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Autore: Andrea Marton

  • Art. 60 bis T.U.B.: Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’

    Art. 60 bis T.U.B.: Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’

    Art. 60 bis T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l’autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L’autorizzazione è rilasciata e l’esenzione è concessa dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

    2. L’autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) gli assetti organizzativi e di controllo e l’articolazione dei compiti nell’ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata;

    b) la struttura del gruppo non ostacola l’effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

    c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall’articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell’articolo 26;

    e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    3. Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all’articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;

    b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ;

    c) è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea, per l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all’articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata;

    d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l’assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;

    e) non vi sono ostacoli all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

    3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l’autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l’istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all’istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.

    3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.

    4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l’autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l’esenzione previste dal comma 3.

    5. La revoca dell’autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

    a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata;

    b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

    c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 99.

    6. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l’esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    7. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l’esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.

    8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la questione è trasmessa all’ABE per l’avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    9. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell’autorizzazione previste dal comma 5.

    10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.”

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  • Articolo 211 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 211 CCII – Esercizio dell’impresa del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

    2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, […] purchè la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

    3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.

    4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.

    5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

    6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell’attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio.

    7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

    8. Durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera a).

    9. Al momento della cessazione dell’esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

    10. Il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.

  • Art. 6 Antiriciclaggio – Unità d’informazione finanziaria (1)

    Art. 6 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Unità d’informazione finanziaria (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d’Italia ne disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 3. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 22 pensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell’azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull’azione dell’UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell’autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all’autorità che ne ha fatto richiesta; d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni (2), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonchè sulle modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; e) al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonchè con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l’effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d). 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto. (3) Nel caso dei gestori esterni di cui all’articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr; (4) b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 10. 6. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata di cui all’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 7 23 b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 6 (Unità di informazione finanziaria). – 1. Presso la Banca d’Italia è istituita l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 5. 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. 6. La UIF svolge le seguenti attività: a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41 e ne effettua l’analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’articolo 40; e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 41. 7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. 7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.“. Per le precedenti modifiche si vedano:- l’art. 3, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 3, comma 37, lett. a), L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170, S.O. n. 128; – il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.7.2009. (2) Si veda il Provvedimento Banca d’Italia-UIF 18.12.2025. (3) Il segno “.“ è stato sostituito al precedente “;“ dall’art. 10, comma 2, lett. b), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 2, lett. b), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14.

  • Art. 6 bis TUE – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

    Art. 6 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. 4. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1; b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco. 5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.

  • Articolo 210 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 210 CCII – Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 207, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

    2. Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile.

    3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

  • Art. 5 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta delle società di c…

    Art. 5 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) , nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (2) , così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indi- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 bis 8 cate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. 5 bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Testo precedente:“(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell’articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all’applicazione del citato articolo 2425.“ La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Le parole “, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda” sono state inserite dall’art. 13-bis, comma 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Per l’efficacia della presente disposizione, si vedano i successivi commi 5 e 6. Per il regime transitorio, si veda il successivo comma 7. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lett. a), DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, la disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Art. 6 Accertamento – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accoma…

    Art. 6 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell’imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell’articolo 1 e nel primo comma dell’articolo 4. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall’articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 9, comma 3, DPR 22.7.1998 n. 322, le disposizioni di cui all’art. 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1998. In precedenza la decorrenza era disciplinata dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 6 TUE – Attività edilizia libera

    Art. 6 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Attività edilizia libera

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, (2) nonché delle di­sposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono ese­guiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), […] (3) (4); a-bis) […] (5) b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione […] (6) di ascensori esterni, ov­vero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche (7), purchè tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; (8) b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costi- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 16 tuita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnicocostruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; (9) c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che ab­biano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocar­buri, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’at­tività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale; (10) e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (11) e-quater) […] (12) e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; (11) e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. (13) 1 bis. […] (14) 2. […] (15) 3. […] (16) 4. […] (17) 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34- quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. (18) 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a in­terventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;(19) b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli (20). 7. […] (21) 8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione in­cendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previ­sto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime at­tività, il termine previsto” dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gen­naio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73. Testo precedente: “(Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94). – 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.“. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 17 (2) Le parole “, di tutela dal rischio idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. c), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (3) Le parole “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW” sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. c), n. 01), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Lettera abrogata ai sensi dell’art. 15, comma 1, DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. Per l’applicazione della presente disposizione si veda l’art. 15, commi 1 e 2. Testo precedente: “a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;“. In precedenza la lettera era stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “di rampe o” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Le parole “, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche” sono state sostituite alle precedenti “o di logge rientranti all’interno dell’edificio” dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (8) Lettera inserita dall’art. 33-quater, comma 1, DL 9.8.2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2022 n. 142. (9) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (10) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. c), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;“. (11) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (12) Lettera abrogata ai sensi dell’art. 15, comma 1, DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. Per l’applicazione della presente disposizione si veda l’art. 15, commi 1 e 2. Testo precedente: “e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277; – l’art. 31, comma 2-ter, DL 31.5.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.7.2021 n. 108. (13) Lettera inserita dall’art. 6, comma 1, DL 14.4.2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.6.2023 n. 68. (14) Comma abrogato dall’art. 14, comma 10, lett. a-bis), DLgs. 25.11.2024 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, lett. d), DLgs. 26.11.2025 n. 178 pubblicato in G.U. 26.11.2025 n. 275. Testo precedente: “Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti resta altresì ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 14, comma 10, lett. a), DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. (15) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo sposta­mento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali del­l’edificio […]; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizza­zione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accu­mulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 13-bis, comma 1, lett. a), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134; – l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (16) Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 1, lett. b), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comuni­cazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.“. (17) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. – l’art. 30, comma 1, lett. b), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98; – l’art. 13-bis, comma 1, lett. c), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 bis-7 18 modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (18) Comma sostituito dall’art. 1, comma 172, L. 4.8.2017 n. 124, pubblicata in G.U. 14.8.2017 n. 189. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277; – l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 3), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (19) Le parole “dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;“ sono state sostituite alle precedenti “dai commi 1 e 2” dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (20) Lettera sostituita alle precedenti lettere b) e c) dall’art. 17, comma 1, lett. a), n. 4), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma”. (21) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4 comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.” Per le precedenti modifiche si veda l’art. 17, comma 1, lett. c), n. 5), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Articolo 209 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 209 CCII – Previsione di insufficiente realizzo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

    3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell’articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

  • Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Aliquote

    Art. 4 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Aliquote

    Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Art. 4 (Aliquote). – 1. L’imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell’art. 59.“.