Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 28/2007 – Riti alternativi esclusi dal giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’esclusione dei riti alternativi (giudizio abbreviato e patteggiamento) nel procedimento davanti al giudice di pace: il sistema sanzionatorio autonomo giustifica la scelta legislativa di non estendere tali istituti.

    Di cosa si tratta

    Due Giudici di pace (Pattada e Patti) avevano sollevato questioni sulla costituzionalità del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude i riti speciali del processo ordinario (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta) dal procedimento di loro competenza. Uno degli imputati sosteneva che l’esclusione fosse penalizzante per chi, trovandosi in condizioni economiche svantaggiate, avrebbe preferito una breve pena detentiva a una pesante multa.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici rimettenti hanno denunciato la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., sostenendo che l’esclusione dei riti alternativi davanti al giudice di pace fosse irragionevolmente discriminatoria rispetto agli imputati del processo ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate: il sistema sanzionatorio del giudice di pace è costruito in modo autonomo e coerente, con pene non detentive o sostitutive, e i meccanismi di definizione alternativa del processo (conciliazione, mediazione) sono già diversificati rispetto al rito ordinario. La scelta del legislatore di non estendere i riti abbreviati è giustificata dalla diversità strutturale del procedimento.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere un sistema processuale diverso davanti al giudice di pace – senza giudizio abbreviato né patteggiamento – quando il modello sanzionatorio adottato è strutturalmente diverso da quello ordinario e offre ai soggetti meccanismi deflattivi alternativi propri del procedimento.

    Domande e risposte

    Perché il giudice di pace non può applicare il giudizio abbreviato?

    Il d.lgs. n. 274 del 2000 ha escluso espressamente questi istituti, in quanto il sistema sanzionatorio del giudice di pace (permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità, ammenda) non è direttamente riducibile tramite gli sconti di pena previsti per il giudizio abbreviato del rito ordinario.

    Quali alternative esistono alla condanna ordinaria davanti al giudice di pace?

    Il d.lgs. n. 274 del 2000 prevede la definizione del procedimento mediante condotte riparatorie, la conciliazione tra le parti, la mediazione penale e, per alcuni reati, l’irrilevanza del fatto.

    L’esclusione dei riti speciali può svantaggiare il non abbiente?

    Il rimettente aveva sollevato questo profilo (pena detentiva preferibile alla multa per il soggetto economicamente debole), ma la Corte ha ritenuto che il sistema del giudice di pace non si presti a tale comparazione e che la questione fosse manifestamente infondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2007 – Avviso oblazione citazione giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000: il rito davanti al giudice di pace non deve contenere l’avviso della facoltà di oblazione, perché l’accesso all’oblazione discrezionale non è automaticamente applicabile a questo procedimento.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Ortona stava processando un imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.), reato di competenza del giudice di pace. La difesa aveva eccepito che la citazione a giudizio non conteneva l’avviso della facoltà di chiedere l’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis c.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ortona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avviso della facoltà di accedere all’oblazione discrezionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: il sistema sanzionatorio del giudice di pace esclude le pene detentive tradizionali e sostituisce con sanzioni alternative (permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità, ammenda); in tale contesto, la disciplina dell’oblazione non è direttamente applicabile senza un adeguamento normativo. La mancanza dell’avviso non viola il diritto di difesa.

    Il principio

    L’obbligo di indicare nella citazione la facoltà di oblazione, sancito dal codice di rito ordinario, non si estende automaticamente al procedimento davanti al giudice di pace, che ha un sistema sanzionatorio autonomo non riducibile a quello del processo penale ordinario.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oblazione discrezionale?

    È un istituto previsto dall’art. 162-bis c.p. che consente all’imputato di un reato contravvenzionale punito con pena congiunta o alternativa di pagare una somma di denaro per estinguere il reato, previo consenso del giudice.

    Perché la disciplina del giudice di pace è diversa?

    Il d.lgs. n. 274 del 2000 ha introdotto un sistema sanzionatorio specifico (permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità, ammenda) che si sostituisce alle pene tradizionali, rendendo non automaticamente applicabile la disciplina dell’oblazione pensata per il processo ordinario.

    Quali sono i riti alternativi disponibili davanti al giudice di pace?

    Il procedimento davanti al giudice di pace prevede meccanismi deflattivi specifici (conciliazione, mediazione penale, condotte riparatorie), diversi dai riti abbreviati del processo ordinario.

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  • Corte cost. n. 26/2007 – Inappellabilità sentenze proscioglimento PM

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge n. 46 del 2006 nella parte in cui elimina il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento: la menomazione radicale e unilaterale dell’accusa eccede il limite di tollerabilità costituzionale rispetto al principio di parità tra le parti.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 aveva tolto al pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui dopo la sentenza fossero sopravvenute prove decisive. Due Corti d’appello (Roma e Milano) avevano sollevato la questione mentre trattavano appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti d’appello hanno denunciato la violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo che la norma creasse una disparità irragionevole tra imputato (che può appellare la condanna) e pubblico ministero (che non può appellare il proscioglimento), comprimendo il principio di parità delle parti nel processo penale e il diritto della collettività alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie le questioni e dichiara incostituzionale l’art. 1 della l. n. 46/2006, nella parte in cui sostituisce l’art. 593 c.p.p. escludendo l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento. Dichiara altresì incostituzionale l’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima della legge. La menomazione è radicale, generale e unilaterale, priva di una ratio adeguata.

    Il principio

    Il principio di parità tra le parti nel processo penale non impone una simmetria assoluta di poteri tra accusa e difesa, ma il legislatore non può menomarne uno in modo radicale, generale e unilaterale senza una giustificazione adeguata e proporzionata. L’eliminazione dell’appello del PM avverso i proscioglimenti eccede tale limite.

    Domande e risposte

    Il PM può oggi appellare le sentenze di proscioglimento?

    Sì: dopo questa sentenza della Corte costituzionale, è stata ripristinata la possibilità per il PM di appellare le sentenze di assoluzione, nei limiti previsti dall’art. 593 c.p.p. nel testo risultante dalla pronuncia.

    Qual è la differenza tra parità formale e parità sostanziale nel processo penale?

    La parità formale impone che accusa e difesa abbiano le medesime opportunità processuali; quella sostanziale consente asimmetrie giustificate dalla diversa funzione dei due soggetti, purché ragionevoli e proporzionate.

    Che effetto ha la dichiarazione di incostituzionalità sugli appelli pendenti?

    L’art. 10, comma 2, della l. n. 46/2006 è stato dichiarato incostituzionale nella parte retroattiva: gli appelli del PM proposti prima dell’entrata in vigore della legge non potevano essere dichiarati inammissibili.

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  • Corte cost. n. 25/2007 – Liquidazione coatta USL Puglia legge regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge regionale pugliese che assoggettava le ex-USL in gestione liquidatoria alla procedura di liquidazione coatta amministrativa: la Regione è intervenuta in materia di norme processuali e ordinamento civile, riservate allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con una serie di disposizioni legislative del 2002-2004, aveva previsto che le ex-USL in gestione liquidatoria fossero sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, modificando così le regole processuali e la responsabilità finanziaria applicabili a queste gestioni. La Corte d’appello di Torino, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di Trani avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno denunciato la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva allo Stato la giurisdizione, le norme processuali e l’ordinamento civile, sostenendo che la Regione aveva introdotto regole di procedura e di responsabilità finanziaria estranee alla sua competenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in applicazione dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, estende la dichiarazione a tutte le norme regionali che presuppongono l’assoggettamento delle ex-USL alla liquidazione coatta amministrativa, incluso il comma che escludeva ogni legittimazione passiva della Regione per il residuo passivo.

    Il principio

    La Regione non può assoggettare le gestioni liquidatorie delle ex-USL a procedure concorsuali (liquidazione coatta amministrativa) né escludere la propria legittimazione passiva per i debiti residui: si tratta di materia processuale e di ordinamento civile riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le gestioni liquidatorie delle ex-USL?

    Sono le strutture amministrative incaricate di chiudere i rapporti giuridici e finanziari delle vecchie Unità Sanitarie Locali, soppresse con la riforma sanitaria degli anni Novanta e sostituite dalle Aziende sanitarie locali.

    Perché la liquidazione coatta amministrativa è materia riservata allo Stato?

    Perché è una procedura concorsuale che incide sull’ordinamento civile e sulle norme processuali, entrambe di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    Che cosa cambia per i creditori delle ex-USL?

    Con la dichiarazione di incostituzionalità, le ex-USL restano assoggettate alle regole ordinarie di liquidazione, senza le limitazioni processuali introdotte dalla legge regionale, e la Regione non può sottrarsi alla responsabilità finanziaria per i residui passivi.

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  • Corte cost. n. 24/2007 – Legge Puglia apprendistato profili formativi

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge regionale Puglia sull’apprendistato professionalizzante: la Regione non può sostituire unilateralmente l’intesa con le parti sociali né disciplinare direttamente la formazione interna all’azienda (competenza statale). L’art. 3, comma 4, è invece non fondato.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale pugliese n. 13 del 2005 disciplinava l’apprendistato professionalizzante in modo difforme dalla normativa statale. In particolare, permetteva alla Giunta regionale di definire unilateralmente i profili formativi in caso di mancata intesa con le parti sociali, e disciplinava direttamente la formazione aziendale (interna all’azienda).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge regionale Puglia n. 13 del 2005, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la Regione aveva invaso la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile (formazione aziendale) e violato il principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni: l’art. 2, comma 2, perché attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire unilateralmente i profili formativi in caso di mancato accordo, degradando le parti sociali a meri organi consultivi; l’art. 3, comma 7, perché disciplina direttamente la formazione interna all’azienda (ordinamento civile, competenza esclusiva statale). L’art. 3, comma 4, è dichiarato non fondato perché analogo ad altre disposizioni regionali già ritenute legittime.

    Il principio

    La Regione non può sostituire con un atto unilaterale l’intesa richiesta dalla legge statale tra soggetti istituzionali e parti sociali per la definizione dei profili formativi dell’apprendistato, né disciplinare la formazione svolta all’interno dell’azienda, che attiene all’ordinamento civile e spetta esclusivamente allo Stato.

    Domande e risposte

    Perché la formazione interna all’azienda è materia di competenza statale?

    Perché attiene al rapporto privatistico contrattuale di lavoro (ordinamento civile), su cui solo lo Stato può legiferare in via esclusiva, secondo l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    Che cos’è il principio di leale collaborazione in questo contesto?

    È il principio per cui, in materie di competenza concorrente, la definizione dei profili formativi deve avvenire mediante intesa tra Regione e parti sociali, senza che una parte possa imporre unilateralmente la propria volontà.

    Qual è la differenza tra formazione interna e formazione esterna nell’apprendistato?

    La formazione interna (svolta nell’azienda) rientra nell’ordinamento civile (Stato); la formazione esterna (centri di formazione, scuole) rientra nella competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro (Stato e Regioni).

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  • Corte cost. n. 23/2007 – Obbligo comunicazione dati conducente codice della strada

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo di comunicare i dati del conducente): la norma è già stata esaminata in precedenti pronunce e non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    Due Giudici di pace (Pisa e Asola) erano stati investiti di ricorsi di persone giuridiche sanzionate per non aver comunicato i dati del conducente che aveva commesso un’infrazione stradale. Le società sostenevano di non poter identificare chi guidasse il veicolo aziendale al momento dell’infrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono come illecito amministrativo l’omessa comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate: la norma era già stata esaminata e ritenuta compatibile con i parametri costituzionali nelle precedenti pronunce. Il proprietario ha la facoltà di dimostrare l’impossibilità incolpevole di fornire i dati, e la Corte aveva già interpretato la norma in modo costituzionalmente orientato.

    Il principio

    L’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente che ha commesso un’infrazione non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, purché sia possibile dimostrare l’impossibilità incolpevole di adempiere a tale obbligo.

    Domande e risposte

    Chi è obbligato a comunicare i dati del conducente?

    Il proprietario del veicolo (o chi ne ha la responsabilità) è tenuto a comunicare all’autorità procedente i dati personali e della patente del conducente identificato al momento dell’infrazione.

    Che succede se il proprietario non riesce a identificare il conducente?

    Può dimostrare l’impossibilità incolpevole di fornire i dati: in tal caso non si applica la sanzione amministrativa. L’onere della prova è a suo carico.

    Le persone giuridiche sono soggette allo stesso obbligo?

    Sì: anche le società e gli enti devono comunicare i dati del conducente del veicolo aziendale, attraverso il legale rappresentante o il soggetto designato.

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  • Corte cost. n. 22/2007 – Sanzione penale straniero ordine allontanamento

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che non rispetta l’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione): le censure erano costruite su presupposti ipotetici o prive di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Tribunali (Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani, Verona) avevano dubitato della costituzionalità della pena prevista per lo straniero che, senza giustificato motivo, rimane in Italia nonostante l’ordine di allontanamento del questore. La norma del 2004 aveva quadruplicato il massimo edittale rispetto alla precedente versione contravvenzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16 e 27 della Costituzione, sostenendo che la pena fosse sproporzionata e irragionevole rispetto al disvalore della condotta (mero trattenimento senza giustificato motivo), tale da violare anche la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara tutte le questioni inammissibili. Alcune erano costruite su un quadro normativo ipotetico (l’effetto che una sentenza di accoglimento avrebbe avuto sul regime cautelare); altre erano prive di specifica motivazione sui parametri costituzionali invocati; altre ancora difettavano di argomentazioni sulla comparazione tra diversi istituti cautelari.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è costruita su un presupposto ipotetico (effetto di una futura pronuncia di accoglimento) o quando manca del tutto la motivazione specifica sulle ragioni di contrasto con i singoli parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Qual è la condotta punita dall’art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione?

    Lo straniero destinatario di un ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni che, senza giustificato motivo, rimane in Italia commette un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    Perché la maggior parte dei rimettenti non aveva motivato le ragioni specifiche del contrasto con i parametri costituzionali invocati, limitandosi ad asserzioni generiche sull’irragionevolezza della pena.

    La questione è stata decisa nel merito in seguito?

    La sentenza n. 22 del 2007 non decide nel merito, ma il monito della Corte sull’incoerenza delle sanzioni ha aperto il dibattito sulla proporzionalità delle pene per gli stranieri irregolari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2007 – Legge regionale Sardegna apprendistato e lavoro

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge della Regione Sardegna n. 20 del 2005 in materia di lavoro e apprendistato: le disposizioni regionali sono compatibili con gli artt. 117 e 33 Cost., trattandosi di potere regionale di integrazione in materia concorrente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale sarda n. 20 del 2005, che disciplinava i servizi per il lavoro e l’apprendistato. In particolare, contestava che la norma regionale imponesse che la formazione nell’apprendistato si svolgesse «in prevalenza esternamente all’azienda» e prevedesse la partecipazione obbligatoria delle università al sistema dei servizi per il lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo denunciava la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, e 33, sesto comma, della Costituzione, sostenendo che le disposizioni regionali invadessero la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e istruzione universitaria, nonché violassero l’autonomia universitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La formazione prevalentemente esterna all’azienda è consentita dalla legislazione concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (come già affermato per analoghe leggi regionali). Il coinvolgimento delle università nel sistema dei servizi per il lavoro tramite accreditamento facoltativo non lede l’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale possono disciplinare la formazione nell’apprendistato favorendo la formazione esterna all’azienda senza violare la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile, purché non invadano la disciplina del contratto di lavoro in senso stretto. L’accreditamento facoltativo delle università non costituisce un obbligo incompatibile con la loro autonomia.

    Domande e risposte

    Come si ripartisce la competenza in materia di apprendistato tra Stato e Regioni?

    La formazione interna all’azienda riguarda l’ordinamento civile (competenza statale esclusiva); la formazione esterna ricade nella competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro (Stato fissa i principi, Regioni legiferano nel dettaglio).

    Che cosa prevede lo Statuto speciale della Sardegna in materia di lavoro?

    L’art. 5 dello Statuto speciale sardo attribuisce alla Regione la facoltà di adattare e integrare le leggi statali in materia di lavoro e istruzione, nell’ambito dei principi costituzionali.

    L’obbligo di accreditamento per le università viola l’autonomia universitaria?

    No: la legge regionale prevede l’accreditamento come facoltà su richiesta delle università, non come obbligo imposto d’ufficio, quindi non comprime l’autonomia garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2007 – Prescrizione crediti lavoro personale di volo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla prescrizione biennale dei crediti del personale di volo (art. 937 cod. nav.): la norma è già stata esaminata con sentenza n. 354 del 2006 e non viola l’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente Alitalia aveva convenuto in giudizio la compagnia per ottenere differenze retributive maturate nel corso degli anni. Alitalia eccepiva la parziale prescrizione dei crediti in base all’art. 937 cod. nav., che prevede un termine biennale dal giorno dello sbarco, anche per rapporti assistiti dalla tutela reale ex art. 18 l. n. 300 del 1970. Il Tribunale di Roma dubitava della ragionevolezza di questa regola.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 937 del codice della navigazione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro del personale di volo dal giorno dello sbarco anche quando il rapporto è assistito dalla tutela reale, a differenza degli altri lavoratori per i quali la prescrizione non decorre in costanza di rapporto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata in ragione della propria sentenza n. 354 del 2006, con cui aveva già chiarito che la ratio dell’art. 937 cod. nav. non è la tutela contro il timore del licenziamento, ma le caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa.

    Il principio

    Il regime speciale di prescrizione dei crediti del personale di volo, che decorre dal giorno dello sbarco indipendentemente dalla stabilità del rapporto, è giustificato dalle peculiarità tipologiche del contratto e non integra una disparità di trattamento irragionevole rispetto ai lavoratori comuni.

    Domande e risposte

    Qual è il termine ordinario di prescrizione dei crediti di lavoro?

    Per i lavoratori ordinari con tutela reale, la prescrizione quinquennale decorre in costanza di rapporto. Per il personale di volo, invece, l’art. 937 cod. nav. prevede un termine biennale che inizia dal giorno dello sbarco.

    Perché la Corte richiama la sentenza n. 354 del 2006?

    Perché è identica alla questione già decisa: stesso parametro (art. 3 Cost.), stessa norma (art. 937 cod. nav.), stessa argomentazione. La risposta è già nel precedente.

    Il personale di volo può invocare la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto?

    No: la Corte ha escluso questa applicazione, ritenendo che la ratio della norma speciale prevalga sul principio generale sviluppato per i lavoratori ordinari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2007 – Esenzione ICI immobili enti non commerciali

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esenzione ICI degli immobili locati ad enti non commerciali: la norma che riserva l’esenzione al solo soggetto che «utilizza» l’immobile non viola gli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un Comune aveva emesso avvisi di rettifica ICI per due unità immobiliari di proprietà di una società per azioni, concesse in locazione a un’associazione sportiva (ente non commerciale). La società proprietaria non aveva pagato l’ICI, sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili destinati ad attività sportive.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui la norma delegante non autorizzava il Governo ad attribuire all’utilizzatore (e non al proprietario) l’esenzione ICI.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la delega legislativa e i suoi limiti erano sufficientemente precisi; la scelta di radicare l’esenzione in capo all’utilizzatore (ente non commerciale) anziché al proprietario rientra nella discrezionalità del legislatore delegato ed è coerente con la ratio dell’istituto.

    Il principio

    L’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta a chi utilizza l’immobile per le attività meritevoli di tutela (ente non commerciale), non al proprietario che lo concede in locazione a tale soggetto. Questa impostazione è compatibile con i parametri costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Chi beneficia dell’esenzione ICI sugli immobili a uso sportivo?

    L’ente non commerciale che utilizza l’immobile per attività sportive, ricreative o culturali, non il proprietario che glielo affitta.

    Che cos’è l’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997?

    È la norma che ha attribuito ai Comuni la facoltà di escludere dall’ICI i fabbricati rurali e di modificare l’aliquota per i soggetti esenti, ampliando la casistica delle esenzioni.

    Qual è la differenza tra titolare del diritto reale e utilizzatore ai fini ICI?

    Soggetto passivo ICI è il proprietario (o titolare di altro diritto reale), ma l’esenzione di cui alla lett. i) dell’art. 7 è costruita sull’utilizzo effettivo da parte di un soggetto qualificato, non sul regime di proprietà.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2007 – Calcolo indennità mobilità mese di febbraio

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul calcolo dell’indennità di mobilità nel mese di febbraio: dividere il massimale per 30 e moltiplicare per i giorni di febbraio non viola gli artt. 3 e 38 Cost., perché la stessa regola si applica a tutti i lavoratori in mobilità.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore in mobilità nel febbraio 1997 aveva ricevuto dall’INPS un importo inferiore a quello percepito negli altri mesi. La ragione era il criterio di calcolo: il massimale mensile veniva diviso per 30 (coefficiente fisso) e poi moltiplicato per i soli 28 giorni di febbraio. Il lavoratore aveva chiesto la differenza, sostenendo che la regola fosse discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della l. n. 223 del 1991 in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il diritto vivente della Cassazione – determina l’indennità di mobilità dividendo per 30 il massimale mensile e moltiplicando per i giorni di febbraio, con risultato variabile a seconda che si tratti di anno bisestile o no.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la Corte di cassazione, con sentenza n. 354 del 2006, aveva già chiarito che il criterio pro-die è uniforme per tutti i lavoratori in mobilità e non produce una discriminazione irragionevole. La differenza di due giorni tra anno bisestile e non rientra nella fisiologica variabilità del calendario.

    Il principio

    Il calcolo dell’indennità di mobilità tramite il coefficiente fisso di 30 giorni, applicato uniformemente a tutti i lavoratori, non viola il principio di uguaglianza né quello di adeguatezza della tutela previdenziale, anche quando comporta una lieve differenza mensile in febbraio.

    Domande e risposte

    Come si calcola l’indennità di mobilità giornaliera?

    Si divide l’importo mensile (nei limiti del massimale) per il coefficiente fisso di 30, ottenendo un importo giornaliero che viene poi moltiplicato per i giorni del mese di riferimento.

    Perché febbraio genera una prestazione inferiore?

    Perché ha 28 o 29 giorni anziché 30 o 31: l’importo giornaliero rimane invariato, ma il totale mensile è proporzionalmente più basso.

    Esiste una disciplina diversa per altri istituti previdenziali?

    Sì: per l’indennità di disoccupazione ordinaria il d.P.R. n. 818 del 1957 prevede anch’esso il divisore fisso 30, coerentemente con il sistema.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2007 – Insindacabilità parlamentare senatore Jannuzzi

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    La Corte ammette il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi su magistrati. La Corte verifica solo l’ammissibilità in questa fase.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Jannuzzi era stato accusato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» nel novembre 2004, in cui avrebbe offeso la reputazione dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni fossero insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. Il GIP di Milano ha contestato questa valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, sostenendo che la delibera di insindacabilità del 18 gennaio 2006 era illegittima perché le dichiarazioni del senatore Jannuzzi non erano riconducibili all’esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto: sussistono i requisiti soggettivo (due poteri dello Stato) e oggettivo (conflitto sulla delimitazione delle rispettive sfere di attribuzioni costituzionalmente garantite). La pronuncia è limitata alla fase di ammissibilità, senza entrare nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni promosso dal giudice penale contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile quando il giudice rimettente ritiene che le dichiarazioni dell’eletto esulino dalla funzione parlamentare e siano quindi prive della copertura dell’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

    È il privilegio sancito dall’art. 68, comma 1, Cost. per cui i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    In che cosa consiste la fase di ammissibilità del conflitto?

    La Corte verifica in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso è soggettivamente e oggettivamente idoneo a configurare un conflitto di attribuzioni. Solo dopo si svolge il giudizio nel merito.

    Qual è il criterio per riconoscere il «nesso funzionale» richiesto dall’art. 68 Cost.?

    Le dichiarazioni devono essere espressione di attività parlamentare: devono cioè essere riconducibili a iniziative parlamentari concretamente identificabili e temporalmente connesse all’atto parlamentare di riferimento.

    Norme collegate