Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 166/2007 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione

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    La Camera dei deputati non può dichiarare insindacabili le dichiarazioni di un parlamentare rese fuori sede parlamentare, in una riunione di partito, quando non sussiste nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni. La Corte annulla la delibera di insindacabilità adottata nei confronti del deputato Nicola Vendola.

    Di cosa si tratta

    Nel 2001 il deputato Nicola Vendola, in un’assemblea di partito a Terlizzi, aveva pronunciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di alcuni imprenditori e di un magistrato. I querelanti avevano sporto denuncia per diffamazione aggravata. La Camera dei deputati aveva però dichiarato insindacabili quelle affermazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Trani aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Trani ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali a seguito della delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vendola in un’assemblea di partito costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Annulla conseguentemente la delibera di insindacabilità. L’intervento del deputato Vendola nel giudizio è dichiarato inammissibile.

    Il principio

    Le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni rese in sede di riunione di partito, su vicende locali, non integrano tale nesso e non sono coperte da immunità.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (ad esempio la Camera dei deputati) abbia invaso le proprie sfere di competenza costituzionalmente garantite.

    Quando una dichiarazione di un parlamentare è insindacabile?

    Secondo l’art. 68, primo comma, della Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede però un nesso funzionale stretto: le dichiarazioni devono essere rese in connessione diretta con l’attività parlamentare.

    Che cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Annullata la delibera, il procedimento penale per diffamazione può riprendere davanti al giudice ordinario, che potrà valutare autonomamente se le dichiarazioni integrino il reato contestato.

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  • Corte cost. n. 140/2007 – Giurisdizione esclusiva TAR impianti energia elettrica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 25 Cost. e non fondata quella relativa all’art. 103 Cost., riguardo alla norma che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sugli impianti di energia elettrica. Il Tribunale di Civitavecchia aveva sollevato la questione in un giudizio promosso dal Comune di Ladispoli contro ENEL per bloccare la riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 552, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311 del 2004) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie sulle procedure e i provvedimenti relativi agli impianti di energia elettrica, incluse le questioni risarcitorie. Il Comune di Ladispoli aveva adito il giudice ordinario con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per sospendere i lavori di riconversione della centrale ENEL di Civitavecchia, invocando la tutela del diritto alla salute dei propri cittadini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato, in riferimento agli artt. 103 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, della l. n. 311 del 2004. Il rimettente sosteneva che la norma adottasse, quale criterio di attribuzione della giurisdizione esclusiva, il dato puramente oggettivo del “rilevante interesse pubblico”, in contrasto con i limiti costituzionali alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 25 Cost. (che garantisce il giudice naturale in materia penale, non nel riparto civile-amministrativo) e non fondata la questione in riferimento all’art. 103 Cost., ritenendo che la norma impugnata non eccedesse i limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riguarda un settore caratterizzato dalla presenza di poteri pubblici autoritativi.

    Il principio

    L’art. 25 Cost. non opera come parametro nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; la giurisdizione esclusiva del TAR in materia di impianti di energia elettrica è compatibile con l’art. 103 Cost. quando il settore sia caratterizzato dall’esercizio di poteri pubblici autoritativi.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la norma impugnata?

    L’art. 1, comma 552, della l. n. 311 del 2004 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie — incluse quelle risarcitorie — su procedure e provvedimenti relativi agli impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002.

    Perché la questione sull’art. 25 Cost. è inammissibile?

    Perché l’art. 25 Cost. riguarda il principio del giudice naturale precostituito per legge in materia penale e non opera come limite costituzionale nel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

    Il Comune poteva tutelare il diritto alla salute dei cittadini?

    Sì, ma davanti al giudice amministrativo, che dispone della giurisdizione esclusiva sulla materia degli impianti di energia elettrica, ivi comprese le questioni risarcitorie connesse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2007 – Segreto parlamentare COPACO conflitto tra poteri

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’assise d’appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (COPACO), che aveva opposto il vincolo del segreto alla consegna di propri atti e documenti richiesti nell’ambito di un procedimento penale. L’inammissibilità è derivata dalla mancanza del requisito soggettivo in capo al COPACO.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo penale relativo alla sottrazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato, la Corte d’assise d’appello di Roma aveva chiesto al COPACO (Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza) di esibire documentazione consegnatagli dall’imputato. Il COPACO aveva opposto il vincolo del segreto ai sensi dell’art. 11 della l. n. 801 del 1977. La Corte d’appello aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione tra poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del COPACO, contestando l’opposizione del vincolo del segreto ex art. 11 della l. n. 801 del 1977 alla richiesta di esibizione di atti. Il conflitto atteneva alla corretta individuazione del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti applicativi di quella norma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il COPACO — organo parlamentare con funzioni di controllo sui servizi di informazione e sicurezza — non è un “potere dello Stato” nel senso richiesto per la proponibilità del conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. Il conflitto era quindi strutturalmente inammissibile per difetto del requisito soggettivo in capo alla parte resistente.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che entrambe le parti siano “poteri dello Stato” in senso costituzionale; gli organi parlamentari con funzioni di mero controllo, come il COPACO, non possiedono tale qualifica e non possono essere parti di un simile conflitto.

    Domande e risposte

    Che cos’è il COPACO?

    È il Comitato parlamentare bicamerale che esercita il controllo sull’attività dei servizi di informazione e sicurezza (SISMi e SISDe). All’epoca era disciplinato dalla legge n. 801 del 1977.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il COPACO non è un “potere dello Stato” nel significato richiesto dall’art. 134 Cost. per la proponibilità del conflitto di attribuzione; è un organo parlamentare con funzioni di controllo, non titolare di poteri costituzionalmente garantiti autonomi.

    Il segreto opposto dal COPACO era legittimo?

    La Corte non ha esaminato il merito di tale questione, avendo dichiarato il conflitto inammissibile in via pregiudiziale per difetto del requisito soggettivo.

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  • Corte cost. n. 138/2007 – Conflitto istruzione riforma ciclo secondario Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il primo ricorso della Regione Toscana contro il decreto ministeriale n. 775/2006 (Progetto Nazionale di Innovazione) che anticipava la riforma degli ordinamenti liceali all’anno scolastico 2006-2007, e ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al secondo ricorso, per effetto della sopravvenuta revoca del decreto impugnato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Ministro dell’istruzione del 31 gennaio 2006, n. 775, anticipava al 2006-2007 alcune innovazioni degli ordinamenti liceali previste dal d.lgs. n. 226 del 2005 (riforma del secondo ciclo), senza attendere l’adeguamento dell’offerta formativa regionale. La Regione Toscana ha proposto due ricorsi per conflitto di attribuzione, lamentando la violazione della propria competenza in materia di istruzione e formazione professionale e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che il decreto ministeriale, anticipando la riforma liceale, ledeva la competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale nonché il principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i due giudizi. Quanto al primo ricorso (depositato il 6 aprile 2006), lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: la Regione Toscana aveva proposto il conflitto nella forma del conflitto tra enti, impugnando un atto che, in realtà, andava eventualmente ricondotto a un conflitto di differente natura. Quanto al secondo ricorso (depositato il 12 aprile 2006), ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio il decreto impugnato era stato revocato.

    Il principio

    Ai fini dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra enti, la Regione deve individuare correttamente la natura del conflitto e l’atto che si assume lesivo delle proprie attribuzioni; la revoca sopravvenuta dell’atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva il decreto ministeriale n. 775/2006?

    Anticipava all’anno scolastico 2006-2007 le innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali introdotte dal d.lgs. n. 226 del 2005, senza attendere l’adeguamento della rete scolastica regionale, come invece previsto dalla norma primaria.

    Perché il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    La Regione non aveva correttamente impostato il tipo di conflitto di attribuzione, con conseguente difetto di legittimazione a proporre il ricorso nella forma utilizzata.

    Perché sul secondo ricorso è cessata la materia del contendere?

    Perché durante il giudizio il decreto ministeriale impugnato è stato revocato, facendo venir meno l’atto lesivo e quindi l’oggetto stesso del conflitto.

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  • Corte cost. n. 137/2007 – Fondo prima casa giovani legge finanziaria 2006

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    La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 336 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che istituiva un fondo statale per garantire mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa a favore di soggetti giovani a basso reddito con contratto precario. La norma invadeva la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di edilizia agevolata e politiche sociali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva istituito, presso il Ministero dell’economia, un fondo da 10 milioni di euro per concedere garanzie di ultima istanza a favore di intermediari finanziari che erogavano mutui per la prima casa a giovani under 35, con reddito IRPEF inferiore a 40.000 euro e con contratto di lavoro precario. Le Regioni Piemonte e Campania hanno impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale per violazione del riparto costituzionale di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Piemonte e Campania hanno impugnato il comma 336 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 comma 4, 118 e 119 della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che la norma, intervenendo in materia di edilizia agevolata e politiche sociali — di competenza esclusiva regionale residuale — e prevedendo un vincolo di destinazione su finanziamenti statali, violasse il sistema costituzionale di riparto delle competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 336. La norma prevedeva un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza residuale regionale, determinando un vincolo di destinazione su risorse destinate a soggetti privati senza il necessario coinvolgimento delle Regioni. Ciò violava gli artt. 117, comma 4, 118 e 119 della Costituzione.

    Il principio

    Lo Stato non può istituire fondi con vincolo di destinazione in materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, nemmeno quando i destinatari finali dei benefici siano privati cittadini, pena la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    Domande e risposte

    A chi era destinato il fondo della legge finanziaria 2006?

    A soggetti privati con meno di 35 anni, reddito IRPEF inferiore a 40.000 euro e contratto di lavoro a tempo determinato o precario, per la concessione di garanzie a supporto di mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa.

    Perché la Corte ha ritenuto la norma incostituzionale?

    Perché la materia — edilizia agevolata o politiche sociali — rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost. Lo Stato non può intervenirvi con finanziamenti vincolati senza il coinvolgimento regionale.

    Le Regioni possono continuare a istituire fondi simili?

    Sì. La sentenza riconosce che la materia è di competenza regionale, quindi le Regioni possono autonomamente disciplinare strumenti di sostegno all’acquisto della prima casa nel proprio territorio.

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  • Corte cost. n. 136/2007 – Patrocinio a spese dello Stato reati tributari

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude il patrocinio a spese dello Stato per gli indagati o imputati di reati tributari. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente specificato la propria posizione in merito alla precedente ordinanza n. 251 del 2005, che aveva già dichiarato inammissibile la medesima questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consente ai cittadini non abbienti di ottenere un difensore pagato dall’erario. La norma impugnata esclude questo beneficio per chi è imputato o indagato per reati di evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento a carico di un soggetto accusato di aver emesso fatture false per consentire a terzi l’evasione fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente, Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha impugnato l’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. A suo avviso la norma crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra imputati per reati tributari e imputati per altri reati, e comprime il diritto di difesa dei non abbienti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La stessa questione era già stata dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 251 del 2005 per mancata indicazione dei presupposti reddituali. In questa nuova ordinanza il rimettente, pur avendo precisato la sussistenza dei requisiti di reddito, non ha adeguatamente confrontato la propria motivazione con i rilievi svolti dalla Corte nella precedente pronuncia, né ha spiegato per quali ragioni le considerazioni ivi svolte non varrebbero nel caso di specie.

    Il principio

    Chi solleva nuovamente una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile deve confrontarsi analiticamente con le ragioni della precedente declaratoria di inammissibilità, pena la manifesta inammissibilità della nuova ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Chi non può accedere al patrocinio a spese dello Stato secondo la norma impugnata?

    L’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 esclude il beneficio per l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

    Perché si trattava di una riproposta della medesima questione già dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 251 del 2005, senza che il rimettente avesse adeguatamente spiegato per quali ragioni i rilievi di quella pronuncia non si applicassero al caso concreto.

    Il merito della questione è stato esaminato?

    No. La Corte non ha esaminato il merito — cioè se l’esclusione del patrocinio per i reati tributari sia o meno costituzionalmente legittima — perché la questione era inammissibile sul piano processuale.

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  • Corte cost. n. 120/2007 – Quote disabili reclutamento dirigenti scolastici restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente (TAR Puglia – Lecce) affinché rivaluti la rilevanza della questione sull’art. 8-bis del d.l. 136/2004, che estendeva le riserve di posti per disabili alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Una sopravvenuta sentenza della stessa Corte (n. 190/2006) aveva già dichiarato incostituzionale l’intera norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Puglia – sezione staccata di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis del d.l. 136/2004, che estendeva le riserve di posti previste dalla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Secondo il rimettente, la norma avrebbe violato gli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, eccedendo gli “adeguati livelli di tutela” per i soggetti svantaggiati e comprimendo l’esigenza di selezionare i soggetti maggiormente idonei per le posizioni di responsabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8-bis del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella l. 186/2004. Parametri costituzionali: artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, ordinanza del 20 marzo 2006 (r.o. n. 452 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alla proposizione della questione, la Corte — con la sentenza n. 190 del 2006 — aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis nella parte relativa alle procedure di conferimento degli incarichi di presidenza, nonché in via consequenziale l’illegittimità della parte residua dello stesso articolo. Il rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale sopravvenuta pronuncia.

    Il principio

    Quando, in pendenza del giudizio di costituzionalità, la Corte pronuncia sentenza di incostituzionalità sulla norma impugnata (o su parte di essa con effetti sul tutto), gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 8-bis del d.l. 136/2004?

    Estendeva le riserve di posti per le persone con disabilità (previste dalla legge 68/1999) alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, compresi gli incarichi di presidenza degli istituti scolastici.

    Cosa è successo con la sentenza n. 190 del 2006?

    La Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 8-bis nella parte relativa alle procedure per gli incarichi di presidenza, con dichiarazione di incostituzionalità consequenziale dell’intera norma residua. Questo ha reso necessaria la restituzione degli atti perché il giudice rimettente rivalutasse se la questione fosse ancora rilevante nel suo giudizio.

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?

    La Corte costituzionale, invece di decidere nel merito, restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione affinché egli valuti se, alla luce di fatti sopravvenuti (come una nuova legge o una pronuncia della stessa Corte), la questione sia ancora rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 119/2007 – Sospensione esecutività sentenza tributaria in appello art. 49 d.lgs. 546/1992

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 49 del d.lgs. 546/1992 (mancata previsione della sospendibilità degli effetti della sentenza tributaria impugnata in appello), sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. La questione è inammissibile perché oggetto del provvedimento di sospensione non può mai essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì il provvedimento impositivo originario.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 30, comma 1, della legge 413/1991, nella parte in cui non consentirebbero la sospensione degli effetti della sentenza impugnata per grave pregiudizio derivante dalla sua esecuzione. Oggetto del giudizio era la sospensione di una sentenza di appello tributario che aveva respinto il ricorso del contribuente (Antares s.a.s.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Parametri costituzionali: artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale del Veneto, ordinanza dell’8 maggio 2006 (r.o. n. 449 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’istanza di sospensione era stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell’appello e le questioni erano identiche a quelle già decise dalla Corte (sentenza n. 165 del 2000; ordinanze nn. 325 del 2001 e 217 del 2000), non prese in considerazione dal rimettente. Soprattutto, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado.

    Il principio

    Nel processo tributario la sospensione cautelare non può avere ad oggetto la sentenza che ha rigettato l’impugnazione del contribuente: essa può riguardare solo il provvedimento impositivo originario, il quale rimane esecutivo finché confermato dal giudice di merito. Una questione che ignori tale distinzione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Il contribuente può sospendere l’atto impositivo durante il processo tributario?

    Sì: può chiedere la sospensione dell’atto impositivo (accertamento, cartella, ecc.) al giudice tributario durante il processo. Quella che non può essere sospesa è la sentenza sfavorevole: essa si limita a confermare l’atto impositivo, che rimane il titolo esecutivo.

    Come funziona la sospensiva nel processo tributario in appello?

    L’art. 47 del d.lgs. 546/1992 prevede la sospensione dell’atto impositivo in primo grado. In appello, la disciplina è più restrittiva e la giurisprudenza ha precisato che l’oggetto della sospensione non può essere la sentenza appellata, bensì l’atto tributario originario.

    Perché il rimettente non ha esaminato la giurisprudenza costituzionale pregressa?

    Il mancato esame delle precedenti pronunce della Corte costituzionale su questioni identiche costituisce un difetto di motivazione che rende la questione inammissibile: il giudice rimettente deve dimostrare la non manifesta infondatezza tenendo conto anche degli orientamenti già espressi dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2007 – Azione revocatoria grandi imprese insolventi d.l. 347/2003 Parmalat

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 6 del d.l. 347/2003 (disciplina della ristrutturazione di grandi imprese insolventi, c.d. “legge Marzano”), sollevate dal Tribunale di Parma nell’ambito delle procedure Parmalat. Le norme che regolano l’azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria speciale non violano gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Parma, nel corso di giudizi di revocatoria promossi da Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria contro la Banca Agricola Mantovana e la Banca Popolare di Milano, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 347/2003 (convertito nella l. 39/2004, c.d. “legge Marzano”), come modificato dal d.l. 119/2004. Le disposizioni impugnate riguardavano le regole speciali dell’azione revocatoria nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 6, commi 1 e 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella l. 39/2004, come modificato dal d.l. 119/2004, convertito nella l. 166/2004; e combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, dello stesso d.l. Parametri costituzionali: artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Parma, ordinanze del 25 e 20 febbraio 2006 (r.o. nn. 328 e 329 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza. Quanto alla pretesa “espropriazione” del terzo soccombente in revocatoria, il presupposto interpretativo del rimettente è erroneo: la revoca del pagamento non crea un nuovo credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario con il suo carattere concorsuale. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 71 della legge fallimentare, il che esclude qualsiasi profilo di illegittimità rispetto agli artt. 41 e 42 Cost.

    Il principio

    La revoca del pagamento nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi non “espropria” il terzo soccombente: elimina l’effetto estintivo dell’adempimento e fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario con carattere concorsuale, rendendo applicabile la disciplina dell’art. 71 l.fall. Ciò esclude la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è la “legge Marzano” e a chi si applica?

    Il d.l. 347/2003 (c.d. legge Marzano) è una procedura speciale di insolvenza applicabile alle grandi imprese con almeno 500 dipendenti e un indebitamento di almeno 300 milioni di euro. Prevede l’amministrazione straordinaria con finalità di salvataggio industriale anziché liquidatoria.

    Cosa succede se un pagamento viene revocato nell’amministrazione straordinaria?

    La revoca del pagamento elimina retroattivamente l’effetto estintivo dell’adempimento. Il credito originario “rivive” insoddisfatto con il suo carattere concorsuale: il creditore partecipa alla distribuzione dell’attivo come tutti gli altri creditori, senza alcuna prelazione particolare.

    Perché la disciplina speciale non viola l’art. 42 Cost. (tutela della proprietà)?

    Perché il creditore che subisce la revoca non perde definitivamente il proprio credito: lo recupera nella sua forma originaria, partecipando al concorso dei creditori. Non si tratta quindi di una “espropriazione” ma di un ripristino della posizione concorsuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2007 – Processo in absentia e irreperibilità dell’imputato artt. 159-160 c.p.p.

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    La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 159, 160, 420-quater comma 1, e 484 del c.p.p., relativa al processo celebrato in absentia nei confronti di un imputato irreperibile. La disciplina del processo in contumacia dell’irreperibile non viola gli artt. 3, 10, 97 e 111 della Costituzione, poiché il sistema già prevede misure di tutela adeguate e la Corte EDU stessa non esclude misure ripristinatorie.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pinerolo, nel corso di un procedimento penale a carico di una persona irreperibile imputata di tentata violazione di domicilio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale. Le norme disciplinano le notifiche all’irreperibile mediante consegna al difensore d’ufficio e la possibilità di celebrare il dibattimento in assenza dell’imputato che non si è presentato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale. Parametri costituzionali: artt. 3, 10 primo comma, 97 primo comma e 111 secondo, terzo e quarto comma della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pinerolo, ordinanza del 31 gennaio 2006 (r.o. n. 135 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. L’art. 10, primo comma, Cost. (norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) non è un autonomo parametro nella specie: il rimettente lo evoca più come fonte ispiratrice che come parametro autonomo. L’art. 97 Cost. non riguarda la disciplina dell’attività giurisdizionale. L’art. 3 Cost. non è violato perché la situazione dell’irreperibile non è comparabile con quella dell’incapace, che può essere fisicamente presente e per il quale la legge prevede un curatore speciale. La Corte di Strasburgo (caso Sejdovic, Grande Camera, 1° marzo 2006) non esclude misure ripristinatorie adeguate.

    Il principio

    La disciplina del processo in absentia nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), purché il sistema garantisca all’imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del processo la possibilità di usufruire di adeguate misure ripristinatorie.

    Domande e risposte

    Come viene notificata la citazione all’imputato irreperibile?

    Ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p., quando l’imputato non è reperibile nonostante le ricerche, viene emesso un decreto di irreperibilità e la notifica viene eseguita mediante consegna di copia al difensore d’ufficio, che rappresenta legalmente l’imputato assente.

    L’Italia può celebrare un processo penale in assenza dell’imputato?

    Sì: il processo può svolgersi in assenza dell’imputato irreperibile. Il sistema garantisce tuttavia forme di tutela, tra cui la possibilità di misure ripristinatorie se l’imputato dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento.

    Qual è la differenza tra irreperibile e incapace ai fini processuali?

    L’incapace può essere fisicamente presente al processo e per lui la legge prevede la nomina di un curatore speciale. L’irreperibile, invece, non è fisicamente presente: le sue situazioni non sono comparabili sul piano del trattamento processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 116/2007 – Gestioni liquidatorie USL e finanza sanitaria Regione Calabria

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 22 della legge regionale Calabria n. 8/2003, che consentiva la confusione delle contabilità delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL con quelle correnti delle ASL subentranti. La norma regionale violava i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del Servizio sanitario nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Rossano, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a debiti di una disciolta U.S.L. (Calab.), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regionale Calabria 26 giugno 2003, n. 8. La norma disciplinava la sorte delle sopravvivenze attive e passive delle disciolte gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali, attribuendole all’ASL ad esse subentrata e consentendo l’utilizzo delle disponibilità di cassa delle gestioni liquidatorie per il pagamento dei debiti maturati fino al 31 dicembre 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 22 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8. Parametro costituzionale: art. 117, terzo comma, della Costituzione (in riferimento al principio contenuto nell’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Giudice rimettente: Tribunale di Rossano, ordinanza del 15 febbraio 2006 (r.o. n. 239 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi impugnati. La norma regionale causava una sostanziale confusione sia tra le diverse gestioni liquidatorie, sia tra queste e le gestioni correnti delle ASL, non essendo sufficiente a soddisfare i principi fondamentali statali la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità. La Regione aveva ecceduto le proprie competenze in materia di coordinamento della finanza sanitaria.

    Il principio

    La legislazione regionale in materia sanitaria non può consentire la commistione tra le contabilità delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL e quelle delle ASL subentranti, violando i principi fondamentali statali che impongono la separazione effettiva — non meramente formale — di tali contabilità nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e del Servizio sanitario nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “gestioni liquidatorie” delle disciolte USL?

    Quando le vecchie Unità sanitarie locali sono state soppresse e sostituite dalle Aziende sanitarie locali (ASL), le prime hanno lasciato debiti e crediti ancora da regolare. La gestione liquidatoria è il complesso delle operazioni necessarie per chiudere tali posizioni pregresse, separata dalla gestione ordinaria della nuova ASL.

    Perché la separazione contabile è obbligatoria?

    La separazione contabile garantisce la trasparenza e impedisce che i debiti storici delle vecchie USL si confondano con i costi della gestione corrente delle ASL, compromettendo il controllo della spesa sanitaria e i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Quali sono le conseguenze dell’illegittimità della norma regionale?

    La dichiarazione di illegittimità rende la norma inapplicabile con effetto ex tunc. I rapporti pendenti devono essere regolati in conformità ai principi fondamentali statali, con conseguente obbligo di tenere le contabilità delle gestioni liquidatorie separate da quelle delle ASL.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenze legislative concorrenti in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute
  • Corte cost. n. 105/2007 – Edilizia sanitaria programmazione regionale e finanziaria 2006

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 relativi all’edilizia sanitaria. In particolare, il comma 285 — che imponeva soglie minime di posti letto per l’utilizzo dei fondi per la costruzione di ospedali — violava la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato i commi 285, 310, 311 e 312 della legge finanziaria 2006. Il comma 285 imponeva che le risorse del programma di edilizia sanitaria ex art. 20, l. n. 67/1988 fossero destinate solo a presidi ospedalieri con almeno 250 posti letto per acuti (o 120 per lungodegenza). I commi 310–312 riguardavano la risoluzione automatica degli accordi di programma non attuati entro determinati termini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato i commi 285, 310, 311 e 312 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (tutela della salute), 118 e 119 della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che le norme statali invadevano la competenza regionale concorrente nella programmazione dell’offerta ospedaliera e dell’edilizia sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 285, che fissava soglie minime di posti letto vincolando la programmazione ospedaliera regionale in modo eccessivamente dettagliato: era una norma di dettaglio che eccedeva i principi fondamentali consentiti allo Stato in materia concorrente. Ha invece dichiarato inammissibili o ha rigettato le questioni relative ai commi 310–312, relativi alla risoluzione degli accordi di programma, ritenendo tali disposizioni compatibili con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    In materia di tutela della salute (competenza concorrente), lo Stato può fissare solo i principi fondamentali dell’edilizia sanitaria. Imposizioni di dettaglio come soglie minime di posti letto per singoli presidi ospedalieri violano la competenza legislativa regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il programma di edilizia sanitaria ex art. 20, legge n. 67/1988?

    È il principale programma pluriennale statale di finanziamento per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento dei presidi ospedalieri e sanitari, cofinanziato dallo Stato e dalle Regioni tramite accordi di programma.

    Perché la soglia di 250 posti letto era incostituzionale?

    Perché si trattava di una norma di dettaglio sulla programmazione ospedaliera regionale: la Costituzione consente allo Stato solo di fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, non di imporre scelte specifiche sull’organizzazione dell’offerta ospedaliera.

    Cosa sono gli accordi di programma in materia sanitaria?

    Sono intese tra Stato e singola Regione (o Provincia autonoma) per la realizzazione di specifici investimenti nel settore dell’edilizia sanitaria, con finanziamento statale a valere sul fondo ex art. 20, l. n. 67/1988. La loro risoluzione automatica in caso di mancata attuazione entro i termini è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Norme collegate