Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 434/2007 – Manifesta infondatezza patente a punti comunicazione dati

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul medesimo combinato disposto (art. 126-bis, comma 2, e art. 180, comma 8, Codice della strada) sollevate dai Giudici di pace di Montevarchi e Arezzo. Le norme sull’obbligo di comunicazione dati del conducente non violano gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Analoga alla n. 433/2007, ma con esito diverso: i Giudici di pace di Montevarchi e Arezzo avevano sollevato questioni identiche sull’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente per la decurtazione dei punti patente. La Corte ha qui esaminato le questioni nel merito, dichiarandole manifestamente infondate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, e art. 180, comma 8, d.lgs. n. 285/1992. Parametri: artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Montevarchi (ordinanza del 27 novembre 2006, r.o. n. 435/2007); Giudice di pace di Arezzo (ordinanza del 16 gennaio 2007, r.o. n. 511/2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza: l’obbligo di comunicare i dati del conducente è giustificato dalla finalità di repressione delle infrazioni stradali. La decurtazione dei punti a carico del proprietario non integra una sanzione penale contraria all’art. 27 Cost., poiché ha natura amministrativa.

    Il principio

    La decurtazione dei punti dalla patente ha natura di sanzione amministrativa accessoria, non penale; pertanto non è soggetta al principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. L’obbligo di comunicare i dati del conducente è strumento ragionevole e non contrasta con il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    La decurtazione dei punti patente è una sanzione penale o amministrativa?

    Amministrativa: la Corte ha chiarito che la patente a punti non è una pena in senso costituzionale, quindi non si applica il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).

    Il proprietario può esimersi dall’obbligo di comunicazione?

    Può comunicare di non conoscere i dati del conducente, motivando la risposta. La giurisprudenza successiva ha precisato i limiti di questo obbligo alla luce del diritto al nemo tenetur se detegere.

    Quale differenza tra questa pronuncia (n. 434) e la n. 433/2007?

    La n. 433 restituisce gli atti per ius superveniens; la n. 434 esamina il merito e dichiara la manifesta infondatezza delle stesse questioni sollevate da altri giudici con la versione normativa precedente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 433/2007 – Restituzione atti patente a punti comunicazione dati

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Pisa dopo una modifica normativa che ha inciso sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente per la decurtazione dei punti patente).

    Di cosa si tratta

    L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada imponeva al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione, pena la decurtazione dei punti direttamente a carico del proprietario se il conducente non era identificato. Il Giudice di pace di Pisa dubitava che questa norma, combinata con l’art. 180, comma 8, violasse gli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio la norma è stata modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada); art. 180, comma 8, dello stesso d.lgs. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Pisa (ordinanza del 10 luglio 2006, r.o. n. 110/2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Le modifiche normative sopravvenute alla norma impugnata impongono la restituzione degli atti al giudice a quo, il quale deve valutare se la questione rimanga rilevante con la nuova disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada?

    Obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione che comporta decurtazione di punti; in caso di mancata comunicazione i punti sono decurtati al proprietario stesso.

    Perché questa norma sollevava dubbi di costituzionalità?

    Perché il proprietario potrebbe non conoscere i dati del conducente (ad esempio, se il veicolo era stato prestato) e la decurtazione automatica dei punti sarebbe una sanzione per un fatto altrui.

    Cosa è cambiato con lo ius superveniens?

    La norma è stata più volte modificata per attenuare l’automatismo sanzionatorio nei confronti del proprietario non identificato come conducente, riducendo il rischio di violazioni costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 432/2007 – Espulsione straniero sicurezza e tutela giurisdizionale

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul divieto di sospensione cautelare e sulla sospensione del processo per segreto di Stato (commi 4-bis e 5, art. 3 d.l. n. 144/2005), e dichiara non fondata la questione sul comma 4 (assenza di effetto sospensivo del ricorso). Il regime antiterrorismo per l’espulsione dello straniero è compatibile con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto antiterrorismo n. 144/2005 (legge Pisanu) aveva introdotto per le espulsioni disposte dal Ministro dell’interno a ragioni di sicurezza dello Stato una disciplina speciale: il ricorso al TAR non sospende l’esecuzione (comma 4), il giudice non può sospendere cautelare il provvedimento (comma 4-bis), e se è opposto il segreto di Stato il processo è sospeso fino a due anni (comma 5). Il TAR Lazio, investito del ricorso di un cittadino straniero espulso per legami con l’integralismo islamico, aveva sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, commi 4, 4-bis e 5, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. legge 31 luglio 2005, n. 155. Parametri: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Rimettente: TAR Lazio (ordinanza del 17 maggio 2006, r.o. n. 227/2006).

    La decisione della Corte

    Inammissibilità per i commi 4-bis e 5 (difetti di motivazione sulla rilevanza). Non fondatezza per il comma 4: l’assenza di effetto sospensivo automatico del ricorso non lede irragionevolmente il diritto di difesa, attesa la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica nei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico.

    Il principio

    Le esigenze di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono giustificare deroghe al principio dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale, purché la deroga sia proporzionata e non escluda in assoluto ogni tutela giurisdizionale dello straniero.

    Domande e risposte

    Lo straniero espulso per motivi di sicurezza può ricorrere al TAR?

    Sì, ma il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’espulsione: lo straniero può comunque essere allontanato mentre il giudizio è in corso.

    Cosa prevede il segreto di Stato nel processo amministrativo?

    Quando lo Stato oppone il segreto su atti indispensabili per decidere, il processo è sospeso per un massimo di due anni, in attesa di verificare se il segreto permanga o sia sollevato.

    Questo regime è compatibile con la CEDU?

    La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affrontato più volte norme simili: la compatibilità dipende dall’esistenza di garanzie procedurali minime (accesso al giudice, esame effettivo del caso). La pronuncia italiana si limita all’esame costituzionale interno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 447/2007 – TFR e tutela insolvenza datore inammissibilità

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 297/1982 (TFR) e dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80/1992 (tutela in caso di insolvenza del datore), per difetti di motivazione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Catania aveva sollevato questione sul trattamento di fine rapporto e sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, in un procedimento in cui un dipendente chiedeva il pagamento del TFR all’INPS (Fondo di garanzia) dopo il fallimento del datore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (TFR) e dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (attuazione direttiva 80/987/CEE), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetti di motivazione: la Corte d’appello non aveva illustrato adeguatamente le ragioni della non manifesta infondatezza e non aveva chiarito il nesso tra la norma impugnata e il giudizio a quo.

    Il principio

    Nella rimessione alla Corte Costituzionale il giudice a quo deve motivare specificamente e non genericamente sia la rilevanza della questione nel caso concreto sia la non manifesta infondatezza: il difetto di motivazione su entrambi questi profili è causa di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è il Fondo di garanzia INPS per il TFR?

    Il Fondo di garanzia INPS è un fondo istituito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 297/1982 che interviene per pagare il TFR ai lavoratori quando il datore di lavoro è insolvente (fallimento, liquidazione coatta, ecc.).

    Cosa prevede la direttiva 80/987/CEE?

    La direttiva 80/987/CEE (poi rifusa nella direttiva 2008/94/CE) obbligava gli Stati membri a istituire un organismo di garanzia che assicurasse il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

    Quando un lavoratore può chiedere il TFR all’INPS?

    Il lavoratore può richiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta) o quando il rapporto di lavoro è cessato e il datore è rimasto inadempiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 431/2007 – Illegittimità leggi regionali appalti Campania e Abruzzo

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    La Corte dichiara costituzionalmente illegittime numerose disposizioni della legge della Regione Campania n. 12/2006 (appalti del Consiglio regionale) e della legge della Regione Abruzzo n. 33/2006 (edilizia scolastica), perché invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva adottato una propria disciplina degli appalti di forniture e servizi del Consiglio regionale; la Regione Abruzzo aveva modificato le norme sull’edilizia scolastica con disposizioni che incidevano sulle procedure di affidamento dei lavori. Il Governo aveva impugnato entrambe le leggi, ritenendo che le Regioni non potessero legiferare su procedure di gara e disciplina contrattuale degli appalti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate (Campania): artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43-48, 51-58, legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12. Norme impugnate (Abruzzo): art. 12 l.r. n. 115/2000, come sostituito dall’art. 2, comma 2, l.r. n. 33/2006; art. 7, comma 1, l.r. n. 33/2006. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Parametro: art. 117, secondo comma, Cost. (tutela concorrenza e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni parametrate ai principi comunitari di concorrenza libera (formulazione inidonea del petitum) e dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli censurati della legge campana e delle norme abruzzesi impugnate.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare con legge propria le procedure di scelta del contraente negli appalti pubblici né la fase esecutiva del contratto, poiché tali materie rientrano rispettivamente nella tutela della concorrenza e nell’ordinamento civile, entrambe di competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare sugli appalti pubblici?

    Solo nei limiti dei principi fissati dallo Stato. Le procedure di gara (scelta del contraente) e la disciplina civilistica del contratto (esecuzione, garanzie, collaudo) appartengono alla competenza esclusiva statale.

    Cosa prevedeva la legge campana sugli appalti del Consiglio regionale?

    Disciplinava autonomamente le procedure di gara per forniture, servizi e lavori del Consiglio regionale, introducendo regole diverse da quelle del Codice dei contratti pubblici statale.

    Qual è la conseguenza dell’illegittimità dichiarata?

    Le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali cessano di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale; si applica la normativa statale sugli appalti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 446/2007 – Spese di giustizia anticipate dall’erario e accesso alla giustizia

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 1, del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), che prevede la prenotazione a debito delle spese nei giudizi in cui è parte la P.A., non ravvisando violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    Di cosa si tratta

    La S.E.M. s.p.a. Società Esattorie Meridionali aveva proposto ricorso e il Tribunale di Potenza aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 8 del T.U. spese di giustizia, che disciplina le spese anticipate dall’erario nei procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, ritenendo che la norma creasse una disparità tra privati e pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Potenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: il regime di prenotazione a debito delle spese nei giudizi con la P.A. risponde a una logica peculiare del procedimento amministrativo-contabile e non è irragionevole, né viola il diritto di difesa dei privati che si confrontano con l’ente pubblico in giudizio.

    Il principio

    Il sistema di prenotazione a debito delle spese di giustizia nei giudizi in cui è parte la pubblica amministrazione è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole, che tiene conto della specificità del soggetto pubblico: non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di accesso alla giustizia.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «prenotazione a debito» delle spese?

    La prenotazione a debito significa che le spese di giustizia non vengono anticipate dalla parte ma annotate come debito verso l’erario: verranno recuperate alla fine del processo dalla parte soccombente.

    Perché esiste un regime speciale per la P.A.?

    L’amministrazione pubblica beneficia di alcune agevolazioni procedurali (come la prenotazione a debito delle spese) per ragioni storiche legate alla sua natura pubblicistica e alla necessità di non gravare eccessivamente il bilancio pubblico con costi processuali anticipati.

    Il privato che vince contro la P.A. recupera le spese?

    In linea di principio sì: il giudice condanna la parte soccombente (anche la P.A.) al rimborso delle spese processuali salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 445/2007 – Cumulo cautele reali e decorrenza termini

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 297, comma 3, c.p.p., relativo alla decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di cumulo di ordinanze cautelari, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 297, comma 3, c.p.p. che disciplina la retrodatazione dei termini di custodia cautelare quando, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti cosìlettamente connessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione. Rimettente: GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: le ordinanze di rimessione non illustravano in modo adeguato se e in qual misura la norma impugnata trovasse applicazione nei procedimenti a quibus.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza: l’omissione o l’insufficienza della motivazione sulla rilevanza è causa di inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cos’è la retrodatazione dei termini cautelari?

    L’art. 297, comma 3, c.p.p. prevede che, in caso di più ordinanze cautelari emesse per fatti contestuali o connessi, i termini della misura più recente decorrono dall’esecuzione di quella più risalente, per evitare il c.d. «frazionamento» della custodia cautelare.

    Cos’è la custodia cautelare?

    La custodia cautelare è una misura restrittiva della libertà personale applicabile nel corso del procedimento penale, prima della condanna definitiva, quando ricorrono determinati presupposti (gravi indizi e esigenze cautelari).

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il GIP non aveva motivato adeguatamente come e in quale misura la norma impugnata si applicasse ai procedimenti in questione, rendendo impossibile per la Corte valutare la rilevanza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 444/2007 – Integrazione salariale Poste Italiane e art. 36 Cost.

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 53, comma 6, lett. a), della legge n. 449/1997 relativa all’integrazione salariale per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., non ravvisando violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.

    Di cosa si tratta

    Dipendenti di Poste Italiane s.p.a. avevano contestato l’applicazione di un regime di integrazione salariale che ritenevano lesivo del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 53, comma 6, lett. a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la norma impugnata non violava il principio di uguaglianza né il diritto a una giusta retribuzione, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione dei trattamenti di integrazione salariale per specifiche categorie di lavoratori.

    Il principio

    La modulazione legislativa dei trattamenti di integrazione salariale per specifiche categorie di lavoratori (come i dipendenti di Poste Italiane) rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3, 36 e 38 Cost., purché sia rispettato il nucleo essenziale dei diritti retributivi e previdenziali.

    Domande e risposte

    Cosa è l’integrazione salariale?

    L’integrazione salariale (come la Cassa integrazione guadagni) è una prestazione previdenziale che integra o sostituisce la retribuzione del lavoratore nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

    Poste Italiane è un datore privato o pubblico?

    Poste Italiane è una società per azioni a controllo pubblico (il MEF è l’azionista di maggioranza): il suo personale è soggetto alla disciplina del lavoro privato, pur con alcune specificità normative.

    L’art. 36 Cost. garantisce un salario minimo?

    L’art. 36 Cost. garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 430/2007 – Liberalizzazioni commercio 2006 e competenza statale concorrenza

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Veneto e Sicilia contro gli artt. 3 e 5 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006): le liberalizzazioni del commercio al dettaglio e la soppressione delle tariffe professionali minime rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che prevale sulle competenze regionali concorrenti.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto «decreto Bersani» del 2006 sopprimeva i requisiti professionali per l’esercizio del commercio, eliminava le tariffe minime delle professioni regolamentate e liberalizzava gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Le Regioni Veneto e Siciliana avevano impugnato queste norme davanti alla Consulta, ritenendo violate le proprie competenze legislative in materia di commercio e professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3 e 5, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. legge 4 agosto 2006, n. 248. Ricorrenti: Regione Veneto (due ricorsi, r.ric. nn. 96 e 103/2006); Regione Siciliana (r.ric. n. 104/2006). Parametri: artt. 117, terzo e quarto comma; 118 Cost.; statuto Siciliana artt. 14 lett. d) e 17 lett. b) e c).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1 (promossa solo da Veneto in un ricorso), e dichiara non fondate le questioni sull’art. 3 e sull’art. 5, comma 2. Lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e può dettare norme «trasversali» che incidono anche su materie di competenza concorrente.

    Il principio

    La tutela della concorrenza costituisce una materia di competenza legislativa esclusiva statale che, per sua natura, ha carattere «trasversale»: può incidere su settori di competenza concorrente o residuale regionale quando la misura è funzionale alla liberalizzazione del mercato e alla garanzia di condizioni uniformi sul territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa ha eliminato il decreto Bersani nel commercio al dettaglio?

    Ha soppresso l’iscrizione obbligatoria a registri abilitanti, i requisiti professionali soggettivi non giustificati da motivi imperativi, le tariffe minime fisse e i vincoli sulla pubblicità dei prezzi.

    Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di commercio?

    Hanno competenza concorrente (artt. 117, terzo comma, Cost.), ma lo Stato può dettare principi fondamentali e, attraverso la tutela della concorrenza (competenza esclusiva), può imporre misure di liberalizzazione uniformi.

    Questa sentenza ha aperto la strada ad altre liberalizzazioni?

    Sì: la Corte ha chiarito che la «prevalenza» della competenza statale in materia di concorrenza consente al legislatore nazionale di intervenire anche in ambiti tipicamente regionali quando la misura è pro-competitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 429/2007 – Manifesta inammissibilità proroga termini ICI 2000-2003

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le quattro questioni identiche sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno sull’art. 1-quater del d.l. n. 314/2004, che proroga i termini per la liquidazione ICI. Il giudice rimettente non aveva verificato se la norma fosse ancora applicabile dopo ulteriori proroghe legislative.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 314/2004 (convertito dalla legge n. 26/2005) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini per la notifica delle liquidazioni ICI per le annualità 2000-2003 scadute il 31 dicembre 2004. La Commissione tributaria di Ascoli Piceno, investita di ricorsi contro avvisi di liquidazione di un comune, dubitava che tale proroga fosse legittima alla luce dell’art. 77 Cost. (decreti-legge senza reali presupposti).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1-quater, d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, conv. dalla legge 1 marzo 2005, n. 26. Parametro: art. 77 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (quattro ordinanze del 6 novembre 2006, r.o. nn. 446-449/2007).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva accertato se la norma impugnata fosse effettivamente quella da applicare nel giudizio, tenuto conto di successive disposizioni legislative che avevano ulteriormente prorogato i termini.

    Il principio

    Prima di sollevare la questione di legittimità, il giudice deve verificare con attenzione quale norma è concretamente applicabile al caso. Se successive proroghe hanno sostituito o integrato la disposizione originaria, la questione sulla norma precedente può risultare irrilevante.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ICI e come funzionavano i termini di liquidazione?

    L’Imposta Comunale sugli Immobili era un tributo locale sugli immobili. I comuni potevano notificare le liquidazioni entro termini stabiliti; il legislatore li ha più volte prorogati per evitare la decadenza.

    Perché la reiterazione delle proroghe è rilevante per l’art. 77 Cost.?

    L’art. 77 consente decreti-legge solo in caso di straordinaria necessità e urgenza; la reiterazione sistematica suggerisce che il presupposto sia artificioso, non urgente.

    Le questioni erano identiche per tutte e quattro le ordinanze?

    Sì: la Commissione aveva sollevato quattro questioni di contenuto identico in altrettanti giudizi pendenti, tanto che la Corte le ha trattate congiuntamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 428/2007 – Rinuncia ricorso legge regionale Abruzzo bilancio 2006

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri rinuncia al ricorso contro la legge regionale abruzzese n. 29/2006 (integrativa della Finanziaria regionale 2006). La Regione Abruzzo accetta. Il processo è dichiarato estinto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 29/2006 apportava modifiche alle leggi finanziarie regionali 2006, tra cui disposizioni su un Comitato per il sostegno ai familiari di vittime delle Forze armate (art. 21, comma 2), nonché gli artt. 38 e 44. Il Governo aveva impugnato queste norme lamentando violazioni degli artt. 3, 97, 117, primo e secondo comma, lettera g), Cost. e degli artt. 87-88 del Trattato CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 21, comma 2, 38 e 44, legge Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.ric. n. 109/2006). Parametri: artt. 3, 97, 117 Cost.; artt. 87-88 Trattato CE.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia del ricorrente ritualmente accettata dalla Regione Abruzzo.

    Il principio

    L’estinzione del processo non comporta alcun giudizio di legittimità: le disposizioni regionali impugnate rimangono in vigore senza che la Corte si sia pronunciata sulla loro compatibilità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.?

    Riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull’ordinamento e l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, incluse le Forze armate.

    Il rinvio agli artt. 87-88 del Trattato CE era pertinente?

    Quegli articoli riguardano gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune: il Governo riteneva che alcune misure abruzzesi potessero configurare aiuti illegittimi, ma il ricorso è stato ritirato prima della decisione.

    Come si rapporta questa ordinanza alla legislazione concorrente regionale?

    La questione era aperta: il ricorso avrebbe potuto chiarire i limiti regionali in materia di sostegno alle vittime delle Forze armate. L’estinzione lascia tale questione senza risposta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 443/2007 – Liberalizzazione tariffe professionali e competenza regionale

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate da Regione Veneto e Regione Siciliana sull’art. 2 del d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani) che liberalizzava le tariffe professionali, per carenza di legittimazione delle Regioni a impugnarla.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), aveva abrogato le tariffe professionali minime fisse e i divieti di pubblicità per le professioni liberali. Le Regioni Veneto e Siciliana avevano impugnato l’art. 2 ritenendo lesa la propria competenza legislativa in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorrenti: Regione Veneto e Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: le Regioni non avevano dimostrato che l’art. 2 ledesse specifiche attribuzioni regionali, dato che la liberalizzazione delle tariffe professionali attiene alla concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    Il principio

    La disciplina delle tariffe professionali rientra nella tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono impugnarla in via principale lamentando la lesione della propria competenza concorrente in materia di professioni quando la misura statale persegue obiettivi di tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Cosa ha fatto il decreto Bersani sulle professioni?

    L’art. 2 del d.l. n. 223/2006 ha abrogato le tariffe professionali obbligatorie minime, i divieti di pubblicità e i divieti di fornire servizi professionali interdisciplinari, con l’obiettivo di liberalizzare il mercato delle professioni.

    Perché le Regioni potevano impugnare una legge statale?

    Il ricorso regionale in via principale è ammesso quando lo Stato invade competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni: le Regioni sostenevano che la materia «professioni» è di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.

    Cosa è la tutela della concorrenza?

    La tutela della concorrenza è una materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) che comprende le misure volte a garantire il mercato concorrenziale, inclusa l’eliminazione delle tariffe minime obbligatorie.

    Norme collegate

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