Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 253/2007 – insindacabilità parlamentare GIP Milano Senato improcedibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Jannuzzi. Il deposito degli atti notificati è avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il GIP di Milano stava celebrando un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore Raffaele Jannuzzi, imputato di aver offeso la reputazione dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte con un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” il 7 novembre 2004. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., ritenendo che esistesse un nesso funzionale con l’attività parlamentare del senatore. Il GIP aveva impugnato la delibera con conflitto di attribuzione.

    Il conflitto di attribuzione tra poteri

    Il GIP presso il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che la Corte dichiarasse che “non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile al senatore Jannuzzi in quanto estranea alla previsione dell’art. 68, primo comma Cost.” e conseguentemente annullasse la delibera di insindacabilità del 18 gennaio 2006. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 17 del 2007. Il Senato aveva poi eccepito la tardività del deposito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accertato che la spedizione del plico contenente gli atti notificati (ricorso e ordinanza di ammissibilità) è avvenuta il 13 marzo 2007, oltre il termine di venti giorni decorrente dall’ultima notifica del 12 febbraio 2007. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, e dell’art. 30 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il deposito a mezzo posta vale dalla data di spedizione, ma tale data era comunque tardiva. Il termine è perentorio secondo costante giurisprudenza costituzionale, e il giudizio è stato perciò dichiarato improcedibile.

    Il principio

    Il termine di venti giorni dall’ultima notifica per il deposito degli atti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è perentorio. Qualora il deposito avvenga a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine vale la data di spedizione (timbro postale), non quella di ricezione da parte della cancelleria. Il mancato rispetto del termine determina l’improcedibilità del giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La prerogativa copre le dichiarazioni che siano espressione di attività parlamentare, cioè che presentino un nesso funzionale diretto con atti o lavori parlamentari. Le dichiarazioni che non presentano tale nesso non sono protette.

    Come funziona il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale?

    Il potere che ritiene lese le proprie attribuzioni costituzionali propone ricorso alla Corte, che verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto. Se lo dichiara ammissibile, notifica l’ordinanza all’altro potere. Il ricorrente deve poi depositare gli atti notificati entro venti giorni dall’ultima notifica. Solo dopo si svolge il giudizio nel merito.

    Cosa accade se il deposito degli atti viene fatto fuori termine?

    Il termine di deposito di venti giorni è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, che viene chiuso senza pronuncia sul merito del conflitto. Il procedimento penale presso il giudice rimettente rimane quindi soggetto all’efficacia della delibera parlamentare non annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2007 – Appello PM Brescia, restituzione atti post sent. 26

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Brescia per il riesame della rilevanza, dopo che la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento previsto dalla legge Pecorella. Le quattro ordinanze bresciane avevano correttamente specificato la rilevanza, indicando i giudizi pendenti su appelli del PM avverso sentenze di assoluzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato, con quattro ordinanze di contenuto identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla legge n. 46/2006. Ciascun giudizio a quo era un appello del PM avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado; in pendenza del giudizio era entrata in vigore la legge Pecorella che rendeva l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, della stessa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593 c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Brescia (quattro ordinanze del 2006).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. La sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato incostituzionale la norma censurata. A differenza delle ordinanze della n. 205 e 207/2007, quelle bresciane contenevano adeguata motivazione sulla rilevanza (indicando il fatto specifico del giudizio pendente su appello del PM contro una sentenza di assoluzione); per questo la Corte non ha dichiarato l’inammissibilità ma ha restituito gli atti.

    Il principio

    La distinzione tra le questioni risolte con manifesta inammissibilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e quelle risolte con restituzione degli atti (per ius superveniens costituzionale) dipende dalla qualità dell’ordinanza di rimessione: solo chi ha motivato correttamente la rilevanza può beneficiare della restituzione degli atti anziché della dichiarazione di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la Corte d’appello di Brescia, dopo la restituzione, rileva che la questione è superata?

    Il giudice accerterà che, a seguito della sentenza n. 26/2007, l’appello del PM è di nuovo ammissibile, e potrà quindi procedere al giudizio di secondo grado. L’atto di appello del PM, che la legge Pecorella avrebbe reso inammissibile, riprende efficacia.

    L’art. 10, comma 2, della legge Pecorella era anch’esso incostituzionale?

    Sì: la sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato l’incostituzionalità sia dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (divieto di appello) sia dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Questa seconda declaratoria era fondamentale per i procedimenti in corso.

    Quattro ordinanze identiche: la Corte le ha trattate congiuntamente?

    Sì, le ha riunite in un unico giudizio e decise con pronuncia unitaria, data l’identità delle questioni proposte.

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  • Corte cost. n. 252/2007 – federalismo fiscale quote perequative cessata materia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania contro lo Stato in merito al d.P.C.m. 14 maggio 2004 sulla determinazione delle quote perequative del federalismo fiscale (d.lgs. n. 56/2000). Entrambi gli atti impugnati erano stati annullati con sentenza passata in giudicato dal TAR del Lazio, rendendo privo di oggetto il giudizio costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva promosso un conflitto di attribuzione contro lo Stato, impugnando la delibera del Consiglio dei ministri e il contemporaneo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004. Con questi atti il Governo aveva determinato le quote da erogare a ciascuna Regione ai sensi del decreto sul federalismo fiscale (d.lgs. n. 56 del 2000), senza raggiungere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e utilizzando criteri perequativi che la Campania riteneva non conformi al nuovo art. 119, comma 3, della Costituzione.

    Il conflitto di attribuzione

    La Regione Campania contestava che lo Stato avesse provveduto alla ripartizione delle quote perequative senza l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in violazione degli artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale cooperazione. Sosteneva inoltre che il nuovo art. 119 Cost., introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, imponesse di ripartire il fondo perequativo sulla base del solo criterio della capacità fiscale per abitante, rendendo superata la disciplina del d.lgs. n. 56/2000. In via incidentale aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che entrambi gli atti impugnati (la delibera del Consiglio dei ministri e il d.P.C.m. 14 maggio 2004) erano stati annullati con sentenza definitiva del TAR del Lazio (n. 1051 del 2006), passata in giudicato, resa tra le medesime parti del giudizio costituzionale. Venuto meno l’oggetto del conflitto, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra enti, la cessazione della materia del contendere si verifica quando gli atti impugnati siano stati annullati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo passata in giudicato tra le stesse parti. In tal caso il conflitto costituzionale perde il proprio oggetto e non può proseguire.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti e quando lo Stato può essere convenuto?

    Il conflitto di attribuzione tra enti è lo strumento con cui Regioni e Stato si rivolgono alla Corte costituzionale per rivendicare o tutelare competenze loro spettanti ai sensi della Costituzione. Lo Stato può essere convenuto quando adotta atti che, secondo la Regione ricorrente, invadono attribuzioni costituzionalmente garantite alla stessa.

    Cosa prevede il d.lgs. n. 56/2000 sul federalismo fiscale?

    Il decreto ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario mediante strumenti perequativi calibrati su capacità fiscale, recupero dell’evasione e fabbisogni sanitari. Le somme da erogare a ciascuna Regione devono essere determinate annualmente con d.P.C.m., d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del decreto.

    Quando si dichiara la cessazione della materia del contendere in un conflitto di attribuzione?

    Quando l’atto impugnato è stato rimosso dall’ordinamento con effetti definitivi (ad esempio, mediante annullamento da parte del giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato) in modo tale che il giudizio costituzionale non possa più produrre alcun effetto utile.

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  • Corte cost. n. 207/2007 – Legge Pecorella, inammissibilità ordinanze Firenze

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge Pecorella sollevate dalla Corte d’appello di Firenze con sette ordinanze, per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza: le ordinanze si limitano ad affermare apoditticamente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione, senza indicare se i giudizi a quibus originassero da appelli del PM contro sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato, con sette ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (legge Pecorella), contestando il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento per contrasto con gli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (sette ordinanze del 2006).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. Le ordinanze difettano di qualsiasi motivazione sulla rilevanza; la mera formula «il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione», senza indicare i fatti del giudizio principale, non soddisfa il requisito di legge. In particolare, le ordinanze non precisano se i giudizi traggano origine da appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento.

    Il principio

    L’affermazione apodittica della rilevanza, mediante la sola formula di stile che il giudizio «non può essere definito indipendentemente dalla questione», senza alcuna indicazione dei fatti del caso concreto, non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione sulla rilevanza. La questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La formula di stile è sempre insufficiente?

    In linea di principio no: se la formula di stile è accompagnata da una sia pur sintetica descrizione del caso concreto da cui risulta l’applicabilità della norma censurata, può essere sufficiente. Il problema è quando la formula è l’unico elemento dell’ordinanza dedicato alla rilevanza, senza alcun riferimento ai fatti del giudizio.

    Sette ordinanze identiche: per quale ragione la Corte non ha invece restituito gli atti come per le n. 203–204 e 206?

    Perché le ordinanze fiorentine non contenevano neppure l’indicazione che i giudizi a quibus originassero da appelli del PM avverso proscioglimenti. La Corte non poteva quindi verificare se la questione fosse rilevante. La restituzione degli atti è tecnica riservata ai casi in cui la questione è correttamente posta ma sopravviene uno ius novum.

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza è sempre sanabile?

    No: se il giudice ha già pronunciato la sua ordinanza e l’ha depositata, non può integrarla. Può però sollevare nuovamente la questione in un successivo provvedimento, questa volta con adeguata motivazione (se il giudizio principale è ancora pendente).

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  • Corte cost. n. 251/2007 – condono fiscale penale reati tributari inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Spoleto sull’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), che esclude la punibilità penale per i reati tributari in caso di perfezionamento del condono fiscale. Il difetto è procedurale: il rimettente non ha descritto con precisione i reati contestati, la data di esercizio dell’azione penale né la data della formale conoscenza degli imputati, rendendo impossibile verificare se la norma fosse applicabile nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di un processo penale per evasione dell’IVA e delle imposte dirette (anni 1998–2000) a carico dei legali rappresentanti di una società, alcuni imputati avevano chiesto la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003, allegando di aver perfezionato la definizione fiscale del verbale di constatazione. Il Tribunale di Spoleto, prima di decidere, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che consentiva tale effetto estintivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Spoleto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 7, legge n. 289/2002, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, sostenendo che la norma — escludendo la punibilità penale per reati tributari in conseguenza del condono — avrebbe effetti analoghi a un’amnistia e avrebbe dovuto essere approvata con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 79 Cost., e che non trovava giustificazione né in un’eccezionale illegality di massa né nell’esigenza di favorire l’emersione di evasioni nascoste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. Il rimettente: non aveva specificato i reati oggetto del giudizio (indicati solo con lettere dell’alfabeto di un elenco non allegato); non aveva indicato la data di esercizio dell’azione penale; non aveva indicato la data della “formale conoscenza” degli imputati di tale esercizio — presupposti essenziali per verificare se la norma, che opera solo se il condono è perfezionato prima della formale conoscenza dell’azione penale, fosse applicabile nel caso concreto.

    Il principio

    Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione impone al giudice a quo di descrivere compiutamente la fattispecie concreta, includendo tutti gli elementi necessari per valutare la rilevanza della questione. Non è possibile colmare le lacune dell’ordinanza attraverso l’esame diretto del fascicolo del giudizio principale. L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce alla Corte di valutare l’applicabilità della norma denunciata e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando il condono fiscale può determinare l’estinzione della punibilità penale ai sensi dell’art. 15, comma 7, legge n. 289/2002?

    Solo se il perfezionamento della definizione fiscale del processo verbale di constatazione da cui emergono i reati riguardi uno dei reati tassativamente elencati dalla norma e sia intervenuto prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.

    Il condono fiscale che estingue i reati tributari equivale a un’amnistia?

    Secondo la Corte costituzionale no: l’amnistia estingue il reato per legge, mentre il condono prevede una complessa fattispecie di sanatoria subordinata a precise condizioni e alla manifestazione di volontà degli interessati (pagamento dell’importo previsto). Le due figure restano strutturalmente diverse, anche se producono effetti in parte simili.

    Cosa si intende per “autosufficienza” dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

    L’ordinanza deve contenere, al suo interno, tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di valutare rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, senza dover integrare le informazioni mancanti consultando il fascicolo del processo principale.

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  • Corte cost. n. 206/2007 – Appello PM Catania, restituzione atti post sent. 26

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Catania per il riesame della rilevanza, dopo che la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento previsto dalla legge Pecorella.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge Pecorella) e dell’art. 10 della stessa legge, in un procedimento in cui la difesa dell’imputato aveva già chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del PM. Diversamente dalle ordinanze catanesi della n. 205/2007, questa ordinanza precisava la rilevanza indicando il giudizio pendente su impugnazione del PM avverso una sentenza di assoluzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania (ordinanza 6 aprile 2006, procedimento a carico di G. G.).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte rilevante. Il rimettente deve riesaminare la questione alla luce di questa sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata in un altro giudizio (ius superveniens costituzionale), le questioni pendenti su quella stessa norma vengono risolte con la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà valutare se e come la pronuncia ablativa incida sul proprio giudizio.

    Domande e risposte

    Perché questa ordinanza è trattata diversamente dalla n. 205/2007?

    Perché questa ordinanza indicava esplicitamente che il giudizio a quo era un appello del PM avverso una sentenza di assoluzione, soddisfacendo il requisito della motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze della n. 205/2007 erano invece prive di qualsiasi motivazione sul punto.

    Dopo la restituzione degli atti, il PM può finalmente appellare l’assoluzione?

    Sì. A seguito della sentenza n. 26/2007, l’appello del PM contro la sentenza di assoluzione è di nuovo ammissibile. Il giudice catanese potrà quindi procedere al giudizio di secondo grado nel merito.

    Quante ordinanze simili ha pronunciato la Corte nel 2007 su questo tema?

    Numerose: le ordinanze nn. 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210 del 2007 hanno tutte per oggetto la restituzione degli atti ai giudici d’appello che avevano sollevato questioni sulla legge Pecorella, travolta dalla sentenza n. 26/2007.

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  • Corte cost. n. 205/2007 – Appello PM proscioglimento, inammissibilità per difetto motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge Pecorella sollevate dalla Corte d’appello di Catania con tre ordinanze, perché le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione sulla rilevanza delle questioni, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza specificare se i giudizi a quibus originassero da appelli del PM contro sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Catania aveva sollevato, con tre ordinanze sostanzialmente identiche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge Pecorella) e dell’art. 10 della stessa legge, contestando il divieto imposto al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le censure riguardavano i principi di ragionevolezza (art. 3), parità delle parti (art. 111) e obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania (tre ordinanze del 28 marzo e 3 maggio 2006).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi motivazione sulla rilevanza: si limitano ad affermarla apoditticamente senza precisare se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal PM avverso sentenze di proscioglimento. Questa omissione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, comporta la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza della questione incidentale di costituzionalità è requisito necessario e insopprimibile dell’ordinanza di rimessione. La mera affermazione apodittica della rilevanza, senza indicare i fatti del giudizio principale e il nesso tra questi e la norma censurata, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è la motivazione sulla rilevanza e perché è obbligatoria?

    Il giudice a quo deve spiegare perché la norma censurata si applica al caso concreto e perché la sua rimozione cambierebbe l’esito del giudizio. Senza questo collegamento tra la questione astratta e il caso concreto, la Corte non può verificare se stia esercitando una funzione giurisdizionale reale o esprimendo un parere astratto.

    Cosa differenzia queste ordinanze da quelle che la Corte ha invece accolto (rinviando gli atti)?

    Le ordinanze delle Corti d’appello che la Corte ha invece preso in esame (come la n. 203/2007) specificavano che il giudice era chiamato a decidere su un appello del PM contro una sentenza di proscioglimento, rendendo evidente la rilevanza. Le ordinanze catanesi non indicavano questo elemento essenziale.

    La Corte d’appello di Catania poteva risollevare la questione?

    Sì, ma sarebbe stato inutile: la sentenza n. 26/2007 aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale la legge Pecorella. Dopo quella pronuncia, la questione era comunque superata.

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  • Corte cost. n. 250/2007 – contributi regionali province siciliane imposta assicurazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. Il TAR per la Sicilia aveva omesso di motivare perché detti parametri statali dovessero applicarsi in luogo delle norme dello statuto speciale siciliano, che disciplina diversamente la materia finanziaria tra Regione e Province.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva disposto, con l’art. 64 della propria legge finanziaria 2003, che le assegnazioni alle Province regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative fossero ridotte di un importo corrispondente al gettito dell’imposta sulle assicurazioni auto direttamente percepito dalle Province stesse. La Provincia regionale di Ragusa aveva impugnato il decreto assessoriale attuativo dinanzi al TAR Catania, sostenendo che le somme andassero invece attribuite integralmente alle Province senza decurtare i trasferimenti regionali ordinari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma regionale ledesse l’autonomia finanziaria delle Province sottraendo loro risorse tributarie direttamente attribuite dalla legge statale (art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente aveva evocato gli artt. 118 e 119 Cost. senza spiegare perché tali disposizioni si applicassero alla Regione Siciliana, che è una regione a statuto speciale: la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali è disciplinata dallo statuto speciale siciliano (art. 36) e dal d.P.R. n. 1074 del 1965, non dai parametri costituzionali ordinari. Il giudice a quo avrebbe dovuto motivare l’applicabilità degli artt. 118 e 119 Cost. ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (clausola di maggior favore), o censurare direttamente le norme statutarie.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale riguardanti regioni a statuto speciale, il giudice rimettente che evochi come parametro norme costituzionali ordinarie (del Titolo V) in luogo delle disposizioni dello statuto speciale deve motivare espressamente perché le prime garantirebbero una più ampia autonomia e sarebbero quindi applicabili in forza della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. L’omissione di questa motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le regioni a statuto speciale non sono automaticamente soggette agli artt. 117–119 Cost. nelle questioni finanziarie?

    Perché i loro statuti speciali, approvati con legge costituzionale, contengono disposizioni proprie in materia di autonomia finanziaria. Queste si applicano in luogo delle norme costituzionali ordinarie, salvo che le seconde garantiscano un’autonomia più ampia (clausola di maggior favore dell’art. 10, legge cost. n. 3/2001).

    Cosa prevede lo statuto speciale siciliano in materia di tributi erariali?

    L’art. 36 dello statuto speciale, attuato dal d.P.R. n. 1074 del 1965, attribuisce alla Regione Siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo quelle espressamente eccettuate. La disciplina del rapporto finanziario tra Regione e Province regionali si sviluppa all’interno di questo quadro.

    In che modo l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 può espandere i diritti delle regioni speciali?

    Quella norma stabilisce che le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano alle regioni a statuto speciale nella misura in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto. Il giudice che voglia applicare i parametri ordinari deve quindi dimostrare che questi accordino maggiore autonomia rispetto allo statuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2007 – Divieto appello PM Venezia, restituzione atti

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    Come già disposto con le ordinanze n. 203 e seguenti del 2007, la Corte restituisce gli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia per riesaminare la rilevanza della questione sulla legge Pecorella, travolta dalla sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’assise d’appello di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, contestando il divieto imposto al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori del caso di prova nuova decisiva. Il giudice era chiamato a celebrare un appello del PM avverso una sentenza di assoluzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui non consente l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti. La sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 e dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti. La questione sollevata dal rimettente è superata da quella declaratoria; gli atti vengono restituiti per il riesame della rilevanza.

    Il principio

    La restituzione degli atti per ius superveniens costituzionale (sopravvenuta sentenza della Corte che travolge la norma censurata) impone al giudice rimettente di rivalutare non solo se la questione sia ancora proponibile, ma anche se il giudizio principale possa ora definirsi diversamente alla luce della norma ripristinata dall’intervento ablativo della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il processo principale dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice dovrà verificare se l’appello del PM, che era stato considerato inammissibile dalla legge n. 46/2006, sia ora ricevibile dopo la declaratoria di incostituzionalità. In caso affermativo, il giudizio di appello potrà proseguire nel merito.

    La legge Pecorella era stata proposta anche per le Corti d’assise d’appello?

    Sì, il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento si applicava a tutti i giudici d’appello, compresi le Corti d’assise d’appello che giudicano i reati più gravi (omicidio, strage ecc.).

    In cosa differisce questa ordinanza dalla n. 203/2007?

    La struttura e il dispositivo sono identici; cambia solo il giudice rimettente (Corte d’assise d’appello di Venezia anziché Corte d’appello di Roma) e la norma censurata (art. 593, commi 1 e 2, anziché art. 1 della legge 46/2006 tout court).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2007 – IVA sanzioni ritardato pagamento ravvedimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria sulle norme che disciplinano le sanzioni per il ritardato pagamento dell’IVA e l’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione del 30% prevista per omesso, parziale o ritardato versamento non è irragionevole; né costituisce disparità di trattamento escludere il beneficio della riduzione a chi non abbia spontaneamente versato anche la soprattassa nei termini di legge.

    Di cosa si tratta

    Una contribuente aveva versato l’IVA trimestrale con un giorno di ritardo (4 maggio invece del 3 maggio 1995), senza essere consapevole della violazione e senza quindi pagare contestualmente la soprattassa prevista dal ravvedimento operoso. L’ufficio finanziario aveva irrogato la sanzione ordinaria del 30% dell’importo non versato. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole applicare la stessa sanzione a chi ritarda di un solo giorno in buona fede e a chi invece omette del tutto il pagamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Commissione tributaria regionale della Liguria) aveva impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (sanzione del 30% per omesso, parziale o ritardato versamento IVA), l’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso), e gli artt. 44, comma 2, e 48, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (disciplina IVA previgente). Le censure riguardavano: la mancata graduazione della sanzione tra le tre ipotesi di violazione, e l’esclusione del ravvedimento operoso per chi, pur pagando entro trenta giorni, non sapeva di aver commesso una violazione e non versò la soprattassa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (a) manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione sull’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non applicabile per il principio del favor rei; (b) manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione sull’art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997, inapplicabile ratione temporis alla violazione del 1995; (c) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 nella parte relativa alla mancata graduazione, risolvendosi nella critica a una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole; (d) manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 e 48, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, perché le situazioni poste a raffronto sono eterogenee.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere la stessa sanzione per le tre ipotesi di omesso, parziale e ritardato versamento, in quanto l’equiparazione tra mancata ed inesatta esecuzione della prestazione è coerente con il principio dell’inadempimento dell’obbligazione. Il beneficio del ravvedimento operoso, che riduce la sanzione, presuppone una collaborazione spontanea e tempestiva del contribuente (pagamento della soprattassa nei termini di legge) che evita agli uffici tributari di procedere alla constatazione della violazione: chi non versa la soprattassa nel termine si trova in una situazione radicalmente diversa da chi la versa, rendendo non irragionevole il diverso trattamento.

    Domande e risposte

    Cosa succede se si paga l’IVA con un solo giorno di ritardo senza sapere di aver commesso una violazione?

    Si applica la sanzione ordinaria del 30% sull’importo non versato. Per beneficiare della riduzione prevista dal ravvedimento operoso è necessario versare anche la soprattassa nei termini di legge, indipendentemente dalla buona fede soggettiva del contribuente.

    Il ravvedimento operoso può essere applicato retroattivamente a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore?

    No. L’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 è entrato in vigore il 1° aprile 1998 e non può operare retroattivamente rispetto a violazioni per le quali, a quella data, fosse già scaduto il termine per la regolarizzazione.

    La discrezionalità del legislatore nel fissare le sanzioni tributarie può essere sindacata dalla Corte costituzionale?

    Solo se costituisce un uso distorto o arbitrario, tale da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. La semplice critica a una scelta del legislatore tra più soluzioni costituzionalmente legittime non basta a fondare una questione di legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 203/2007 – Appello PM proscioglimento, restituzione atti

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    Dopo la sentenza n. 26/2007 della Corte, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, la Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Roma per rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 (legge Pecorella) aveva modificato l’art. 593 c.p.p. vietando quasi integralmente al pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, fatta eccezione per il solo caso di prova nuova decisiva. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo tale divieto lesivo dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo e obbligatorietà dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso dell’art. 603, comma 2, c.p.p. Parametri: artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti. Dopo la rimessione, la Corte aveva già dichiarato, con sentenza n. 26/2007, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento, e dell’art. 10, comma 2, della stessa legge. La questione sollevata dalla Corte d’appello di Roma è pertanto superata dalla declaratoria di incostituzionalità; gli atti vengono restituiti perché il giudice rivaluti la rilevanza nel nuovo contesto normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravviene una pronuncia di questa Corte che travolge la norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riesamini la rilevanza alla luce del mutato quadro: la questione originaria diventa, almeno in parte, superata dallo ius superveniens costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pecorella e perché era controversa?

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella, dal nome del suo primo firmatario) aveva eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per la sopravvenienza di nuove prove decisive. La norma era considerata fortemente sbilanciata a favore dell’imputato e contraria alla parità delle parti nel processo.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 26/2007 della Corte?

    Aveva dichiarato l’incostituzionalità della legge Pecorella nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento (tranne la prova nuova decisiva) e nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Dopo quella sentenza il PM ha potuto di nuovo appellare le assoluzioni.

    Perché la Corte non ha semplicemente dichiarato cessata la materia del contendere?

    Perché la restituzione degli atti al giudice rimettente è più corretta tecnicamente: consente al giudice di valutare se la questione, alla luce della sentenza n. 26/2007, abbia ancora rilevanza per il giudizio principale, prima che la Corte si pronunci in modo definitivo.

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  • Corte cost. n. 248/2007 – commissione medico-legale difesa pensioni Corte dei conti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla commissione medico-legale del Ministero della Difesa, sollevata dalla Corte dei conti siciliana. Il motivo: le norme effettivamente censurate (istituzione del collegio medico-legale centrale) non erano quelle applicabili nel caso concreto, dove si discuteva di una diversa commissione locale istituita con decreto ministeriale del 1989 e non impugnabile davanti alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Un ex militare di leva, collocato in congedo per riforma, aveva adito la Corte dei conti della Regione Siciliana chiedendo la pensione privilegiata ordinaria, sostenendo di avere contratto una infermità per causa di servizio. In via istruttoria, aveva chiesto l’acquisizione del parere della commissione medico-legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti. Il giudice rimettente aveva allora sollevato dubbi di costituzionalità sull’imparzialità di tale commissione, composta da ufficiali medici che mantengono il rapporto gerarchico con la Forza armata di appartenenza, proprio mentre il Ministero della Difesa è controparte nel giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: artt. 11, 11-bis e 12 della legge n. 416/1926; artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913/1980 (composizione del collegio medico-legale della Difesa); art. 1 comma 3 del d.l. n. 453/1993 (convertito dalla legge n. 19/1994). Parametri: artt. 3, 97, 108 e 111 Cost. Il rimettente lamentava che gli ufficiali medici componenti la commissione, dipendendo gerarchicamente dal Ministero della Difesa (controparte nel giudizio pensionistico), non offrissero garanzie di terzietà e imparzialità sufficienti a soddisfare i principi del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che nel giudizio a quo la commissione di cui si discuteva era quella istituita presso l’Ospedale militare di Palermo con decreto ministeriale del 10 luglio 1989 — un atto non sindacabile dalla Corte costituzionale — e non il «collegio medico-legale» centrale disciplinato dalle leggi impugnate. Le norme censurate, quindi, non erano applicabili nel caso concreto: la questione era inammissibile per irrilevanza. La Corte ha anche osservato che il rimettente non aveva considerato che l’art. 2 della legge n. 658/1984 già consente alla Corte dei conti di richiedere pareri agli ospedali civili invece che militari, fugando così i dubbi di parzialità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando le norme censurate non sono quelle effettivamente applicabili nel giudizio a quo. La rilevanza esige che la norma da applicare nel caso concreto sia la stessa che si intende impugnare: se il giudice censura le disposizioni di legge sul collegio medico-legale centrale, ma nel suo processo viene in rilievo una commissione locale istituita con decreto ministeriale, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Un militare che chiede la pensione privilegiata ha diritto a un perito terzo e imparziale?

    Sì, in linea di principio le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.) impongono che i consulenti tecnici che operano nel processo offrano adeguate garanzie di imparzialità. Tuttavia la questione concreta non è stata esaminata nel merito perché il rimettente aveva censurato le norme sbagliate. Nella specie, la Corte ha anche ricordato che già esiste la possibilità di richiedere pareri a ospedali civili anziché militari, il che riduce i rischi di condizionamento.

    Il giudice rimettente può scegliere liberamente quali norme impugnare?

    No: deve impugnare le norme che è chiamato ad applicare nel giudizio a quo. Se censura norme che, pur riguardando la stessa materia, non trovano applicazione in quel caso, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudice deve tracciare un collegamento diretto tra la norma censurata e la decisione che deve adottare.

    Gli ufficiali medici di una commissione del Ministero della Difesa sono imparziali quando il Ministero è controparte?

    Questo era il dubbio del rimettente, che si era ispirato alla sentenza n. 353/2002 (dichiarata l’incostituzionalità dei funzionari del Genio civile nei tribunali delle acque per mancanza di indipendenza dall’amministrazione). La Corte non ha risposto nel merito, dichiarando la questione inammissibile. Ha però segnalato che la norma vigente già consente al giudice contabile di rivolgersi ad ospedali civili, offrendo una soluzione alternativa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, evocato per la mancata previsione di garanzie di indipendenza per i componenti della commissione
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione della giustizia, parametro evocato dal rimettente
    • Art. 108 della Costituzione — indipendenza dei giudici e di coloro che partecipano alla funzione giurisdizionale, parametro principale della questione
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e terzietà del giudice, evocato per la mancanza di imparzialità dei consulenti militari