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La Corte dichiara incostituzionale il comma 202 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che imponeva alle Regioni vincoli specifici sulle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 198-201 e 203-205, che fissano tetti alla spesa per il personale: tali vincoli costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Numerose Regioni a statuto ordinario e speciale, oltre a Province autonome, hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005). In particolare, i commi da 198 a 206 imponevano per il triennio 2006-2008 limiti alla spesa per il personale degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale (non oltre il livello del 2004, ridotto dell’1%) e vincoli alle indennità di carica dei componenti degli organi politici regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno censurato i commi da 198 a 206 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché agli statuti speciali regionali, sostenendo che i vincoli posti avessero contenuto specifico e puntuale incompatibile con l’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del solo comma 202, che fissava limiti alle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali: tale norma, intervenendo sull’organizzazione interna delle Regioni, eccede i limiti del coordinamento della finanza pubblica. I commi 198-201 e 203-205 sono invece ritenuti espressione legittima della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le norme statali che fissano tetti alla spesa per il personale degli enti territoriali, quando hanno carattere di principio e non di disciplina di dettaglio, costituiscono legittimi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. e non ledono l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.
Domande e risposte
Che cosa sono i «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica»?
Sono le norme statali che, pur intervenendo in materie di competenza concorrente Stato-Regioni, si limitano a fissare obiettivi e criteri generali (ad esempio tetti di spesa), lasciando alle Regioni libertà di scelta sui mezzi per conseguirli.
Perché il comma 202 è incostituzionale e gli altri no?
Il comma 202 fissava limiti specifici alle indennità dei titolari degli organi politici regionali, incidendo direttamente sull’organizzazione interna delle Regioni: materia riservata alla competenza residuale regionale. I commi 198-201, invece, si limitavano a indicare un obiettivo (contenimento della spesa per il personale), lasciando alle Regioni autonomia attuativa.
L’autonomia finanziaria delle Regioni è assoluta?
No. L’art. 119 Cost. garantisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci e dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia concorrente, terzo comma
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali
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