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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte n. 21/2007 sull’uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti. La norma regionale disciplinava i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato e le modalità di prestazione, materia che è un principio fondamentale della tutela della salute riservato alla legislazione statale.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva approvato una legge (n. 21/2007) sull’uso di farmaci psicotropi su minori, prevedendo all’art. 3 chi può prestare il consenso informato (genitori o tutori nominati) e con quali caratteristiche (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto). Il Governo ha impugnato la norma ritenendo che questa disciplina riguardi aspetti fondamentali del consenso informato, riservati allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute, materia di legislazione concorrente).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. Il consenso informato è un principio fondamentale in materia di tutela della salute: la sua conformazione spetta alla legislazione statale. La Regione Piemonte non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma ha disciplinato aspetti di primario rilievo dell’istituto in assenza di analoga previsione del legislatore statale, violando il riparto di competenze.

Il principio

Il consenso informato ai trattamenti sanitari è un principio fondamentale della tutela della salute ex art. 117, terzo comma, Cost.: spetta al legislatore statale conformarne i profili essenziali. Il paziente ha il diritto di ricevere informazioni esaurienti in ordine al percorso terapeutico e alle terapie alternative, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa è il consenso informato in campo medico?

Il consenso con cui il paziente accetta un trattamento sanitario dopo aver ricevuto informazioni adeguate sulla propria diagnosi, sulle caratteristiche del trattamento proposto, sui rischi e sulle possibili alternative terapeutiche. È espressione della libertà personale del paziente (art. 32, comma 2, Cost.).

Perché le Regioni non possono disciplinare autonomamente il consenso informato?

La tutela della salute è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Il consenso informato, essendo un principio fondamentale, è disciplina di esclusiva competenza statale nella sua conformazione essenziale.

La Regione può stabilire chi presta il consenso per un minore?

Non autonomamente, senza una corrispondente norma statale. La Corte ha dichiarato illegittima proprio la disposizione regionale che individuava i soggetti legittimati (genitori o tutori) e le modalità di prestazione, perché disciplinava aspetti primari del consenso informato in assenza di analoga norma statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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