Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 330-333 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che istituivano un fondo per assegni di natalità (1.000 euro per ogni figlio nato o adottato). La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna sostenevano che la norma invadesse la loro competenza in materia di politiche familiari e sociali.

Di cosa si tratta

I commi 330-333 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) istituivano un fondo di 1.140 milioni di euro per concedere assegni di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2005, e per ogni figlio secondogenito o successivo nato nel 2006. Gli assegni erano erogati tramite uffici postali. Diverse Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato le disposizioni per violazione delle competenze regionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna hanno impugnato i commi 330-333 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. (e, per la Provincia di Bolzano, anche alle norme dello Statuto speciale), sostenendo che le disposizioni invadessero la competenza regionale in materia di politiche sociali e familiari.

La decisione della Corte

La Corte ha rigettato la questione, dichiarandola non fondata. Ha ritenuto che l’assegno di natalità costituisca una prestazione previdenziale rientrante nella materia “previdenza sociale”, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera o), Cost. Lo Stato può pertanto istituire direttamente tali benefici erogandoli a favore di privati.

Il principio

Gli assegni di natalità erogati direttamente dallo Stato a famiglie con figli rientrano nella materia “previdenza sociale” di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost., e non costituiscono invasione delle competenze regionali in materia di politiche sociali o familiari.

Domande e risposte

Quanto valevano gli assegni previsti dalla legge finanziaria 2006?

1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005, e per ogni figlio secondogenito o successivo nato nel 2006, erogati attraverso gli uffici postali.

Perché la Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale?

Perché l’assegno di natalità è stato qualificato come prestazione previdenziale di competenza esclusiva statale, non come intervento di politica sociale o familiare di competenza regionale.

Anche la Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato la norma?

Sì, invocando anche le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la questione è stata ugualmente dichiarata non fondata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.