Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), nella parte in cui non estende al reato edilizio l’estinzione del reato paesaggistico conseguente alla rimessione in pristino. La norma non è irragionevole: i due reati proteggono beni giuridici distinti e la loro disciplina può legittimamente differire.

Di cosa si tratta

Chi realizza opere in zona vincolata paesaggisticamente può incorrere in due reati distinti: quello paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) e quello edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001). L’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali prevede l’estinzione del reato paesaggistico quando il trasgressore rimetta in pristino l’area prima della condanna. Il Tribunale di Grosseto sosteneva che la norma fosse irragionevole per non prevedere anche l’estinzione del reato edilizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale penale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001) in caso di rimessione in pristino da parte del trasgressore.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il reato paesaggistico e il reato edilizio tutelano beni giuridici diversi — il paesaggio e l’assetto urbanistico-edilizio — e il legislatore può ragionevolmente prevedere discipline differenziate per la loro estinzione. Non è irragionevole che la rimessione in pristino estingua solo il reato paesaggistico e non anche quello edilizio.

Il principio

La rimessione in pristino di aree vincolate paesaggisticamente estingue solo il reato paesaggistico e non anche il connesso reato edilizio, in quanto i due illeciti tutelano beni giuridici diversi; la diversità di trattamento non è irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Che cosa si intende per rimessione in pristino?

È il ripristino della situazione preesistente all’abuso, cioè la demolizione delle opere realizzate abusivamente e il ripristino dello stato dei luoghi, effettuata spontaneamente dal trasgressore prima che sia disposta d’ufficio o prima della condanna.

Quali sono le differenze tra il reato paesaggistico e il reato edilizio?

Il reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) tutela il valore del paesaggio e dell’ambiente; il reato edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001) tutela l’assetto urbanistico e il governo del territorio. Sono beni giuridici distinti, suscettibili di disciplina autonoma.

Il patteggiamento era possibile per entrambi i reati?

Nel caso concreto, la richiesta di patteggiamento era stata avanzata per tutti i reati contestati, ma la procedura era bloccata dalla questione sull’estensione della causa di estinzione. Con la declaratoria di manifesta infondatezza, il procedimento poteva proseguire secondo le regole ordinarie.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.