei possibili interventi, non una soluzione costituzionalmente imposta.

Domande e risposte

Un non vedente ha diritto a una riserva di posti all’università per accedere al corso di fisioterapia?

Non necessariamente come diritto direttamente ricavabile dalla Costituzione. La legge può prevedere misure alternative (tempi aggiuntivi, tutori, ausili tecnici) e spetta al legislatore scegliere quale strumento adottare per garantire parità sostanziale.

Cosa sono le «rime obbligate» nella giurisprudenza costituzionale?

La Corte può accogliere una questione solo quando esiste un’unica soluzione costituzionalmente imposta. Se il legislatore può intervenire in più modi diversi, la Corte non interviene per non invadere la discrezionalità parlamentare.

La questione era rilevante per il processo a quo?

L’inammissibilità è stata dichiarata anche per motivi sostanziali (errata ricostruzione del quadro normativo), quindi la rilevanza non è stata esaminata nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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