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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12/2007 sui servizi pubblici locali, nella parte in cui consentiva l’affidamento diretto «in house» a società miste a partecipazione pubblica maggioritaria (ma non totalitaria), violando le norme comunitarie sulla concorrenza e lo statuto speciale.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato i propri servizi pubblici locali ammettendo l’affidamento diretto (senza gara) a società in cui il soggetto pubblico deteneva la partecipazione di maggioranza, ma non la totalità del capitale. Il modello «in house» comunitario richiede invece il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente controllante.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali), per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE), dell’art. 8, comma 1, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge provinciale: una società con partecipazione pubblica di maggioranza ma non totalitaria non può essere considerata «in house» perché la presenza di soci privati esclude il «controllo analogo» richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE. Dichiara poi cessata la materia del contendere sull’art. 5, comma 1, a seguito di abrogazione medio tempore.

Il principio

Le Province autonome, pur titolari di competenza primaria sui servizi pubblici locali, devono rispettare il diritto comunitario sulla concorrenza. L’affidamento diretto «in house» è ammesso solo a società su cui l’ente pubblico esercita un controllo analogo a quello sui propri servizi, il che presuppone la partecipazione pubblica totalitaria.

Domande e risposte

Cos’è l’affidamento «in house»?

È l’affidamento diretto di un servizio pubblico a una società controllata dall’ente pubblico, senza gara d’appalto. Le norme comunitarie lo consentono solo se la società è integralmente pubblica, l’ente esercita su di essa un controllo analogo a quello sui propri servizi, e la società svolge la parte essenziale della propria attività con l’ente controllante.

Perché la presenza di soci privati esclude il «controllo analogo»?

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia CE (sentenza Parking Brixen e successive), la partecipazione – anche minoritaria – di un soggetto privato al capitale di una società esclude che l’ente pubblico possa esercitare su di essa un controllo paragonabile a quello che esercita sui propri uffici.

Le Province autonome devono rispettare le norme comunitarie sulla concorrenza?

Sì. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che le Province autonome esercitino le proprie competenze nei limiti del diritto internazionale, dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e degli obblighi comunitari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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