Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 452/2007 – Taxi e trasporto pubblico locale Veneto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato gli artt. 6 e 12 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) sostenendo che le norme sulla liberalizzazione dei taxi e sul trasporto locale invadessero la competenza regionale. La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: le disposizioni statali rientrano nella competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza o comunque non violano il riparto costituzionale delle funzioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge Bersani (n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006) aveva introdotto, tra l’altro, norme per liberalizzare il servizio taxi (art. 6, che consente ai Comuni di bandire concorsi per nuove licenze in deroga alle limitazioni numeriche) e per il trasporto pubblico locale (art. 12, comma 1, che permette ai Comuni di affidare il trasporto di linea anche a veicoli di dimensioni ridotte). La Regione Veneto ha sostenuto che queste disposizioni invadessero la competenza regionale in materia di «trasporti» (art. 117, comma 4, Cost.) e violassero il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 6 e 12, comma 1, del d.l. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006. Parametri: artt. 117, comma 4 (competenza residuale regionale in materia di trasporti) e 118 Cost. (principio di sussidiarietà). Ricorrente: Regione Veneto con due distinti ricorsi (n. 96 e n. 103/2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni del ricorso n. 103/2006 relative all’art. 6 (non erano state adeguatamente motivate le ragioni della lesione). Dichiara non fondate tutte le altre questioni: la disciplina statale sulla liberalizzazione dei taxi attiene alla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e)); quanto all’art. 12, comma 1, i Comuni operano come enti territoriali nell’ambito delle proprie funzioni senza violare le competenze regionali.

    Il principio

    Le norme statali che aprono alla concorrenza il mercato dei servizi taxi rientrano nella competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., e non possono essere equiparate a disposizioni di mera organizzazione dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il decreto Bersani sull’art. 6 in materia taxi?

    Consente ai Comuni di bandire concorsi pubblici, anche riservati ai titolari di licenza taxi, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la programmazione numerica vigente; e di rilasciare titoli autorizzatori temporanei non cedibili per eventi straordinari.

    Perché le questioni del secondo ricorso veneto (n. 103/2006) sull’art. 6 sono inammissibili?

    Perché la Regione non aveva adeguatamente argomentato in che modo le lettere specifiche dell’art. 6 impugnate nel secondo ricorso eccedessero la competenza statale o ledessero concretamente le competenze regionali.

    La Regione conserva poteri in materia di trasporto pubblico locale?

    Sì: le sentenze confermano la competenza regionale residuale sui trasporti locali, ma le norme statali impugnate si inserivano nell’ambito della tutela della concorrenza o disciplinavano scelte operative dei Comuni, senza invadere la sfera legislativa regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 451/2007 – Tassa automobilistica scuola guida Emilia-Romagna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna non poteva estendere per legge la riduzione del 40% della tassa automobilistica – prevista dalla normativa statale solo per le autovetture adibite a scuola guida – a tutti gli autoveicoli con quella destinazione. La Corte dichiara illegittima la norma regionale per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost. La questione sull’art. 6, comma 1 della stessa legge viene invece dichiarata cessata per sopravvenuta abrogazione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 23 del 2005 aveva stabilito che tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida rientrassero nella categoria che beneficia della riduzione del 40% sulla tassa automobilistica. La normativa statale (allegato 1, tariffa C, d.P.R. n. 39/1953) prevedeva quella riduzione solo per le autovetture adibite a scuola guida. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione regionale sostenendo che le Regioni non abbiano la competenza a modificare la disciplina sostanziale della tassa automobilistica, che rimane un tributo istituito e disciplinato dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5 della legge Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, nella parte in cui estende l’agevolazione fiscale sulle tasse automobilistiche a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida. Parametri costituzionali: artt. 117, comma 2, lett. e) (competenza esclusiva statale in materia tributaria) e 119 Cost. (autonomia finanziaria regionale nei limiti fissati dalla legge statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale. La tassa automobilistica non è un «tributo proprio» della Regione ai sensi dell’art. 119 Cost.: il gettito è attribuito alle Regioni, ma la disciplina sostanziale (compresi i presupposti e le agevolazioni) rimane di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e). La Regione non poteva quindi ampliare per legge una riduzione tributaria oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Sulla questione relativa all’art. 6, comma 1 (fissazione delle tariffe per l’occupazione dei suoli pubblici), il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta abrogazione della norma.

    Il principio

    Le Regioni a statuto ordinario non hanno potere di modificare la disciplina sostanziale della tassa automobilistica – comprese le agevolazioni tariffarie – neppure quando ne percepiscono il gettito, perché si tratta di tributo disciplinato dalla legge statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia tributaria ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la tassa automobilistica non è un tributo «proprio» della Regione?

    Perché è stata istituita e disciplinata dallo Stato con il d.P.R. n. 39/1953; alle Regioni è stato solo attribuito il gettito e un limitato potere di variazione dell’importo, non la potestà di modificarne i presupposti o le agevolazioni.

    Cosa cambia in pratica per le scuole guida dell’Emilia-Romagna?

    Dopo la sentenza, la riduzione del 40% rimane applicabile solo alle autovetture adibite a scuola guida, come previsto dalla legge statale; gli altri autoveicoli (furgoni, autocarri, ecc.) non possono più beneficiare dell’agevolazione regionale dichiarata illegittima.

    Cosa significa «cessata materia del contendere» sulla seconda questione?

    Significa che l’art. 6, comma 1 della legge regionale era stato abrogato nel corso del giudizio, rendendo inutile una pronuncia nel merito: non c’è più niente da annullare perché la norma non esiste più.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 375/2007 – IRCCS e organizzazione SSR in Emilia-Romagna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di disposizioni della legge regionale dell’Emilia-Romagna sull’organizzazione degli IRCCS: nel corso del giudizio, la norma impugnata era stata modificata in modo da eliminare il contrasto con la normativa statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/2004 sull’organizzazione del Servizio sanitario regionale. In particolare, la norma equiparava gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) alle Aziende USL e attribuiva alla Regione la nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS, in contrasto con la disciplina statale (d.lgs. n. 288/2003).

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 10, commi 2 e 3, della l. reg. Emilia-Romagna n. 29/2004, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute come materia concorrente) e al principio di leale collaborazione ex art. 120, secondo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo: nelle more del giudizio, la Regione Emilia-Romagna aveva modificato la norma impugnata in modo da eliminare il contrasto con la normativa statale di principio, rendendo così priva di oggetto la questione.

    Il principio

    Quando la Regione modifica la norma impugnata in senso conforme alla normativa statale di principio prima che la Corte decida, il processo si estingue per sopravvenuta carenza di oggetto; il conflitto tra competenze viene meno senza necessità di una pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IRCCS?

    Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono ospedali di eccellenza che svolgono contemporaneamente attività di ricerca scientifica e assistenza sanitaria di alto livello. Sono disciplinati dal d.lgs. n. 288/2003 e possono essere pubblici o privati accreditati.

    Qual è la differenza tra IRCCS e Azienda USL?

    Un’Azienda USL (Unità Sanitaria Locale) gestisce l’assistenza sanitaria di base e ospedaliera in un territorio; un IRCCS è specializzato in un preciso ambito di ricerca (es. oncologia, neurologia) e svolge attività scientifica finanziata dallo Stato. Hanno organizzazioni e governance diverse.

    Perché la nomina del Presidente del collegio sindacale era controversa?

    La legge statale (d.lgs. n. 288/2003) attribuisce la nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS ai sindaci nella prima seduta. La norma regionale dell’Emilia-Romagna la attribuiva invece alla Regione, creando un conflitto con i principi statali sulla materia concorrente della tutela della salute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 374/2007 – Camere di commercio e competenze regionali (Liguria)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Liguria: lo Stato non aveva il potere di decidere i ricorsi avverso le determinazioni regionali sulla composizione del Consiglio camerale di Imperia. La competenza sulle Camere di commercio è regionale dopo la riforma del Titolo V.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva determinato il numero di rappresentanti per ciascuna organizzazione imprenditoriale nel Consiglio camerale della Camera di commercio di Imperia. Alcune associazioni (Confcommercio e Confesercenti) avevano impugnato tale determinazione davanti al Ministero dello sviluppo economico, che aveva accolto il ricorso con decreto. La Regione Liguria aveva allora sollevato conflitto di attribuzioni, ritenendo che la competenza decisoria spettasse alle Regioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra enti: la Regione Liguria sosteneva che il decreto ministeriale che decideva il ricorso avverso la sua determinazione violasse la ripartizione costituzionale delle competenze. Ricorrente: Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto: non spettava allo Stato decidere quei ricorsi amministrativi. Le Camere di commercio, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), rientrano in materie di competenza concorrente Stato-Regioni; la competenza alla decisione dei ricorsi avverso atti regionali spetta alle Regioni. Annulla il decreto ministeriale impugnato.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V (2001), le Camere di commercio rientrano in materie di competenza concorrente; lo Stato non può decidere ricorsi amministrativi avverso atti emanati dalla Regione nell’esercizio delle proprie competenze camerali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Camere di commercio?

    Enti pubblici che rappresentano gli interessi delle imprese a livello provinciale. Svolgono funzioni di tenuta del Registro delle imprese, certificazione, arbitrato commerciale, promozione dell’economia locale. Sono disciplinate dalla l. n. 580/1993.

    La competenza sulle Camere di commercio è statale o regionale?

    Dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia è di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di tali principi. Gli atti amministrativi relativi alle Camere di commercio spettano alle Regioni.

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra enti nel giudizio costituzionale?

    Uno strumento processuale con cui Stato o Regioni si rivolgono alla Corte costituzionale per tutelare le proprie competenze costituzionali quando un altro ente le abbia invase. La Corte decide a chi spetta la competenza e annulla gli atti lesivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 373/2007 – Funzioni prefettizie regionali in Sardegna (elezioni locali)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla legge regionale sarda n. 8/2006, che attribuiva alla Regione le funzioni delle prefetture in materia di elezioni comunali e provinciali. La norma è costituzionalmente legittima nei limiti in cui non incide su materie di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma della Sardegna, con la legge n. 8/2006, aveva disposto che le funzioni attribuite alle prefetture (uffici territoriali del Governo) in materia elettorale locale fossero esercitate dalla Regione stessa, con eccezione per lo scioglimento dei Consigli comunali per mafia. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per violazione delle competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 3, comma 1, lett. b), della l. reg. sarda n. 8/2006, in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. e all’art. 56 dello Statuto speciale. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento all’art. 48 Cost. (per insufficiente motivazione) e non fondata la questione nelle restanti censure: la Regione sarda, in virtù dello Statuto speciale, può esercitare funzioni normalmente spettanti alle prefetture in materia elettorale locale, trattandosi di materia che non rientra nelle competenze esclusive statali (ordine pubblico, sicurezza, funzioni giurisdizionali).

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale possono esercitare funzioni amministrative tipicamente statali nei limiti consentiti dallo statuto speciale, purché ciò non incida su materie di competenza esclusiva statale (ordine pubblico, sicurezza, giustizia).

    Domande e risposte

    Cosa fa una prefettura in materia elettorale?

    Il Prefetto esercita funzioni di vigilanza e coordinamento nelle operazioni elettorali locali, riceve le liste dei candidati, nomina i commissari in caso di scioglimento degli organi e gestisce alcune notifiche procedurali previste dal TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

    Perché la Sardegna può svolgere funzioni prefettizie?

    La Sardegna è una Regione a statuto speciale e il proprio statuto attribuisce alla Regione poteri più ampi rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Statuto speciale sardo risale al 1948 ed è stato più volte aggiornato.

    Cosa non può fare la Regione anche se ha statuto speciale?

    Non può esercitare funzioni che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato in Costituzione: ordine pubblico e sicurezza, materia penale e processuale, scioglimento di organi locali per infiltrazioni mafiose, funzioni giurisdizionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 372/2007 – Sospensione allontanamento richiedente asilo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416/1989, che non prevedeva la sospensione automatica dell’ordine di allontanamento del richiedente asilo in pendenza del ricorso: il rimettente non aveva adeguatamente motivato la propria impossibilità di sospendere autonomamente il provvedimento.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario a cui era stato negato lo status di rifugiato e che aveva proposto ricorso al Tribunale competente, chiedeva nel frattempo di rimanere nel territorio nazionale. La norma censurata non prevedeva la sospensione automatica dell’ordine di allontanamento in pendenza del ricorso; il Giudice di pace di Trieste, convinto di non poter sospendere autonomamente il provvedimento, aveva sollevato questione di legittimità per violazione del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416/1989 (convertito dalla l. n. 39/1990), nella parte in cui non prevedeva la sospensione dell’allontanamento in pendenza del ricorso, in riferimento all’art. 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il giudice a quo aveva già sospeso d’ufficio i provvedimenti impugnati nel corso del giudizio principale, dimostrando di disporre in concreto del potere di sospensione; non era quindi adeguatamente motivata l’impossibilità di tutelare il ricorrente senza l’intervento della Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile se il giudice rimettente può già tutelare le ragioni del ricorrente con gli strumenti processuali a sua disposizione; il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Il richiedente asilo può essere espulso mentre impugna il diniego dello status di rifugiato?

    La normativa all’epoca non prevedeva la sospensione automatica dell’allontanamento. Il giudice poteva sospendere il provvedimento con misura cautelare, ma non era automatico. La questione è rimasta controversa fino all’attuazione delle direttive UE in materia.

    Cos’è lo status di rifugiato?

    Un riconoscimento internazionale disciplinato dalla Convenzione di Ginevra (1951) che tutela chi ha fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale. In Italia il riconoscimento avviene tramite la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

    Qual è la differenza tra rifugiato e richiedente protezione sussidiaria?

    Il rifugiato è perseguitato individualmente; la protezione sussidiaria tutela chi rischia danno grave (pena di morte, tortura, violenza generalizzata da conflitto armato) nel Paese di origine ma non soddisfa i requisiti della Convenzione di Ginevra.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 371/2007 – Apparecchi da gioco, ius superveniens e restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte restituisce gli atti ai rimettenti per ius superveniens: nelle more del giudizio, le norme censurate relative agli apparecchi da gioco (art. 1, comma 547, l. n. 266/2005 e art. 110 TULPS) avevano subito modifiche tali da richiedere una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali (Lucera, Udine, Torino) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che rendeva applicabili le vecchie sanzioni alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, e sull’art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), relativo agli apparecchi da gioco e divertimento, anche per contrasto con una direttiva UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censuravano l’art. 1, comma 547, l. n. 266/2005 e l’art. 110 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost. Rimettenti: Tribunali di Lucera, Udine e Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte restituisce gli atti ai rimettenti per ius superveniens: nelle more del giudizio costituzionale erano intervenute modifiche normative che rendevano necessaria una nuova verifica della rilevanza delle questioni sollevate da parte dei giudici a quibus.

    Il principio

    La restituzione degli atti per ius superveniens è lo strumento con cui la Corte «congela» il giudizio quando il quadro normativo è mutato nel corso del procedimento: i giudici devono rivalutare se la norma sopravvenuta risolva il problema o se sia comunque necessario il giudizio di legittimità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio costituzionale?

    La Corte non decide il merito ma restituisce al giudice rimettente l’ordinanza di rimessione, chiedendogli di rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Cos’è lo ius superveniens?

    Una modifica legislativa intervenuta dopo la rimessione della questione alla Corte ma prima della decisione. Se la nuova norma incide sulle questioni sollevate, può rendere necessaria una nuova valutazione.

    Cosa prevede l’art. 110 del TULPS sugli apparecchi da gioco?

    Disciplina gli apparecchi da gioco e divertimento nelle sale pubbliche, distinguendo quelli leciti (privi di vincite in denaro o con vincite nei limiti di legge) da quelli vietati; la norma è stata oggetto di numerose modifiche per adeguarsi alla normativa UE sul gioco d’azzardo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 370/2007 – Competenza Giudice di pace per sanzioni amministrative cumulate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22-bis, terzo comma, l. n. 689/1981: la norma che trasferisce al Tribunale la competenza per le opposizioni a sanzioni amministrative superiori a lire 30 milioni non è irragionevole, anche quando le sanzioni derivino da più ordinanze-ingiunzione riunite.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa (Publidue s.r.l.) aveva proposto opposizione con unico ricorso avverso cinquantotto ordinanze-ingiunzione del Comune di Milano per violazioni della normativa sulla pubblicità esterna, ciascuna di lire 1.200.000, per un totale di lire 69.000.000. Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione perché, trattandosi di un valore complessivo superiore a lire 30 milioni, avrebbe dovuto trasmettere la causa al Tribunale, con conseguente disparità rispetto a chi avesse proposto distinti ricorsi (e non fosse soggetto al trasferimento).

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 22-bis, terzo comma, lett. a), l. n. 689/1981, in riferimento all’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento. Rimettente: Giudice di pace di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione: la distinzione di competenza basata sul valore della controversia è scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole; il fatto che l’art. 274 c.p.c. imponga la riunione di cause identiche non genera disparità ingiustificata.

    Il principio

    La determinazione dei criteri di competenza giurisdizionale rientra nella discrezionalità del legislatore; la scelta di affidarsi al valore complessivo della causa, anche dopo riunione per connessione, non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi è competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative?

    Il Giudice di pace per le opposizioni fino a lire 30 milioni (oggi soglie aggiornate); il Tribunale per i valori superiori. Quando più opposizioni vengono riunite, si guarda al valore complessivo per determinare la competenza.

    Cosa succede se l’opposizione viene proposta davanti al giudice incompetente?

    Il giudice dichiara la propria incompetenza e la causa viene rimessa al giudice competente; gli atti compiuti rimangono validi.

    Cos’è l’ordinanza-ingiunzione?

    Il provvedimento con cui la pubblica amministrazione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria. Il destinatario può fare opposizione al giudice ordinario entro trenta giorni dalla notifica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 369/2007 – Patrocinio a spese dello Stato per straniero extracomunitario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale di Chiavari non aveva motivato in modo adeguato sull’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato senza presentare la certificazione consolare richiesta dall’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice della liquidazione, dopo il processo, aveva revocato l’ammissione per tale irregolarità. Il Tribunale di Chiavari, chiamato a decidere sull’opposizione, aveva sollevato questione perché l’art. 112 non consentiva al giudice competente per la liquidazione di revocare il decreto di ammissione per cause di inammissibilità della domanda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si censurava l’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione di revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 Cost. Rimettente: Tribunale di Chiavari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il rimettente non aveva dimostrato di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione e non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità, il giudice a quo deve verificare l’esistenza di interpretazioni conformi alla Costituzione e motivare adeguatamente sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

    I cittadini italiani, gli stranieri regolari e gli apolidi con reddito annuo inferiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente). Per i cittadini extracomunitari è richiesta la certificazione dell’autorità consolare del Paese di origine.

    Cosa succede se il patrocinio è stato accordato irregolarmente?

    Il decreto di ammissione può essere revocato, con conseguente obbligo per l’interessato di restituire le somme pagate dallo Stato all’avvocato nominato d’ufficio.

    Cos’è la certificazione consolare nel patrocinio a spese dello Stato?

    Una certificazione rilasciata dall’autorità consolare del Paese di provenienza che attesta la situazione economica del richiedente straniero, equivalente alla dichiarazione sostitutiva ISEE richiesta ai cittadini italiani.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 390/2007 – Intercettazioni casuali parlamentare inutilizzabilità erga omnes incostituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140/2003 nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità e la distruzione delle intercettazioni «casuali» di conversazioni di un parlamentare anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare stesso. La garanzia costituzionale non può estendersi a terzi estranei alla funzione parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Torino stava esaminando intercettazioni telefoniche eseguite su utenze di terzi, alle quali aveva casualmente partecipato un membro della Camera. Il parlamentare era indagato nello stesso procedimento per turbativa d’asta aggravata. La questione riguardava l’estensione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 6 l. n. 140/2003 anche ai coimputati non parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità e la distruzione delle intercettazioni anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. Parametri: artt. 3, 24 e 112 Cost. Giudice rimettente: GIP del Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140/2003 nella parte in cui estende l’inutilizzabilità delle intercettazioni «casuali» anche ai procedimenti e nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. La garanzia costituzionale dell’art. 68, terzo comma, Cost. è personale del parlamentare e non può riverberarsi a danno dei terzi, comprimendo il diritto di difesa dei coimputati non parlamentari e l’obbligatorietà dell’azione penale.

    Il principio

    La garanzia dell’autorizzazione parlamentare per le intercettazioni casuali è una prerogativa personale del parlamentare: l’eventuale diniego di autorizzazione da parte della Camera determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni solo nei confronti del parlamentare, non anche nei confronti dei terzi coimputati o coinvolti nel procedimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «intercettazioni casuali» di un parlamentare?

    Sono le intercettazioni eseguite su utenze di terzi, alle quali ha casualmente partecipato un parlamentare. Si distinguono dalle intercettazioni «dirette» eseguite sull’utenza del parlamentare, per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera (art. 4 l. n. 140/2003).

    Se la Camera nega l’autorizzazione, le intercettazioni diventano inutilizzabili per tutti?

    No, dopo questa sentenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’estensione erga omnes dell’inutilizzabilità: il diniego camerale produce effetti solo nei confronti del parlamentare, lasciando intatte le prove nei confronti degli altri imputati.

    Perché l’estensione a terzi era incostituzionale?

    Perché comprimeva in modo sproporzionato il diritto di difesa dei coimputati non parlamentari (art. 24 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), senza che vi fosse alcuna ragione costituzionale per tutelare la posizione processuale di soggetti che non godono delle garanzie parlamentari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 368/2007 – Insindacabilità parlamentare Taormina-Cofferati

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma avverso la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Taormina su Cofferati e la CGIL in merito all’omicidio Biagi. Il ricorso era ammissibile in fase preliminare ma inammissibile nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato un’intervista all’agenzia ADN Kronos (20 marzo 2002) in cui accusava il segretario della CGIL Sergio Cofferati e i «comunisti» di aver creato le condizioni per l’assassinio del professor Marco Biagi. La CGIL e Cofferati avevano citato Taormina per risarcimento danni da diffamazione. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma sosteneva che le dichiarazioni del deputato Taormina non fossero collegate a funzioni parlamentari e che quindi la delibera di insindacabilità della Camera invadesse la sfera del potere giudiziario. Ricorrente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto nel merito: il Tribunale di Roma non aveva adempiuto all’onere di allegare elementi concreti idonei a dimostrare la mancanza di connessione funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio delle funzioni parlamentari, limitandosi ad affermare l’insussistenza del nesso senza argomentarlo specificamente.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzioni avverso delibere di insindacabilità parlamentare, il giudice ricorrente deve specificamente argomentare la mancanza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari; la generica affermazione dell’assenza di tale nesso non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’insindacabilità si estende anche alle dichiarazioni extra-parlamentari che presentino un nesso funzionale con l’attività svolta in Parlamento.

    Chi decide se una dichiarazione è coperta dall’insindacabilità?

    La Camera o il Senato deliberano sulla insindacabilità. Se il giudice ritiene che non ci sia nesso funzionale, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile nel merito?

    Il Tribunale non aveva sufficientemente dimostrato l’assenza del nesso funzionale: si era limitato a negare genericamente il collegamento con le funzioni parlamentari, senza analisi specifica delle dichiarazioni e delle attività parlamentari di Taormina.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità dei parlamentari per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 389/2007 – Intercettazioni parlamentari autorizzazione Camera acquisita dopo elezione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GIP del Tribunale di Siracusa sugli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003 (attuazione art. 68 Cost.), nella parte in cui richiederebbero l’autorizzazione della Camera per utilizzare intercettazioni di conversazioni di un soggetto divenuto parlamentare dopo l’esecuzione delle operazioni.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento a quo erano state eseguite intercettazioni telefoniche nei confronti di un soggetto che era poi divenuto parlamentare. Il GIP del Tribunale di Siracusa dubitava che gli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003 imponessero di richiedere l’autorizzazione della Camera anche per le intercettazioni eseguite prima che il soggetto acquisisse la qualità di membro del Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell’interpretazione per cui richiedono l’autorizzazione camerale anche per intercettazioni eseguite prima dell’elezione del soggetto. Parametri: artt. 3, 24, 68, commi 2 e 3, 111, commi 2 e 3, e 112 Cost. Giudice rimettente: GIP del Tribunale di Siracusa, ordinanza del 15 ottobre 2004.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che la disciplina sull’autorizzazione parlamentare per le intercettazioni si applica anche alle conversazioni intercettate prima dell’acquisizione della qualità di parlamentare, in quanto la garanzia ha carattere obiettivo e non dipende dal momento in cui l’interessato era già parlamentare. La questione era quindi manifestamente infondata.

    Il principio

    La garanzia dell’autorizzazione parlamentare per l’utilizzazione delle intercettazioni (art. 68, terzo comma, Cost.; artt. 4 e 6 l. n. 140/2003) ha carattere obiettivo e prescinde dal momento in cui l’interessato ha acquisito la qualità parlamentare: si applica anche alle intercettazioni eseguite prima dell’elezione.

    Domande e risposte

    Quando serve l’autorizzazione della Camera per usare intercettazioni che riguardano un parlamentare?

    Sempre, anche se le intercettazioni sono state eseguite quando il soggetto non era ancora parlamentare. La garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. si applica al momento dell’utilizzo delle intercettazioni nel processo, non al momento della loro esecuzione.

    Cosa prevede la legge n. 140/2003 sulle intercettazioni parlamentari?

    La legge n. 140/2003 disciplina l’attuazione dell’art. 68 Cost.: l’art. 4 richiede l’autorizzazione preventiva della Camera per eseguire intercettazioni nei confronti di un parlamentare; l’art. 6 disciplina le intercettazioni «casuali» o «indirette» di conversazioni cui ha partecipato un parlamentare.

    L’immunità parlamentare si applica ai procedimenti a carico di terzi?

    Sì, nella misura in cui le intercettazioni di conversazioni del parlamentare devono comunque essere autorizzate dalla Camera per essere utilizzate, anche se il procedimento principale riguarda soggetti diversi.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.