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Autore: Andrea Marton

  • Art. 60 ter T.U.B.: Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di

    Art. 60 ter T.U.B.: Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di

    Art. 60 ter T.U.B. – Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le societa’ di partecipazione finanziaria e le societa’ di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) l’esclusione non pregiudica l’esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;

    b) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;

    c) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

    3. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa e’ stata rilasciata.

    4. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    5. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    6. Si applica quanto previsto all’articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

    7. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonche’ alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.”

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  • Trattative interrotte e responsabilità precontrattuale: esempi pratici sull’art. 1337 c.c.

    In sintesi

    • Durante le trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede.
    • Interrompere una trattativa è lecito, ma non sempre senza conseguenze.
    • Conta l’affidamento creato nell’altra parte.
    • Le spese sostenute vanno provate con documenti.
    • Lettere d’intenti e bozze contrattuali devono essere scritte bene.

    Prima degli esempi: trattare non obbliga sempre a firmare

    L’art. 1337 c.c. impone buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. La regola non obbliga le parti a concludere sempre l’accordo, ma vieta comportamenti scorretti che creano affidamento e poi lo tradiscono senza ragione.

    Il punto pratico è distinguere una trattativa libera da una trattativa ormai avanzata. Se le parti hanno definito prezzo, tempi, documenti, esclusiva e condizioni essenziali, l’interruzione improvvisa può generare responsabilità per le spese inutilmente sostenute.

    La prova riguarda cronologia, bozze, email, incontri, costi sostenuti, consulenti incaricati e messaggi che fanno pensare a una conclusione imminente. Le frasi generiche come ‘ci siamo quasi’ aiutano poco se non collegate a documenti concreti.

    Fascicolo trattativa

    • email e bozze;
    • lettera d’intenti;
    • spese sostenute;
    • tempi e incontri;
    • motivo dell’interruzione.

    Caso 1: acquisto quote SRL saltato dopo due diligence

    Scenario. L’acquirente sostiene costi per consulenti, poi il venditore tratta con terzi dopo avere concesso esclusiva.

    Come si legge in pratica. Se l’esclusiva era chiara e la trattativa avanzata, si può discutere di responsabilità precontrattuale per costi sostenuti e affidamento.

    Prove

    • lettera d’intenti;
    • clausola esclusiva;
    • fatture consulenti;
    • email venditore;
    • trattativa parallela.

    Caso 2: locazione commerciale promessa e poi negata

    Scenario. Il futuro conduttore paga tecnici e progetta lavori dopo rassicurazioni del proprietario.

    Come si legge in pratica. Serve capire se c’era solo interesse preliminare o affidamento serio. Bozze contratto e autorizzazioni richieste pesano molto.

    Documenti

    • bozza locazione;
    • messaggi;
    • preventivi lavori;
    • sopralluoghi;
    • motivo rifiuto.

    Caso 3: fornitura aziendale annullata prima della firma

    Scenario. Una società prepara produzione su richiesta del cliente, ma l’ordine formale non arriva mai.

    Come si legge in pratica. Senza ordine il rischio aumenta. Tuttavia, se il cliente ha chiesto avvio lavori e creato affidamento, i costi possono essere discussi.

    Controlli

    • richiesta avvio;
    • preventivo;
    • materiali acquistati;
    • email conferma;
    • mancato ordine.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di interrompere o contestare una trattativa rilevante: valuta prove e rischio contrattuale.

    Norme e fonti collegate

    Art. 1337 c.c., art. 1375 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Si può sempre interrompere una trattativa?

    Sì, ma non con modalità contrarie a buona fede.

    Si può chiedere il mancato guadagno?

    Di solito il tema principale sono spese e perdita di occasioni, da valutare nel caso concreto.

    La lettera d’intenti vincola?

    Dipende dalle clausole: alcune possono essere vincolanti.

    Cosa conservare?

    Email, bozze, costi, incontri e motivi dell’interruzione.

  • Art. 5 Antiriciclaggio – Ministero dell’economia e delle finanze e

    Art. 5 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministero dell’economia e delle finanze e

    In vigore dal 29/12/2007

    Comitato di sicurezza finanziaria (1) 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonchè tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonchè della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all’elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura alresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva. 3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 20 il Ministero dell’economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). Nell’ambito dell’ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto. 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (5) e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) di cui agli articoli 14 e 16-ter (7); b) propone al Ministro dell’economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell’economia e delle finanze l’esenzione di taluni soggetti dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (8). 7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (9) dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte (10); è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell’economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 5 (Ministero dell’economia e delle finanze). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 21 presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione. Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività: a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze. 4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (5) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (6) Le parole “, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Le parole “di cui agli articoli 14 e 16-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 14” dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (8) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (9) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 6), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (10) Le parole “nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Articolo 208 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 208 CCII – Domande tardive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ultimo termine fino a dodici mesi.

    2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

    3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.

  • Art. 5 TUE – Sportello unico per l’edilizia

    Art. 5 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sportello unico per l’edilizia

    In vigore dal 30/06/2003

    ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V , titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività (1). (2) 1 bis. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche ammini- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 13 strazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (3) 1 ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (4) 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, […] (5) nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente testo unico. (6) 3. […] (7) lo sportello unico per l’edilizia acquisisce […] (8) ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: a) […] (9) b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; d) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 14 […] (10); h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta nonchè nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; i) il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (11) 3 bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12) 4. […] (13) 4 bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (14) Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (3) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), n. 1), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. Testo precedente: “Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (4) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (5) Le parole “dei certificati di agibilità,“ sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. Testo precedente: “Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili informazioni utili disponibili; d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme comunali di attuazione; e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo unico.“. (7) Le parole “Ai fini del rilascio del permesso di costruire,“ sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (8) Le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 30.6.2016 n. 127, pubblicato in G.U. 13.7.2016 n. 162. (9) Lettera soppressa dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (10) Le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 30.6.2016 n. 127, pubblicato in G.U. 13.7.2016 n. 162. (11) Comma sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 15 134. Testo precedente: “Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.“. In precedenza, la parola “dichiarazione” era stata sostituita alla precedente “autocertificazione” dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (12) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (13) Comma abrogato dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare; c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonchè nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.“. In precedenza, la lettera b) era stata modificata ai sensi del combinato disposto dall’art. 2127 e dall’art. 2272, DLgs. 15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84, a decorrere dal 9.10.2010. (14) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

  • Art. 5 Accertamento – Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei so…

    Art. 5 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. 2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 [73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 [73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 4. Le certificazioni dei sostituti d’imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110 [146], 110-bis [147], 113 [152] e 114 [154] del testo unico delle imposte sui reddi- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 6-7 bis 8 ti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall’articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 9, comma 3, DPR 22.7.1998 n. 322, le disposizioni di cui all’art. 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1998. In precedenza la decorrenza era disciplinata dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.

    In vigore

    La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

  • Articolo 207 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 207 CCII – Procedimento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.

    2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento […]. Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

    5. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

    7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L’impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

    8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

    9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

    10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

    11. Il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori. 11 bis. Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.

    12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

    13. Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell’articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.

    14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

    15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull’istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull’originale del provvedimento.

    16. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 16 bis. All’esito dell’impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L’inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell’incarico.

  • Art. 4 IRAP – Base imponibile

    Art. 4 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. 2. Se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta propor- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 7 zionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5 (1), addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione […] (2) proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela (3), agli impieghi o agli ordini eseguiti, (4) ai premi raccolti presso gli uffici […] (5), ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale. 3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”. Note: (1) Le parole “all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5” sono state sostituite alle precedenti “all’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)“ dall’art. 1, comma 3, lett. a), DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Le parole “e le imprese agricole” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. (3) Le parole “verso la clientela” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (4) Le parole “agli impieghi o agli ordini eseguiti,“ sono state sostituite alle precedenti “agli impieghi,“ dall’art. 1, comma 3, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (5) Le parole “e all’estensione dei terreni” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

  • Art. 61 T.U.B.: Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B.: Ruolo della capogruppo

    Art. 61 T.U.B. – Ruolo della capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l’altro, il rispetto delle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria su base consolidata.

    2. (Comma abrogato)

    3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attivita’ bancaria, la capogruppo e’ soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.

    4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilita’ del gruppo. Gli amministratori delle societa’ del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

    5. Alla societa’ di partecipazione finanziaria e alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche’ le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.”

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