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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 17/2007 (e delle modifiche introdotte dalla successiva legge n. 21/2007) sui piani territoriali paesistici. La legge regionale introduceva una procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica senza la previa intesa con lo Stato, violando il Codice dei beni culturali.

Di cosa si tratta

La Regione Basilicata aveva modificato i propri piani territoriali paesistici di area vasta (legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3), introducendo una «trasformazione a regime ordinario (Modalità C)» che consentiva una verifica di conformità semplificata per gli interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disciplina per violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 22 ottobre 2007, n. 17, e l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2007, n. 21, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dei beni culturali, materia di competenza esclusiva statale).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 17/2007, nel testo originario e in quello modificato dalla legge n. 21/2007. La normativa regionale degrada la tutela paesaggistica – che ha carattere prevalente – in una tutela meramente urbanistica, introducendo una procedura semplificata non consentita dal Codice dei beni culturali in assenza di piano elaborato d’intesa tra Regione e Ministeri competenti.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica che riducano la tutela del paesaggio a mera tutela urbanistica, senza la previa intesa con lo Stato. Il Codice dei beni culturali subordina le deroghe alla pianificazione paesaggistica alla stipula di un piano elaborato congiuntamente da Regione e Ministeri.

Domande e risposte

Perché la tutela del paesaggio è materia statale?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», compreso il paesaggio. Le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali statali.

Cosa prevede il Codice dei beni culturali per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate?

L’art. 143, comma 5, consente deroghe e semplificazioni solo se previste in un piano paesaggistico elaborato d’intesa tra la Regione e i Ministeri per i beni culturali e per l’ambiente. Senza intesa, la semplificazione non è ammessa.

Cosa è la «trasformazione a regime ordinario (Modalità C)» della legge regionale?

Era una procedura semplificata che assimilava l’intervento in zona paesaggistica a una semplice verifica di conformità urbanistica, eliminando di fatto il controllo paesaggistico specifico. La Corte ha ritenuto che questa equiparazione abbassasse illegittimamente il livello di tutela.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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