Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 104/2007 – Spoil system dirigenza regionale incostituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto delle leggi regionali del Lazio (art. 71 l.r. n. 9/2005 e art. 55 l.r. n. 1/2004) nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL novanta giorni dopo la prima seduta del Consiglio regionale. La sentenza è gemella della n. 103/2007 e estende il divieto di spoil system alla dirigenza sanitaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali del Lazio (n. 9/2005 e n. 1/2004, Nuovo Statuto) prevedevano che i direttori generali delle ASL laziali decadessero automaticamente dalla carica entro novanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma. Un meccanismo analogo era previsto dalla legge regionale siciliana n. 2/2002 (art. 96). Diversi direttori generali avevano impugnato i provvedimenti di decadenza, e il Consiglio di Stato e i TAR avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato (sei ordinanze), il TAR Lazio e il Tribunale di Palermo hanno impugnato le rispettive leggi regionali in riferimento agli artt. 97, 32, 117, terzo comma e secondo comma (lettera l), della Costituzione. Le questioni vertevano sulla legittimità del meccanismo di spoil system per i direttori generali delle ASL, figure di dirigenza “professionale” del Servizio sanitario nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto delle leggi regionali lanziali, nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla legge regionale siciliana, già abrogata nel frattempo. I principi sono identici a quelli della sentenza n. 103/2007: i direttori generali delle ASL, pur nominati fiduciariamente, svolgono funzioni di gestione tecnico-professionale che richiedono continuità e autonomia, incompatibili con la decadenza automatica legata al ciclo politico.

    Il principio

    Il meccanismo di spoil system è costituzionalmente illegittimo anche nella dirigenza sanitaria regionale (direttori generali ASL): la decadenza automatica al cambio della giunta regionale viola il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

    Domande e risposte

    Perché i direttori generali delle ASL sono considerati dirigenza “professionale”?

    Pur essendo nominati dall’amministrazione regionale, svolgono funzioni di gestione tecnica e amministrativa complessa, che richiedono continuità e autonomia: devono essere al servizio dell’ente e dei cittadini, non del colore politico della giunta.

    Cosa è rimasto dello spoil system regionale dopo questa sentenza?

    Lo spoil system rimane legittimo per le figure di diretta fiducia politica (capi di gabinetto, segretari generali, ecc.). Non si può applicare alle figure apicali della dirigenza sanitaria professionale.

    Questa sentenza è collegata alla n. 103/2007?

    Sì, le due sentenze sono state decise nella stessa camera di consiglio del 6–7 marzo 2007 e affrontano la stessa questione di principio: la n. 103 riguarda la dirigenza statale, la n. 104 quella regionale (con specifico focus sulla sanità).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2007 – Conflitto di attribuzioni insindacabilità parlamentare Senato ex art. 68 Cost.

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Potenza contro il Senato della Repubblica in materia di insindacabilità parlamentare. Il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dalle norme integrative, rendendo il giudizio improcedibile.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale per calunnia a carico dell’ex senatore Rocco Loreto, il GUP del Tribunale di Potenza aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica. L’Assemblea del Senato aveva deliberato il 28 maggio 2003 che i fatti oggetto del procedimento riguardavano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte aveva già dichiarato ammissibile il ricorso con l’ordinanza n. 131 del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Potere ricorrente: GUP del Tribunale di Potenza. Potere resistente: Senato della Repubblica. Deliberazione oggetto del conflitto: deliberazione dell’Assemblea del Senato del 28 maggio 2003 sull’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. (r.o. n. 39 del 2005, fase di merito).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Il ricorso era stato notificato al Senato il 20 aprile 2006, ma depositato in cancelleria solo il 6 giugno 2006, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tale termine è perentorio e il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, il termine di venti giorni dalla notifica per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative, è perentorio: il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente dall’ammissibilità già dichiarata in fase preliminare.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La deliberazione parlamentare che qualifica un’attività come espressione di funzione parlamentare può essere contestata dal giudice penale attraverso il conflitto di attribuzioni.

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è uno strumento processuale attraverso cui un potere dello Stato (es. l’autorità giudiziaria) può contestare davanti alla Corte costituzionale una deliberazione di un altro potere (es. il Parlamento) che ritenga lesiva delle proprie attribuzioni.

    Cosa comporta il deposito tardivo del ricorso in un conflitto di attribuzioni?

    Il deposito oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica determina l’improcedibilità del giudizio: la Corte non può pronunciarsi nel merito, anche se aveva già dichiarato il ricorso ammissibile in sede preliminare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2007 – Spoil system dirigenza statale incostituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 (riforma Frattini), nella parte in cui disponeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali statali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il meccanismo di “spoil system” violava i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge 15 luglio 2002, n. 145 (cosiddetta “riforma Frattini”) aveva previsto, all’art. 3, comma 7, che i titolari di incarichi dirigenziali di livello generale fossero rimossi automaticamente dal proprio incarico sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della legge, restando per quel periodo limitati alle sole attività di ordinaria amministrazione. Diversi dirigenti ministeriali avevano impugnato i relativi atti davanti al Tribunale di Roma, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in sette giudizi poi riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma (sette ordinanze) ha impugnato l’art. 3, commi 1, lettera b), e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 della Costituzione. La norma censurata prevedeva la decadenza automatica degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sessanta giorni dopo l’entrata in vigore della legge, senza una valutazione individuale dei dirigenti coinvolti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, nella parte relativa alla cessazione automatica degli incarichi nel termine di sessanta giorni. La Corte ha affermato che il meccanismo di spoil system applicato alla dirigenza “professionale” — quella reclutata per concorso e non su base fiduciaria — viola gli artt. 97 e 98 della Costituzione, perché compromette l’autonomia e l’imparzialità dell’azione amministrativa, subordinandola a valutazioni di carattere politico.

    Il principio

    Il meccanismo dello spoil system — la rimozione automatica dei dirigenti al cambio di governo — è costituzionalmente illegittimo quando applicato alla dirigenza professionale reclutata per concorso, poiché viola i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa è lo “spoil system”?

    È la prassi di sostituire i vertici delle strutture amministrative al momento del cambio di governo, assegnando gli incarichi a persone di fiducia della nuova maggioranza politica. È legittimo per le figure apicali di stretta fiducia politica, ma non per i dirigenti professionali.

    Qual è la differenza tra dirigenza fiduciaria e professionale?

    La dirigenza “fiduciaria” (come i capi di gabinetto o i segretari generali) è nominata intuitu personae ed è legata alla fiducia politica del vertice. La dirigenza “professionale” è reclutata per concorso e deve godere di autonomia e stabilità nell’esercizio delle proprie funzioni.

    Questa sentenza si applica anche ai dirigenti regionali?

    Le stesse questioni per la dirigenza regionale sono state affrontate dalla contestuale sentenza n. 104/2007, che ha esteso i principi della n. 103 anche agli incarichi dirigenziali delle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2007 – Ritenute d’acconto su depositi finanziari liquidazione coatta

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, sollevata in relazione al rimborso delle ritenute d’acconto su interessi attivi di depositi finanziari di una società in liquidazione coatta. Il rimettente non ha adeguatamente considerato la giurisprudenza di legittimità e le norme fiscali già applicabili alla fattispecie.

    Di cosa si tratta

    Il commissario liquidatore di una società di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa (COSIDA) aveva chiesto il rimborso delle ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi dei depositi finanziari negli anni 2000-2004. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, di fronte al silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi). Parametri costituzionali: artt. 3, 36 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Napoli, ordinanza del 20 aprile 2006 (r.o. n. 479 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha considerato: a) che la liquidazione coatta si chiude formalmente con decreto e l’ente si estingue, senza ipotesi di riapertura; b) che il termine per la dichiarazione finale dei redditi è rispettato anche se presentata prima della formale chiusura, purché la procedura sia sostanzialmente conclusa; c) che per diritto vivente l’ente in liquidazione coatta ha diritto al rimborso delle ritenute d’acconto quando le imposte risultano non dovute o inferiori alle ritenute stesse (Cass. n. 12433 del 2004 e n. 13154 del 1995).

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice tributario deve verificare se la fattispecie trovi già soluzione nell’interpretazione giurisprudenziale consolidata. L’omessa considerazione del diritto vivente rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Un’azienda in liquidazione coatta può chiedere il rimborso delle ritenute d’acconto?

    Sì: secondo il diritto vivente ricordato dalla Corte, l’ente in liquidazione coatta ha diritto al rimborso totale o parziale delle ritenute d’acconto quando, dalla dichiarazione finale dei redditi, le imposte risultino non dovute o dovute in misura inferiore alle ritenute subite.

    Cosa sono le ritenute d’acconto sugli interessi attivi?

    Quando una società incassa interessi su depositi bancari o altri strumenti finanziari, la banca trattiene una quota a titolo di acconto IRPEF/IRES (ritenuta d’acconto). Se l’imposta definitiva è inferiore alla somma trattenuta, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza.

    Cosa è la liquidazione coatta amministrativa?

    La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale applicata agli enti sottoposti a vigilanza pubblica (come le compagnie di assicurazione) quando si trovano in stato di insolvenza. È gestita da un commissario liquidatore nominato dall’autorità di vigilanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2007 – Deducibilità IRPEF assegno divorzile una tantum art. 10 TUIR

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del TUIR (d.P.R. 917/1986), che escludono la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto in un’unica soluzione. La scelta legislativa di limitare la deducibilità ai soli assegni periodici è ragionevole e non viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Udine aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del TUIR, nella parte in cui non prevedono la deducibilità ai fini IRPEF dell’assegno di mantenimento corrisposto in un’unica soluzione (una tantum) al coniuge separato o divorziato. Secondo il rimettente, la diversità di trattamento rispetto agli assegni periodici (deducibili) avrebbe violato i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Parametri costituzionali: artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Udine, ordinanza del 23 giugno 2005 (r.o. n. 478 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Il legislatore può legittimamente differenziare il trattamento fiscale degli assegni periodici da quello dell’una tantum, tenendo conto delle diverse situazioni economiche dei coniugi. L’accoglimento della questione aggraverebbe peraltro la situazione del coniuge economicamente più debole (il percipiente), che si troverebbe a pagare imposte su un’intera somma concentrata in un unico periodo d’imposta, con aliquote marginali IRPEF più elevate di quelle applicabili agli assegni periodici.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente escludere la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto una tantum ai fini IRPEF, diversamente da quello periodico, senza violare gli artt. 3 e 53 della Costituzione: le due situazioni sono strutturalmente diverse sul piano fiscale e una parità di trattamento aggraverebbe, paradossalmente, la posizione del coniuge più debole che percepisce la somma.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per assegno di mantenimento “una tantum”?

    L’assegno una tantum è la corresponsione, in un’unica soluzione, di tutta la somma dovuta a titolo di mantenimento al coniuge separato o divorziato, in sostituzione delle rate periodiche future. Una volta corrisposto, il coniuge obbligato è definitivamente liberato dall’obbligo alimentare.

    Perché l’assegno periodico è deducibile ma quello una tantum no?

    Il legislatore ha scelto di rendere deducibili solo gli assegni periodici perché questi si ripetono nel tempo e corrispondono a una riduzione continua del reddito del soggetto obbligato. L’una tantum, invece, è una spesa straordinaria che non si ripete e che può essere considerata in modo diverso ai fini della capacità contributiva.

    Come viene tassato chi riceve l’assegno una tantum?

    Il percipiente include la somma ricevuta nel proprio reddito imponibile IRPEF dell’anno in cui la percepisce. Poiché la somma è concentrata in un unico periodo d’imposta, può assoggettarsi ad aliquote marginali più elevate rispetto a quanto accadrebbe se ricevesse rate annuali più basse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 112/2007 – Sospensione processo penale per infermità mentale cronica imputato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sugli artt. 70 e 71 del c.p.p., sollevate dal Tribunale di Latina per il caso di un imputato con infermità mentale cronica e non superabile. La disciplina della sospensione del processo per infermità mentale è costituzionalmente legittima anche quando l’infermità sia permanente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Latina, chiamato a decidere in sede dibattimentale sulla responsabilità penale di un imputato affetto da infermità mentale cronica e non transeunte, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale. Le norme impugnate impongono di sospendere il processo con ordinanza e di rinnovare ogni sei mesi gli accertamenti peritali, senza prevedere che si debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando l’infermità sia destinata a non migliorare mai.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 70 e 71 del codice di procedura penale. Parametri costituzionali: artt. 3, 24 secondo comma, 111 secondo comma e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Latina, ordinanza del 20 febbraio 2006 (r.o. n. 218 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 70 c.p.p. (riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.) e sull’art. 71 c.p.p. (riferimento all’art. 111 Cost.). Dichiara invece manifestamente infondata la questione sull’art. 71 c.p.p. (riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost.). La disciplina è fondata sulla tutela del diritto di autodeterminazione dell’imputato — coessenziale al diritto di difesa — e l’equiparazione tra infermità cronica e transeunte è del tutto coerente con la ratio della norma, poiché in entrambi i casi la capacità di difendersi coscientemente è compromessa.

    Il principio

    La sospensione del processo per infermità mentale dell’imputato, prevista dagli artt. 70-71 c.p.p., si giustifica con la tutela del diritto di autodifesa: finché perdura l’infermità, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo. L’equiparazione tra infermità cronica e transeunte è ragionevole, poiché in entrambi i casi la capacità processuale è menomata durante il periodo rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 70 c.p.p. per l’imputato infermo di mente?

    Quando l’infermità mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo, il giudice sospende il procedimento con ordinanza. La norma prevede il rinnovo degli accertamenti peritali ogni sei mesi.

    Perché non si può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per infermità cronica?

    Perché la Corte ha ritenuto che la previsione della sola sospensione, con rinnovo periodico degli accertamenti, sia costituzionalmente legittima anche in caso di infermità permanente. La questione di incostituzionalità è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza da parte del rimettente.

    Cosa si intende per “cosciente partecipazione al processo”?

    La partecipazione cosciente al processo presuppone che l’imputato sia in grado di comprendere le accuse mosse nei suoi confronti, di seguire lo svolgimento del dibattimento e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, anche attraverso le scelte strategiche concordate con il difensore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2007 – Insindacabilità senatori Gnutti e Speroni conflitto inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alle delibere di insindacabilità dei senatori Gnutti e Speroni. Un precedente conflitto sulle stesse delibere era già stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 267/2005.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona stava giudicando i senatori Vito Bruno Gnutti e Francesco Speroni per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43/1948 (divieto di associazioni di carattere militare). Il Senato aveva dichiarato, con delibere del 31 gennaio 2001, che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare. Il GUP aveva già sollevato un precedente conflitto, dichiarato inammissibile con la sentenza n. 267/2005, per non aver descritto adeguatamente le condotte contestate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Verona ha sollevato un nuovo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato il 17 novembre 2006, in relazione alle stesse deliberazioni del 31 gennaio 2001 già oggetto del precedente conflitto. Il ricorrente precisava di aver integrato l’enunciazione dei fatti rispetto al precedente ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nonostante il ricorrente avesse cercato di ovviare al vizio formale riscontrato nella precedente pronuncia, il nuovo ricorso era stato proposto senza che si fossero verificate modificazioni rilevanti nella situazione processuale idonee a giustificare un nuovo conflitto sulle medesime delibere. In sostanza, il GUP stava tentando di riproporre un conflitto già dichiarato inammissibile senza una valida ragione per farlo.

    Il principio

    Non è ammissibile proporre un nuovo conflitto di attribuzione sulle stesse delibere parlamentari già oggetto di un conflitto dichiarato inammissibile, in assenza di sopravvenienze processuali che giustifichino un nuovo ricorso.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale attraverso il quale un potere dello Stato (ad es. un tribunale) sostiene che un altro potere (ad es. il Parlamento) ha invaso la propria sfera di competenza, e chiede l’annullamento dell’atto lesivo.

    Perché il primo conflitto (sentenza n. 267/2005) era stato dichiarato inammissibile?

    Perché il GUP non aveva descritto in modo esauriente le condotte contestate agli imputati, il che rendeva impossibile alla Corte valutare se le delibere di insindacabilità fossero o meno giustificate.

    Cosa prevede il divieto di associazioni di carattere militare (d.lgs. n. 43/1948)?

    Il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, vieta le associazioni e i raggruppamenti che per la partecipazione a una milizia o forza armata di carattere politico svolgono attività contrarie all’ordinamento democratico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2007 – Revoca permesso soggiorno e reati di diritto d’autore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno in caso di condanna per reati di diritto d’autore, sollevata dal Giudice di pace di Lecce per difetto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Lecce stava esaminando il ricorso di un cittadino straniero avverso un provvedimento del Prefetto di Lecce che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il rimettente riteneva incostituzionale l’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno a seguito di condanna per violazione della legge sul diritto d’autore. La norma, secondo il giudice a quo, era irragionevole e discriminatoria rispetto ad altri stranieri (titolari di carta di soggiorno) e ad altri reati (per i quali l’espulsione non è automatica).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione. La norma impugnata prevedeva la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero condannato con sentenza irrevocabile per violazione della legge sul diritto d’autore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Nel giudizio a quo era pendente un ricorso avverso un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non un provvedimento di revoca: la norma impugnata riguardava la revoca, non il rinnovo, e non era quindi applicabile al caso concreto. La questione sollevata era dunque priva di rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è applicabile al caso concreto oggetto del giudizio a quo, anche se astrattamente la questione potrebbe essere fondata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione?

    Prevedeva la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero condannato con sentenza definitiva per la violazione della normativa sul diritto d’autore, con conseguente automatica espulsione dal territorio nazionale.

    Perché la norma era ritenuta discriminatoria?

    Perché i titolari di carta di soggiorno erano esclusi dall’ambito applicativo della norma, e perché per reati più gravi (come quelli in materia di stupefacenti) l’espulsione non era automatica ma subordinata a un accertamento giudiziale della pericolosità sociale.

    Cosa distingue il diniego di rinnovo dalla revoca del permesso di soggiorno?

    Il diniego di rinnovo riguarda la mancata proroga di un permesso scaduto; la revoca è l’atto con cui si toglie un permesso ancora in corso di validità. Sono istituti distinti, con presupposti e norme applicabili diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2007 – Indeducibilità IRAP dall’IRPEF manifesta inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme sull’IRAP (art. 10 TUIR e art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997) nella parte in cui non prevedevano la deducibilità dell’IRAP dall’IRPEF, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna. La questione era riferita a una domanda subordinata che presupponeva la soccombenza sulla domanda principale, non ancora decisa.

    Di cosa si tratta

    Uno studio legale associato aveva chiesto all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’IRAP pagata per l’anno 2000, sostenendo di non possedere il requisito dell’autonoma organizzazione. In via subordinata, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF in ragione della mancata deducibilità dell’IRAP versata. La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla mancata deducibilità, ritenendo che violasse il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e quello di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la deducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. La questione sulla deducibilità dell’IRAP era stata sollevata in via subordinata, ossia solo per il caso in cui fosse stata rigettata la domanda principale (che l’IRAP non fosse dovuta). La Commissione rimettente non aveva ancora deciso sul punto principale: dunque la questione di costituzionalità era prematura.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata — condizionata all’esito di un’altra domanda non ancora decisa — non è rilevante ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953 e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    L’IRAP è deducibile dall’IRPEF o dall’IRES?

    La normativa originaria non prevedeva tale deducibilità. Solo con il decreto-legge n. 185/2008 (art. 6) è stata introdotta la deducibilità parziale dell’IRAP relativa al costo del lavoro, poi estesa e modificata negli anni successivi.

    Cos’è il requisito dell’“autonoma organizzazione” ai fini IRAP?

    È il presupposto impositivo dell’IRAP: l’attività deve essere esercitata mediante un’organizzazione autonoma (personale dipendente, beni strumentali significativi). I professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione rilevante possono non essere assoggettabili all’IRAP, come affermato dalla sentenza n. 156/2001 della stessa Corte.

    Come funziona la domanda “in via subordinata”?

    È una domanda presentata al giudice come seconda scelta: viene esaminata solo se la domanda principale viene rigettata. Nel caso in esame, la questione costituzionale era agganciata a questa ipotesi ancora non verificatasi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2007 – Riscossione previdenziale mediante ruolo INPS art. 24 d.lgs. 46/1999

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24 del d.lgs. 46/1999, che consente agli enti previdenziali di riscuotere i propri crediti tramite ruolo esattoriale senza previa verifica giurisdizionale. La formazione unilaterale del titolo esecutivo da parte di un creditore pubblicistico è ragionevole e non viola il giusto processo, poiché il preteso debitore può proporre opposizione e ottenere la sospensione dell’esecuzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torre Annunziata aveva sollevato, con otto ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999, nella parte in cui attribuisce agli enti previdenziali (INPS) il potere di riscuotere i propri crediti attraverso il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento, formando un titolo esecutivo prima e al di fuori del giudizio. Il rimettente lamentava la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (riscossione mediante ruolo). Parametro costituzionale: art. 111, secondo comma, della Costituzione (giusto processo). Giudice rimettente: Tribunale di Torre Annunziata, otto ordinanze del 7 febbraio 2005 (r.o. nn. 355-362 del 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza. La scelta del legislatore di consentire a un creditore pubblico di formare unilateralmente un titolo esecutivo non è irragionevole, data la natura pubblicistica dell’ente e l’affidabilità del procedimento che ne governa l’attività. Il sistema rispetta il diritto di difesa: il preteso debitore può proporre opposizione entro un termine perentorio ma adeguato, ottenere la sospensione dell’esecuzione e far valere le proprie ragioni con l’onere della prova ripartito in base alla posizione sostanziale, non formale, delle parti.

    Il principio

    La formazione unilaterale del titolo esecutivo da parte di enti previdenziali pubblici mediante ruolo esattoriale non viola il principio del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., purché al preteso debitore sia garantita un’efficace tutela in sede di opposizione, con possibilità di sospensione dell’esecuzione e ripartizione dell’onere probatorio in base alla posizione sostanziale delle parti.

    Domande e risposte

    Cos’è il ruolo esattoriale e come funziona?

    Il ruolo è l’elenco dei debitori formato dall’ente creditore (es. INPS) e consegnato all’agente della riscossione. Da esso scaturisce la cartella di pagamento, che è un titolo esecutivo: il debitore deve pagare o fare opposizione entro i termini di legge.

    Come può opporsi il debitore alla cartella INPS?

    Il debitore può proporre opposizione davanti al tribunale entro i termini previsti, contestando il merito o la procedura. Può anche chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella durante il giudizio di opposizione.

    Perché agli enti previdenziali è consentito formare il titolo esecutivo senza il giudice?

    Perché la loro natura pubblicistica e le procedure normate che governano la loro attività offrono garanzie di affidabilità tali da rendere non irragionevole la formazione unilaterale del titolo, nel bilanciamento tra efficienza della riscossione e diritti del debitore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2007 – Indultino e restituzione atti per ius superveniens

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte riunisce diciotto giudizi sull’art. 1, comma 3, della legge n. 207/2003 (“indultino”) sollevati da magistrati di sorveglianza di Bari, Foggia e Firenze e dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Ordina la restituzione degli atti ai rimettenti in ragione di un mutamento del quadro normativo sopravvenuto.

    Di cosa si tratta

    La legge 1 agosto 2003, n. 207 (cosiddetto “indultino”) prevedeva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a un massimo di due anni. I giudici rimettenti censuravano l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non escludeva dal beneficio chi aveva già fruito di una misura alternativa poi revocata per condotta colpevole: ritenevano irragionevole che costoro potessero accedere al più favorevole beneficio dell’indultino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari, i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia e il Magistrato di sorveglianza di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1 agosto 2003, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’esclusione dal beneficio dell’indultino per chi avesse già subito la revoca di una misura alternativa per propria condotta colpevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. L’intervento di norme sopravvenute — in particolare il decreto-legge n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006 (legge Fini-Giovanardi) — aveva modificato il quadro normativo in materia di misure alternative, rendendo necessario che i rimettenti rivalutassero la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.

    Il principio

    Quando una modifica normativa sopravvenuta incide sul quadro in cui si inserisce la norma impugnata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti per consentire una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cos’è il cosiddetto “indultino”?

    È il beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, che consentiva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a due anni, con obbligo di osservare prescrizioni comportamentali e programmi trattamentali per un periodo di tre anni.

    Perché i giudici di sorveglianza ritenevano incostituzionale la norma?

    Perché consentiva di accedere all’indultino anche a chi aveva già dimostrato di non rispettare le prescrizioni di una misura alternativa, risultando così in contrasto con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Cosa è cambiato nel quadro normativo?

    Il decreto-legge n. 272/2005 (legge Fini-Giovanardi) aveva introdotto modifiche alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, alterando il contesto normativo in cui la questione doveva essere valutata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2007 – Legge finanziaria 2006 beni sanitari dimessi alle regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 286 e 287, della legge finanziaria 2006 (l. 266/2005), sollevate da sei Regioni. Le disposizioni riguardanti la cessione dei beni sanitari dimessi e l’attività dell’“Alleanza contro la povertà” non violano le competenze regionali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    Sei Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato i commi 286 e 287 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativi alla gestione dei beni sanitari dismessi da strutture del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni lamentavano la violazione delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e dei principi di sussidiarietà e autonomia finanziaria (artt. 118 e 119 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri costituzionali: artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Giudici rimettenti: Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia (ricorsi nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. Le disposizioni impugnate non impongono alle strutture sanitarie un obbligo di avvalersi dell’“Alleanza contro la povertà” e consentono a quest’ultima una più ampia possibilità di destinazione dei beni dismessi. Ciò esclude che le norme statali invadano le competenze regionali in materia sanitaria.

    Il principio

    Le disposizioni statali che disciplinano la cessione di beni sanitari dismessi, lasciando alle strutture sanitarie regionali piena libertà di scelta sui destinatari e non imponendo obblighi specifici, non ledono le competenze legislative regionali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i beni sanitari “dimessi” o “dismessi”?

    Sono attrezzature e forniture sanitarie non più utilizzate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, che possono essere cedute ad altri soggetti — tra cui organismi impegnati in attività umanitarie o di cooperazione internazionale — anziché smaltite.

    Le Regioni devono cedere obbligatoriamente i beni dismessi all’“Alleanza contro la povertà”?

    No: la Corte ha chiarito che le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo in tal senso. Le strutture sanitarie regionali rimangono libere di scegliere i destinatari dei beni dismessi.

    Quale riparto di competenze riguarda la tutela della salute?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: lo Stato detta i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le norme statali che invadono la sfera di dettaglio regionale sono incostituzionali.

    Norme collegate