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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 330-333 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che istituivano un fondo per assegni di natalità (1.000 euro per ogni figlio nato o adottato). La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna sostenevano che la norma invadesse la loro competenza in materia di politiche familiari e sociali.
Di cosa si tratta
I commi 330-333 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) istituivano un fondo di 1.140 milioni di euro per concedere assegni di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2005, e per ogni figlio secondogenito o successivo nato nel 2006. Gli assegni erano erogati tramite uffici postali. Diverse Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato le disposizioni per violazione delle competenze regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna hanno impugnato i commi 330-333 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. (e, per la Provincia di Bolzano, anche alle norme dello Statuto speciale), sostenendo che le disposizioni invadessero la competenza regionale in materia di politiche sociali e familiari.
La decisione della Corte
La Corte ha rigettato la questione, dichiarandola non fondata. Ha ritenuto che l’assegno di natalità costituisca una prestazione previdenziale rientrante nella materia “previdenza sociale”, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera o), Cost. Lo Stato può pertanto istituire direttamente tali benefici erogandoli a favore di privati.
Il principio
Gli assegni di natalità erogati direttamente dallo Stato a famiglie con figli rientrano nella materia “previdenza sociale” di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost., e non costituiscono invasione delle competenze regionali in materia di politiche sociali o familiari.
Domande e risposte
Quanto valevano gli assegni previsti dalla legge finanziaria 2006?
1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005, e per ogni figlio secondogenito o successivo nato nel 2006, erogati attraverso gli uffici postali.
Perché la Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale?
Perché l’assegno di natalità è stato qualificato come prestazione previdenziale di competenza esclusiva statale, non come intervento di politica sociale o familiare di competenza regionale.
Anche la Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato la norma?
Sì, invocando anche le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la questione è stata ugualmente dichiarata non fondata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, in particolare comma 2 lettera o) sulla previdenza sociale
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale, parametro evocato dalle ricorrenti
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