Art. 3 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Soggetti obbligati (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (Sgr) (2); g) le società di investimento a capitale variabile in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i.1) del TUF (Sicav in gestione interna); (3) h) le società di investimento a capitale fisso in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna); (4) i) gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB; r) […] (5) s) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma (6), aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma (7) aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter TUF; (8) v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività; (9) v-ter) le società di partenariato in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-quater.2), del TUF (10). 2 bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonchè dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società. (11) 2 ter. I gestori esterni degli Oicr societari in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-ter.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto degli Oicr societari DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 16 che gestiscono, e ai soggetti da questi finanziati. (12) 3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio. 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a) […] (13) b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (14) c) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (15) d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; (16); f) i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 128-quaterdecies TUB; i) […] (17); i-bis) […] (18). 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 17 telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 6 bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale. (19) 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero. 8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 9 bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro. (20) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 3 (Principi generali). – 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.“. (2) Le parole “(Sgr)“ sono state sostituite alle precedenti “(SGR)“ dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.1), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (3) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.2), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);“. (4) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.3), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera ibis), TUF (SICAF);“. (5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “r) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;“. (6) Le parole “di cui al presente comma” sono state sostituite alle precedenti “e di imprese assicurative” dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “di cui al presente comma” sono state sostituite alle precedenti “e le imprese assicurative” dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Il segno “;“ è stato sostituito al precedente “.“ dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. (9) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (10) Lettera inserita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.4), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (11) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (12) Comma sostituito dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 4 18 che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.“. (13) Lettera sostituita dall’art. 26-bis, comma 2, lett. a), DL 17.3.2023 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.5.2023 n. 52. Testo precedente: “a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;“. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 TULPS;“. (15) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “c) i soggetti che esercitano l’attività di case d’asta o galleria d’arte ai sensi dell’articolo 115 TULPS;“. (16) Le parole “, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (17) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale […]“. In precedenza, le parole “, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso” erano state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale”. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (19) Comma inserito dall’art. 26-bis, comma 2, lett. b), DL 17.3.2023 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.5.2023 n. 52. (20) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO II – Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni