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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 204 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 204 CCII – Formazione ed esecutivita’ dello stato passivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

    2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all’articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

    3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

    4. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto […].

    5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 206.

  • Art. 3 IRAP – Soggetti passivi

    Art. 3 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Soggetti passivi

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta (1): a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico; (2) c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico; (2) d) […] (3) e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (4); e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (5). 2. Non sono soggetti passivi dell’imposta: a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclu­sione delle società di investimento a capitale variabile; (6) b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo 13; c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonchè le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (7). Note: (1) Le parole “coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 1), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita alla precedente dall’art. 2, comma 32, DL 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. (4) Lettera sostituita alla precedente dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “gli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell’articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.“. (5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (6) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 68, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2011. Testo precedente: “i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;“. (7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 2), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

  • Art. 3 TUE – Definizioni degli interventi edilizi

    Art. 3 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Definizioni degli interventi edilizi

    In vigore dal 30/06/2003

    agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici (1) e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico (2). Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso. (3) Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purchè l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (4); c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con tali elementi compatibili, nonchè conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi(5). Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli inter- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 10 venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 (6) del medesimo codice, (7) nonchè, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (8); e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”; (9); e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sul- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 bis-4 11 le disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Note: (1) Le parole “la volumetria complessiva degli edifici” sono state sostituite alle precedenti “i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari” dall’art. 17, comma 1, lett. a), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico” sono state sostituite alle precedenti “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (3) Periodo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. a), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (5) Le parole “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con tali elementi compatibili, nonchè conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi” sono state sostituite alle precedenti “ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili” dall’art. 65-bis, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96. (6) Le parole “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142” sono state sostituite alle precedenti “dell’articolo 142” dall’art. 14, comma 1-ter, lett. a), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (7) Le parole “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice,“ sono state inserite dall’art. 28, comma 5-bis, lett. a), DL 1.3.2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.4.2022 n. 34. (8) I periodi da “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione” fino a “e non siano previsti incrementi di volumetria.“ sono stati sostituiti ai precedenti periodi terzo e quarto dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria […] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 30, comma 1, lett. a), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98; – l’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (9) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 52, comma 2, L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13; – l’art. 10-ter, comma 1, DL 28.3.2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.2014 n. 80; – l’art. 41, comma 4, DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98.

  • Art. 3 Antiriciclaggio – Soggetti obbligati (1)

    Art. 3 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Soggetti obbligati (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (Sgr) (2); g) le società di investimento a capitale variabile in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i.1) del TUF (Sicav in gestione interna); (3) h) le società di investimento a capitale fisso in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna); (4) i) gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB; r) […] (5) s) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma (6), aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma (7) aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter TUF; (8) v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività; (9) v-ter) le società di partenariato in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-quater.2), del TUF (10). 2 bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonchè dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società. (11) 2 ter. I gestori esterni degli Oicr societari in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-ter.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto degli Oicr societari DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 16 che gestiscono, e ai soggetti da questi finanziati. (12) 3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio. 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a) […] (13) b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (14) c) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (15) d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; (16); f) i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 128-quaterdecies TUB; i) […] (17); i-bis) […] (18). 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 17 telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 6 bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale. (19) 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero. 8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 9 bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro. (20) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 3 (Principi generali). – 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.“. (2) Le parole “(Sgr)“ sono state sostituite alle precedenti “(SGR)“ dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.1), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (3) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.2), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);“. (4) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.3), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera ibis), TUF (SICAF);“. (5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “r) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;“. (6) Le parole “di cui al presente comma” sono state sostituite alle precedenti “e di imprese assicurative” dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “di cui al presente comma” sono state sostituite alle precedenti “e le imprese assicurative” dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Il segno “;“ è stato sostituito al precedente “.“ dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. (9) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (10) Lettera inserita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.4), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (11) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (12) Comma sostituito dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 4 18 che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.“. (13) Lettera sostituita dall’art. 26-bis, comma 2, lett. a), DL 17.3.2023 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.5.2023 n. 52. Testo precedente: “a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;“. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 TULPS;“. (15) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “c) i soggetti che esercitano l’attività di case d’asta o galleria d’arte ai sensi dell’articolo 115 TULPS;“. (16) Le parole “, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (17) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale […]“. In precedenza, le parole “, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso” erano state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale”. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (19) Comma inserito dall’art. 26-bis, comma 2, lett. b), DL 17.3.2023 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.5.2023 n. 52. (20) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO II – Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni

  • Art. 3 Accertamento – Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle perso…

    Art. 3 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 51 [55] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 4-5 7 delle perdite, relativo al periodo d’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d’impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. 3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall’articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 9, comma 3, DPR 22.7.1998 n. 322, le disposizioni di cui all’art. 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1998. In precedenza, la decorrenza era disciplinata dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Territorialità dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 2 bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. (1) 3. Agli effetti del comma 2 e del comma 2-bis, (2) si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e del comma 2-bis,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Articolo 203 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 203 CCII – Progetto di stato passivo e udienza di discussione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

    2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande […] almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.

    3. All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

    4. Il debitore può chiedere di essere sentito.

    5. Delle operazioni si redige processo verbale.

  • Art. 2 bis TUE – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1 bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. (2) 1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesisten- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 9 ti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (3) 1 quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. (4) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. 0a), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. 0a), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Patto di famiglia e passaggio generazionale: esempi pratici sull’art. 768-bis c.c.

    In sintesi

    • Il patto di famiglia serve a programmare passaggio di azienda o partecipazioni.
    • Non è una donazione improvvisata.
    • Eredi, liquidazioni e valori vanno gestiti prima del conflitto.
    • La fiscalità deve essere valutata insieme a governance e patrimonio.
    • Funziona meglio quando famiglia e impresa sono mappate.

    Prima degli esempi: passare l’azienda richiede regole prima delle emozioni

    L’art. 768-bis c.c. introduce il patto di famiglia, strumento pensato per trasferire azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con partecipazione dei soggetti coinvolti.

    Nella pratica è utile quando l’imprenditore vuole evitare che il passaggio generazionale diventi conflitto successorio, ma richiede valutazioni su eredi, quote, liquidazioni, governance e fiscalità.

    Prima dell’atto serve una mappa completa di società, immobili, debiti, ruoli dei figli, valore dell’azienda e risorse per liquidare chi non entra.

    Prima del patto

    • azienda/quote;
    • eredi;
    • valore;
    • liquidazioni;
    • governance futura.

    Caso 1: un figlio lavora in azienda, l’altro no

    Scenario. Il padre vuole trasferire la SRL al figlio operativo ma tutelare l’altro.

    Come si legge in pratica. Serve valutare quote, liquidazione e risorse. Il problema è insieme familiare, societario e fiscale.

    Famiglia

    • quote;
    • ruoli;
    • valore;
    • liquidazione;
    • accordi.

    Caso 2: azienda con immobili dentro

    Scenario. La società operativa possiede anche immobili non strumentali.

    Come si legge in pratica. Prima del patto può servire riorganizzare patrimonio e governance. Trasferire tutto insieme può creare squilibri.

    Patrimonio

    • immobili;
    • società;
    • debiti;
    • eredi;
    • scissione possibile.

    Caso 3: eredi litigiosi e azienda redditizia

    Scenario. L’imprenditore teme che dopo la morte i figli blocchino la gestione.

    Come si legge in pratica. Il patto può dare stabilità, ma richiede consenso informato, valori difendibili e regole societarie coerenti.

    Governance

    • statuto;
    • patti;
    • amministratore;
    • valore;
    • liquidazioni.

    Quando chiedere una verifica

    Per passaggi generazionali, holding familiari o patti di famiglia: mappa azienda, eredi e fiscalità prima dell’atto.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il patto di famiglia serve solo alle grandi aziende?

    No, anche a imprese familiari strutturate.

    Devono partecipare gli eredi?

    Lo strumento richiede coinvolgimento dei soggetti previsti.

    Conta la fiscalità?

    Sì, va valutata prima.

    Serve stimare l’azienda?

    Sì, in modo difendibile.

  • Art. 62 T.U.B.: Idoneita’ degli esponenti

    Art. 62 T.U.B.: Idoneita’ degli esponenti

    Art. 62 T.U.B. – Idoneita’ degli esponenti.

    In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa’ finanziaria e la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”

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