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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), nella parte in cui non estende al reato edilizio l’estinzione del reato paesaggistico conseguente alla rimessione in pristino. La norma non è irragionevole: i due reati proteggono beni giuridici distinti e la loro disciplina può legittimamente differire.
Di cosa si tratta
Chi realizza opere in zona vincolata paesaggisticamente può incorrere in due reati distinti: quello paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) e quello edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001). L’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali prevede l’estinzione del reato paesaggistico quando il trasgressore rimetta in pristino l’area prima della condanna. Il Tribunale di Grosseto sosteneva che la norma fosse irragionevole per non prevedere anche l’estinzione del reato edilizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale penale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001) in caso di rimessione in pristino da parte del trasgressore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il reato paesaggistico e il reato edilizio tutelano beni giuridici diversi — il paesaggio e l’assetto urbanistico-edilizio — e il legislatore può ragionevolmente prevedere discipline differenziate per la loro estinzione. Non è irragionevole che la rimessione in pristino estingua solo il reato paesaggistico e non anche quello edilizio.
Il principio
La rimessione in pristino di aree vincolate paesaggisticamente estingue solo il reato paesaggistico e non anche il connesso reato edilizio, in quanto i due illeciti tutelano beni giuridici diversi; la diversità di trattamento non è irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Che cosa si intende per rimessione in pristino?
È il ripristino della situazione preesistente all’abuso, cioè la demolizione delle opere realizzate abusivamente e il ripristino dello stato dei luoghi, effettuata spontaneamente dal trasgressore prima che sia disposta d’ufficio o prima della condanna.
Quali sono le differenze tra il reato paesaggistico e il reato edilizio?
Il reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) tutela il valore del paesaggio e dell’ambiente; il reato edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001) tutela l’assetto urbanistico e il governo del territorio. Sono beni giuridici distinti, suscettibili di disciplina autonoma.
Il patteggiamento era possibile per entrambi i reati?
Nel caso concreto, la richiesta di patteggiamento era stata avanzata per tutti i reati contestati, ma la procedura era bloccata dalla questione sull’estensione della causa di estinzione. Con la declaratoria di manifesta infondatezza, il procedimento poteva proseguire secondo le regole ordinarie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, unico parametro invocato
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