Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 321/2007 – Rito societario preclusioni istruttorie e replica attore

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    Nel rito societario (d.lgs. n. 5/2003), il convenuto poteva presentare istanza di fissazione dell’udienza anche dopo aver svolto ampie difese, impedendo all’attore di replicare. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 8, comma 2, lett. a) del decreto nella parte in cui non prevede il diritto di replica dell’attore in tali casi.

    Di cosa si tratta

    Nel processo societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, il convenuto che non proponesse domande riconvenzionali né sollevasse eccezioni d’ufficio poteva presentare istanza di fissazione dell’udienza, determinando la decadenza dell’attore dal diritto di modificare la domanda e formulare richieste istruttorie, anche quando il convenuto aveva introdotto nuovi fatti e prove.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 8, comma 2, lettera a) del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede il diritto di replica dell’attore quando il convenuto abbia svolto difese che amplino il thema decidendum. Parametri: artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Alba, Verbania, Avellino, Monza.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 5/2003 nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica dell’attore. La questione relativa alla lettera c) è dichiarata inammissibile per erronea individuazione della disposizione da censurare.

    Il principio

    Il principio di parità delle armi ex art. 111 Cost. impone che l’attore possa replicare alle difese del convenuto che ampliano il thema decidendum; una norma processuale che consenta al convenuto di determinare unilateralmente la decadenza dell’attore dal diritto di replica viola gli artt. 24 e 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito societario del d.lgs. n. 5/2003?

    È un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario e intermediazione finanziaria, caratterizzato da un procedimento scritto con scambio di memorie. È stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 5/2010.

    Perché la norma violava il diritto di difesa?

    Perché consentiva al convenuto di attivare le preclusioni istruttorie a danno dell’attore anche quando aveva introdotto nuove circostanze di fatto, documenti e prove, senza che l’attore potesse replicare a tali deduzioni.

    Qual è il «principio di parità delle armi» richiamato dalla Corte?

    È il principio, desumibile dall’art. 111, secondo comma, Cost., secondo cui nel processo entrambe le parti devono avere le medesime possibilità di presentare le proprie ragioni, produrre prove e replicare agli argomenti avversari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2007 – Inappellabilità PM proscioglimento giudizio abbreviato incostituzionale

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    La legge n. 46/2006 aveva abolito il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. La Corte dichiara tale limitazione incostituzionale: il PM deve poter appellare le assoluzioni nel rito abbreviato.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva modificato il codice di procedura penale, escludendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, incluse quelle emesse al termine del giudizio abbreviato. La Corte militare di appello di Verona e altri giudici avevano sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 2 della legge n. 46/2006 nella parte in cui modifica l’art. 443 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato; art. 10 della stessa legge nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli già proposti. Parametri: artt. 3, 111 (commi 2 e 7) e 112 della Costituzione. Rimettente principale: Corte militare di appello di Verona.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale: (1) dell’art. 2 della l. n. 46/2006 nella parte in cui esclude che il PM possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato; (2) dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui dichiarava inammissibili gli appelli già proposti dal PM contro tali sentenze. La limitazione viola la parità delle parti ex art. 111 Cost. e il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

    Il principio

    La rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato nel giudizio abbreviato non può comportare la totale soppressione del potere di impugnazione del pubblico ministero quando la pretesa punitiva sia stata interamente disattesa: ciò lede la parità delle parti ex art. 111 Cost. e il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    È un rito speciale del processo penale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento accettando che il giudice decida allo stato degli atti. In caso di condanna beneficia di una riduzione della pena di un terzo.

    Perché la limitazione dell’appello del PM era incostituzionale nel giudizio abbreviato?

    Perché nel giudizio abbreviato il PM non aveva alcun potere di opporsi all’accesso al rito speciale da parte dell’imputato. Privarla anche del potere di appellare le assoluzioni significava azzerare completamente le prerogative dell’accusa.

    Cosa succedeva agli appelli già pendenti?

    La legge n. 46/2006 li dichiarava automaticamente inammissibili. La Corte ha dichiarato incostituzionale anche questa disposizione transitoria, nella parte riferita alle sentenze di proscioglimento da giudizio abbreviato.

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  • Corte cost. n. 319/2007 – Paternità naturale curatore speciale premorienza eredi

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    Il Tribunale di Milano chiede se l’art. 276 c.c., nella parte in cui non consente la nomina di un curatore speciale quando il presunto padre e tutti i suoi eredi siano morti, violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la scelta legislativa non è palesemente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Una figlia naturale riconosciuta cercava di far accertare giudizialmente la paternità di un uomo deceduto, del quale erano morti anche il figlio (erede diretto) e gli eredi degli eredi. Il Tribunale di Milano non poteva procedere per mancanza di soggetti legittimati passivi e chiedeva se si potesse nominare un curatore speciale come avviene per il disconoscimento di paternità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale per l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale in caso di premorienza sia del presunto padre sia degli eredi. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La diversità di disciplina tra disconoscimento di paternità (che prevede il curatore speciale: art. 247 c.c.) e dichiarazione giudiziale di paternità naturale (che non lo prevede) è giustificata dalla diversità strutturale delle due azioni e dagli effetti successori dell’accertamento di paternità sui terzi. La scelta legislativa non è palesemente irragionevole.

    Il principio

    La diversità di trattamento tra azione di disconoscimento di paternità e azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale è giustificata dalla diversa struttura e dai diversi effetti dei due istituti. Il legislatore può non estendere il curatore speciale all’azione di accertamento della paternità senza violare la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa accade quando muoiono il presunto padre e tutti i suoi eredi prima del giudizio di paternità?

    Secondo l’art. 276 c.c. come interpretato dalle Sezioni Unite (n. 21287/2005), l’azione non può essere proposta per mancanza di soggetti legittimati passivi. Questa sentenza conferma che non è incostituzionale non prevedere la nomina di un curatore speciale in tal caso.

    Perché per il disconoscimento di paternità è previsto il curatore speciale e non per la dichiarazione giudiziale?

    Perché le due azioni sono strutturalmente diverse: il disconoscimento riguarda un rapporto già costituito e non incide su posizioni ereditarie di terzi, mentre la dichiarazione giudiziale di paternità naturale crea ex novo diritti successori che possono pregiudicare terzi.

    Le Sezioni Unite avevano suggerito un intervento additivo della Corte: perché non è stato fatto?

    La Corte ha ritenuto che la questione non sia a «rima obbligata»: la soluzione non risulta costituzionalmente necessitata, restando nell’alveo della discrezionalità legislativa.

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  • Corte cost. n. 318/2007 – Indultino revoca misura alternativa restituzione atti

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    Il Magistrato di sorveglianza di Bari dubita che la legge sull’indultino (l. 207/2003) sia incostituzionale nella parte in cui non vieta la concessione della sospensione condizionata a chi ha già avuto una misura alternativa revocata per condotta colpevole. La Corte ordina la restituzione degli atti perché la sentenza n. 255/2006 ha modificato il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 207/2003 (cosiddetto «indultino») prevedeva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a due anni. Il Magistrato di sorveglianza di Bari si interrogava se fosse ragionevole consentire tale beneficio anche a condannati già colpiti dalla revoca di una misura alternativa per comportamento colpevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 1, comma 3, legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non esclude dalla sospensione condizionata chi ha avuto revocata una misura alternativa ex art. 51-ter ord. penit. per condotta colpevole. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Magistrato di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo la proposizione della questione, la Corte con sentenza n. 255/2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207/2003 nella parte in cui non permetteva al giudice di sorveglianza di negare il beneficio a chi non lo meritasse. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale sopravvenienza.

    Il principio

    Quando sopravviene una sentenza della Corte che modifica il quadro normativo rilevante per la questione pendente, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché valuti nuovamente se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indultino previsto dalla legge n. 207/2003?

    È la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a due anni, con un programma di reinserimento da seguire all’esterno del carcere.

    Perché gli atti sono stati restituiti e non decisa la questione?

    Perché la sentenza n. 255/2006 aveva già eliminato l’automatismo della concessione del beneficio, consentendo al giudice di negarlo. Il rimettente deve prima valutare se la questione originaria abbia ancora senso alla luce di questa modifica.

    Cosa prevede l’art. 27, comma 3, della Costituzione?

    Stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È il parametro invocato per sostenere che concedere l’indultino a chi ha già violato una misura alternativa contraddice la funzione rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 317/2007 – Patrocinio straniero irregolare diniego regolarizzazione

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    Il TAR Umbria dubita che la mancata previsione del patrocinio a spese dello Stato per lo straniero clandestino che impugna il diniego di regolarizzazione violi gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non estendono il beneficio a tale categoria.

    Di cosa si tratta

    Uno straniero clandestino aveva impugnato davanti al TAR Umbria il diniego di regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 222/2002 (sanatoria). Ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Ministero ne aveva poi chiesto la revoca perché l’art. 119 del T.U. spese di giustizia garantisce il beneficio solo allo straniero «regolarmente soggiornante».

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono il patrocinio a spese dello Stato per lo straniero non regolarmente soggiornante che impugni il diniego di regolarizzazione. Parametri: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Rimettente: TAR Umbria.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono che il trattamento ivi contemplato sia assicurato anche allo straniero non regolarmente soggiornante per i giudizi di impugnazione del diniego di regolarizzazione ai sensi della legge 9 ottobre 2002, n. 222. La Corte ritiene irragionevole escludere dal beneficio chi impugna il provvedimento presupposto all’espulsione, mentre l’art. 142 lo garantisce per il giudizio di espulsione.

    Il principio

    Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non tollera discriminazioni fondate sullo status civitatis; la mancata assistenza legale gratuita allo straniero che contesta il diniego di regolarizzazione è irragionevole perché il diniego è il presupposto diretto dell’espulsione, per la quale il patrocinio è già garantito.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo?

    Di regola il cittadino e lo straniero regolarmente soggiornante con reddito insufficiente, quando le loro ragioni non siano manifestamente infondate. Dopo questa sentenza, anche lo straniero in posizione irregolare che impugni il diniego di regolarizzazione.

    Perché la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità?

    Perché sarebbe irragionevole garantire il patrocinio per il giudizio contro l’espulsione (art. 142) ma negarlo per il giudizio contro il diniego di regolarizzazione, che è il provvedimento che direttamente determina la possibilità di espulsione.

    Cosa cambia praticamente?

    Lo straniero in posizione irregolare che impugni il diniego della sanatoria ex l. 222/2002 ha diritto all’assistenza legale gratuita, a prescindere dalla sua condizione di clandestinità al momento del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 316/2007 – Compensi curatore fallimentare e spese erario

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    La questione sollevata dal Tribunale di Roma è dichiarata manifestamente inammissibile perché formulata in modo alternativo e indeterminato: il giudice chiedeva l’illegittimità dell’art. 146, comma 3, lett. c) «ovvero» lett. d) del d.P.R. n. 115/2002, senza scegliere quale delle due norme impugnare. La Corte non può decidere quando il petitum è irrisolto.

    Di cosa si tratta

    In un fallimento senza attivo sufficiente, il curatore aveva prestato la propria opera senza ricevere compensi né il rimborso delle spese vive obbligatorie. Il Tribunale fallimentare di Roma ha chiesto alla Corte se fosse incostituzionale la norma sulle spese anticipate dall’Erario nella parte in cui non comprende i compensi del curatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 146, comma 3, lettera c) «ovvero» lettera d) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude dalle spese anticipate dall’Erario i compensi e le spese del curatore fallimentare nelle procedure incapienti. Parametri: artt. 3 e 36 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Roma, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. La questione è formulata in forma «ancipite»: il rimettente non sceglie quale delle due norme impugnare (lettera c) oppure lettera d)), ma le indica in alternativa con «ovvero». Tale formulazione rende impossibile individuare il thema decidendum. La Corte rileva inoltre che la sentenza n. 174/2006 aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 146, comma 3, nella parte escludente i compensi al curatore.

    Il principio

    La questione formulata in termini di alternativa irrisolta tra due norme diverse è inammissibile per costante giurisprudenza della Corte, perché l’assoluta indeterminatezza del petitum preclude ogni possibilità di giudizio (ex plurimis, ord. n. 62/2007; n. 363/2005).

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non indicava con precisione quale norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, chiedendo alternativamente l’una o l’altra. La Corte non può scegliere al posto del giudice.

    Cosa succede al curatore di un fallimento senza fondi?

    Il problema era reale: il curatore rischiava di non essere retribuito né rimborsato delle spese. La sentenza n. 174/2006 aveva però già risolto la questione, dichiarando incostituzionale la norma nella parte escludente i compensi.

    Cosa si intende per questione «ancipite»?

    Una questione ancipite è quella in cui il rimettente formula il dubbio di costituzionalità in modo alternativo o contraddittorio, senza identificare con chiarezza la norma da scrutinare. È causa di inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato per la disparità di trattamento del curatore rispetto ad altri ausiliari retribuiti dall’Erario
    • Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto
  • Corte cost. n. 360/2007 – Condono fiscale soci società accertamento IRPEF

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’applicabilità del condono fiscale del 1994-1995 alle persone fisiche socie di società di persone che avevano definito con adesione i redditi sociali. La questione non era adeguatamente motivata in punto di rilevanza e presentava un’argomentazione contraddittoria.

    Di cosa si tratta

    Una contribuente, socia di una società in accomandita semplice, era stata raggiunta da un avviso di accertamento IRPEF per il 1993. L’Agenzia delle entrate le aveva imputato il maggior reddito da partecipazione alla società, che aveva definito con adesione i propri redditi sociali entro il 15 dicembre 1995 (condono previsto dal d.l. n. 564/1994). La contribuente sosteneva che la definizione agevolata del reddito sociale da parte della società avrebbe dovuto proteggere anche i soci dall’accertamento individuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 9-bis, comma 18, del d.l. n. 79/1997 (convertito dalla legge n. 140/1997) era censurato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in riferimento all’art. 24 della Costituzione. La norma era applicabile anche alle persone fisiche socie di società che avevano definito con adesione. Il rimettente riteneva che ciò pregiudicasse il diritto di difesa della contribuente, che si trovava esposta all’accertamento individuale nonostante la definizione societaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente aveva argomentato in modo contraddittorio: aveva sostenuto, da un lato, che la norma violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) se applicabile ai soci; dall’altro, che se non fosse applicabile creerebbe una disparità di trattamento tra soci a seconda della scelta della società. La Corte ha rilevato che il rimettente non aveva chiarito quale delle due interpretazioni della norma fosse quella che riteneva applicabile nel caso concreto, rendendo la questione inammissibile per insufficienza di motivazione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve identificare con precisione quale interpretazione della norma censurata ritenga applicabile nel caso concreto e motivare coerentemente il dubbio di costituzionalità con riferimento a quella specifica interpretazione. Una questione che prospetti in modo alternativo e contraddittorio due diverse interpretazioni della stessa norma, denunciandone la incostituzionalità in entrambi i casi, è inammissibile per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Come funzionava il condono fiscale del 1994-1995?

    Il d.l. n. 564/1994 (convertito dalla legge n. 656/1994) consentiva ai contribuenti di definire in via agevolata i propri redditi per alcuni anni fiscali, pagando un importo ridotto rispetto all’imposta teoricamente dovuta. Per le società di persone (come le S.a.s.), la definizione avveniva a livello della società, ma il reddito era poi imputato per trasparenza ai soci e tassato in capo a ciascuno di essi.

    Perché la socia era esposta all’accertamento individuale nonostante il condono della società?

    Perché la definizione agevolata operata dalla società non si estendeva automaticamente all’IRPEF individuale del socio sul reddito di partecipazione. L’Agenzia delle entrate sosteneva che il condono societario definisse il reddito della società ma non quello del singolo socio, che doveva autonomamente regolarizzare la propria posizione fiscale.

    Qual è il rapporto tra il reddito di una società di persone e quello dei soci?

    Le società di persone (S.n.c., S.a.s.) non pagano autonomamente le imposte sul reddito: il loro reddito viene “imputato per trasparenza” ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, e ciascun socio lo include nella propria dichiarazione dei redditi (IRPEF). Questa struttura creava incertezza sull’effetto del condono operato dalla società sulle posizioni fiscali individuali dei soci.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2007 – Lavori socialmente utili criteri retributivi retroattivi Sicilia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Siciliana che, con effetto retroattivo, ridefiniva i criteri di calcolo delle maggiorazioni retributive per i lavoratori socialmente utili impiegati oltre il normale orario. La norma retroattiva violava l’art. 81, quarto comma, Cost. perché comportava maggiori oneri finanziari senza prevedere la necessaria copertura.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria siciliana del 2002 (legge n. 23/2002), all’art. 44, aveva stabilito che, con effetto dall’entrata in vigore della legge regionale n. 3/1998, dovessero applicarsi nuovi criteri di calcolo per le maggiorazioni spettanti ai lavoratori socialmente utili (ASU) impiegati oltre il normale orario. La norma rivedeva retroattivamente la formula di calcolo della tariffa oraria integrativa, producendo effetti finanziari sulle liquidazioni già effettuate. Un procedimento pendente davanti al Tribunale di Ragusa aveva portato alla rimessione della questione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 44 della legge regionale siciliana n. 23/2002, nella parte in cui stabiliva con effetto retroattivo (dall’entrata in vigore della legge n. 3/1998) sino all’anno 2002 nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni per i lavoratori ASU, era impugnato in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione. Il rimettente lamentava che la disposizione retroattiva generasse costi aggiuntivi senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge regionale siciliana n. 23/2002, nella parte in cui stabiliva con effetto retroattivo (dall’entrata in vigore della legge n. 3/1998 sino a tutto l’anno 2002) i nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni. La norma violava l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla retroattività non era prevista.

    Il principio

    Una legge regionale che retroattivamente modifica i criteri di calcolo delle maggiorazioni retributive già maturate dai lavoratori deve prevedere la copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi che ne derivano, in applicazione del principio di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. (che per le regioni opera anche tramite l’art. 119 Cost.). La retroattività non è di per sé vietata, ma impone il rispetto delle regole sulla copertura finanziaria.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori “socialmente utili” (ASU)?

    Sono lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (come la cassa integrazione) che vengono impiegati temporaneamente in attività di interesse pubblico presso enti locali o altri soggetti promotori. In Sicilia, a causa dell’elevata disoccupazione strutturale, il fenomeno delle ASU ha assunto dimensioni molto ampie, con migliaia di lavoratori stabilizzati nel tempo da successive leggi regionali.

    Perché la retroattività creava un problema di copertura finanziaria?

    La norma retroattiva imponeva di ricalcolare le maggiorazioni già pagate nel passato secondo nuovi criteri, generando potenzialmente crediti o debiti pregressi tra i lavoratori e gli enti utilizzatori. Se i nuovi criteri davano luogo a importi più alti di quelli già corrisposti, si generavano oneri aggiuntivi che la legge non copriva con specifici stanziamenti di bilancio, violando l’art. 81 Cost.

    Cosa prevede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Nel testo vigente nel 2007, l’art. 81, quarto comma, Cost. stabiliva che ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (copertura finanziaria). Era il cosiddetto principio della “copertura finanziaria” delle leggi di spesa, poi rafforzato con la riforma costituzionale del 2012 che ha introdotto esplicitamente il principio del pareggio di bilancio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2007 – Legge siciliana SIC ZPS cessata materia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni di una delibera legislativa siciliana che allentavano le tutele ambientali nelle zone SIC e ZPS. La legge regionale non era stata promulgata nella parte impugnata, venendo meno l’oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni di una delibera legislativa siciliana approvata nell’aprile 2007, che prevedeva agevolazioni per le attività economiche nelle aree di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS). In particolare i commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 e il comma 2 dell’art. 2 della delibera erano stati ritenuti in contrasto con la normativa europea sulla tutela degli habitat e con la disciplina statale dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le disposizioni impugnate erano censurate in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione e all’art. 14 dello Statuto speciale siciliano. Il Commissario sosteneva che la legge regionale, escludendo le valutazioni di incidenza per gli interventi nelle aree SIC e ZPS, violasse la normativa europea di protezione degli habitat (direttiva 92/43/CEE) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il Presidente della Regione Siciliana aveva promulgato la legge regionale omettendo proprio le parti impugnate dal Commissario. Il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale: le disposizioni omesse non erano mai entrate in vigore e non avrebbero più potuto acquistare efficacia. Venuto meno l’oggetto del giudizio, il processo si era estinto.

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione promulga parzialmente una legge regionale impugnata dal Commissario dello Stato, omettendo le disposizioni contestate, queste perdono definitivamente qualsiasi possibilità di acquistare efficacia. Il processo costituzionale cessa per sopravvenuta carenza di oggetto, non essendoci più una norma vigente su cui la Corte possa pronunciarsi.

    Domande e risposte

    Cosa sono i SIC e le ZPS?

    I SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono aree protette istituite dall’Unione europea nell’ambito della rete ecologica Natura 2000. I SIC sono previsti dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) per la conservazione di habitat naturali e specie florofaunistiche; le ZPS dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE) per la protezione degli uccelli selvatici. In queste aree qualsiasi piano o progetto deve essere soggetto a “valutazione di incidenza” per verificarne la compatibilità ambientale.

    Come funziona il controllo del Commissario dello Stato sulla legislazione siciliana?

    La Regione Siciliana ha uno statuto speciale: le sue leggi devono essere sottoposte al visto del Commissario dello Stato. Se il Commissario ritiene una legge incostituzionale, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve. In questo caso il Commissario ha impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa prima ancora che il Presidente regionale la promulgasse.

    La “promulgazione parziale” è ammessa nell’ordinamento italiano?

    Sì, nelle regioni a statuto speciale che prevedono il controllo preventivo. Quando le disposizioni contestate vengono omesse in sede di promulgazione, esse non acquistano forza di legge. Nella Regione Siciliana questo meccanismo opera in base allo Statuto speciale approvato con regio decreto legislativo n. 455/1946.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 357/2007 – Espulsione straniero intimazione questore cinque giorni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 14, comma 5-bis, del Testo unico immigrazione, nella parte in cui consente al questore di intimare allo straniero di lasciare il territorio entro cinque giorni senza previo controllo giurisdizionale. La norma non contrasta con i parametri costituzionali invocati perché l’intimazione non comporta alcuna coazione fisica.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Gorizia stava giudicando uno straniero imputato del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 (reato di reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento). L’elemento costitutivo del reato era la trasgressione all’intimazione emessa dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis. Il rimettente sollevava la questione sulla validità di tale intimazione, sostenendo che il questore avesse intimato l’allontanamento senza prima emettere un decreto di accompagnamento alla frontiera o un provvedimento di trattenimento, che erano soggetti a convalida giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (come aggiunto dall’art. 13 della legge n. 189/2002) era censurato dal Tribunale di Gorizia in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione. Il rimettente riteneva che l’intimazione del questore, che il mancato rispetto della quale costituisce reato, dovesse essere soggetta a preventivo controllo giurisdizionale del giudice di pace, analogamente ai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ribadito che l’art. 13 Cost. riguarda la libertà personale e che la sua garanzia giurisdizionale si applica ai provvedimenti che incidono fisicamente su di essa (accompagnamento coattivo, trattenimento nei CIE). L’intimazione del questore di lasciare il territorio, invece, non comporta alcuna coazione fisica: lo straniero è libero di andarsene. Non viene privato della libertà personale. La norma non violava quindi i parametri invocati.

    Il principio

    La riserva di giurisdizione dell’art. 13 della Costituzione si applica ai provvedimenti che incidono direttamente sulla libertà personale attraverso la coazione fisica (arresto, trattenimento, accompagnamento coattivo). L’intimazione a lasciare il territorio, che non implica l’uso della forza, non è soggetta a questo requisito: lo Stato non può esercitare alcuna forma di coazione fisica per ottenerne l’adempimento.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “accompagnamento alla frontiera” e “intimazione a lasciare il territorio”?

    L’accompagnamento alla frontiera è coattivo: la polizia fisicamente conduce lo straniero fuori dal territorio, toccando la sua libertà di movimento. L’intimazione (art. 14, comma 5-bis) è invece un ordine di partire entro cinque giorni: lo straniero è libero di andarsene da solo. Solo il primo provvedimento, comportando coazione fisica, richiede la convalida del giudice di pace.

    Perché il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater rilevava nel giudizio?

    Perché il reato di reiterata inottemperanza presuppone come elemento costitutivo la validità dell’intimazione del questore. Se l’intimazione fosse stata incostituzionale, anche il reato sarebbe venuto meno. Il Tribunale voleva quindi verificare la legittimità costituzionale del meccanismo alla base del reato per cui il cittadino straniero stava essendo giudicato.

    Come si sviluppò la giurisprudenza successiva in materia?

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza El Dridi del 2011, ha poi stabilito che la direttiva rimpatri 2008/115/CE impedisce di punire con la reclusione il mero trattenimento dello straniero irregolare che non si sia attenuto all’ordine di rimpatrio. Ciò ha portato a una profonda riforma della disciplina penale sull’immigrazione irregolare in Italia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 356/2007 – Ministro giustizia udienza disciplinare magistrati

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del CSM per un nuovo esame della rilevanza della questione, a seguito di modifiche legislative sopravvenute che avevano eliminato le disposizioni censurate sulla facoltà del Ministro della giustizia di partecipare alle udienze disciplinari dei magistrati.

    Di cosa si tratta

    La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 109/2006 (riforma disciplinare dei magistrati) che consentivano al Ministro della giustizia di costituirsi e partecipare all’udienza disciplinare, nonché della legge delega n. 150/2005. Secondo il CSM, la partecipazione ministeriale all’udienza disciplinare violava l’indipendenza della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il combinato disposto degli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 109/2006 e dell’art. 2, comma 7, lett. e) e f) della legge n. 150/2005 era impugnato dalla sezione disciplinare del CSM in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 107, secondo comma, e 111 della Costituzione. Le norme prevedevano la facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all’udienza disciplinare con propri delegati.

    La decisione della Corte

    Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, il d.lgs. n. 109/2006 fu modificato dal d.lgs. n. 109/2006 correttivo (d.lgs. n. 109/2006 novellato): le disposizioni che prevedevano la facoltà ministeriale di partecipare all’udienza disciplinare furono espunte dall’ordinamento. La Corte ha quindi ordinato la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del CSM per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens (il diritto sopravvenuto).

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una modifica legislativa che elimina o modifica significativamente le disposizioni censurate, la Corte non si pronuncia nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio a quo alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Perché la partecipazione del Ministro all’udienza disciplinare era controversa?

    Perché il procedimento disciplinare dei magistrati si svolge davanti alla sezione disciplinare del CSM, organo di garanzia dell’indipendenza della magistratura. La presenza attiva del Ministro della giustizia – espressione del potere esecutivo – in quel procedimento era ritenuta da molti incompatibile con i principi di indipendenza e autonomia della magistratura sanciti dagli artt. 101, 104 e 107 Cost.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte non dichiara la questione inammissibile né si pronuncia nel merito: restituisce il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, chiedendogli di rivalutare se la questione sia ancora rilevante. Se il giudice risponde affermativamente, può sollevare di nuovo la questione; se risponde negativamente, il giudizio a quo prosegue senza la pronuncia della Corte.

    Qual è il ruolo del Ministro della giustizia nei procedimenti disciplinari dei magistrati?

    Il Ministro della giustizia ha il potere di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107, secondo comma, Cost.), in parallelo con il Procuratore generale della Corte di cassazione. La questione controversa era se, dopo aver promosso l’azione, il Ministro potesse anche partecipare attivamente all’udienza come parte processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 355/2007 – Tentativo conciliazione lavoro mancato differimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, che regola le conseguenze processuali del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro quando il differimento congiuntamente richiesto dalle parti non è stato accordato.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Treviso, il tentativo obbligatorio di conciliazione era stato convocato ma non si era svolto perché la Direzione provinciale del lavoro aveva rigettato la richiesta congiunta delle parti di differire la data dell’incontro, e le parti non erano comparse. Il ricorso introduttivo non era stato quindi preceduto dal tentativo, come condizione di procedibilità. Il Giudice unico del lavoro aveva sollevato questione di costituzionalità sull’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., che prevedeva specifiche conseguenze in questo caso.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile era censurato dal Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del giusto processo). Il rimettente riteneva che la norma, nel caso in cui il differimento fosse stato negato e le parti non si fossero presentate, producesse un mero differimento temporale dell’accesso alla giurisdizione senza la contropartita dell’effettivo espletamento del tentativo di conciliazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. La Corte aveva già affrontato questioni analoghe sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro, affermando che esso costituisce un “impedimento obiettivamente limitato e non irragionevole” all’accesso alla giurisdizione (sentenza n. 276 del 2000) e che la sua disciplina si giustifica con l’interesse generale alla celere composizione delle controversie. Il rimettente non aveva fornito argomentazioni nuove rispetto a questi precedenti.

    Il principio

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro è compatibile con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) quando costituisce un impedimento limitato e non irragionevole all’accesso alla giurisdizione, giustificato dalla finalità di deflazionare il contenzioso giudiziario. Il rimettente che voglia mettere in discussione questo orientamento deve prospettare elementi nuovi che superino i precedenti della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro?

    È (o era, prima della sua abrogazione nel 2010) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di lavoro: prima di adire il giudice, il lavoratore o il datore di lavoro dovevano tentare di raggiungere un accordo davanti alla Direzione provinciale del lavoro. Solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo, o dopo il decorso del termine senza che si svolgesse, era possibile avviare il giudizio.

    Perché il tentativo di conciliazione può essere un ostacolo al diritto di difesa?

    Perché impone un passaggio obbligatorio prima dell’accesso alla giurisdizione, ritardando la tutela del lavoratore. Tuttavia la Corte costituzionale ha sempre ritenuto questo ritardo giustificato dagli interessi collettivi alla riduzione del contenzioso giudiziario, purché non sia eccessivo né irragionevole.

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione esiste ancora oggi?

    No: la legge Fornero del 2010 (legge n. 183/2010) ha abrogato l’obbligo, introducendo al suo posto un tentativo facoltativo. Oggi nel lavoro è prevista in certi casi una fase obbligatoria davanti alla commissione di conciliazione solo per le controversie sul licenziamento, ma non come condizione generale di procedibilità.

    Norme collegate

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