Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 25 Cost. e non fondata quella relativa all’art. 103 Cost., riguardo alla norma che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sugli impianti di energia elettrica. Il Tribunale di Civitavecchia aveva sollevato la questione in un giudizio promosso dal Comune di Ladispoli contro ENEL per bloccare la riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 552, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311 del 2004) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie sulle procedure e i provvedimenti relativi agli impianti di energia elettrica, incluse le questioni risarcitorie. Il Comune di Ladispoli aveva adito il giudice ordinario con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per sospendere i lavori di riconversione della centrale ENEL di Civitavecchia, invocando la tutela del diritto alla salute dei propri cittadini.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato, in riferimento agli artt. 103 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, della l. n. 311 del 2004. Il rimettente sosteneva che la norma adottasse, quale criterio di attribuzione della giurisdizione esclusiva, il dato puramente oggettivo del “rilevante interesse pubblico”, in contrasto con i limiti costituzionali alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 25 Cost. (che garantisce il giudice naturale in materia penale, non nel riparto civile-amministrativo) e non fondata la questione in riferimento all’art. 103 Cost., ritenendo che la norma impugnata non eccedesse i limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riguarda un settore caratterizzato dalla presenza di poteri pubblici autoritativi.

Il principio

L’art. 25 Cost. non opera come parametro nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; la giurisdizione esclusiva del TAR in materia di impianti di energia elettrica è compatibile con l’art. 103 Cost. quando il settore sia caratterizzato dall’esercizio di poteri pubblici autoritativi.

Domande e risposte

Che cosa prevede la norma impugnata?

L’art. 1, comma 552, della l. n. 311 del 2004 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie — incluse quelle risarcitorie — su procedure e provvedimenti relativi agli impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002.

Perché la questione sull’art. 25 Cost. è inammissibile?

Perché l’art. 25 Cost. riguarda il principio del giudice naturale precostituito per legge in materia penale e non opera come limite costituzionale nel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Il Comune poteva tutelare il diritto alla salute dei cittadini?

Sì, ma davanti al giudice amministrativo, che dispone della giurisdizione esclusiva sulla materia degli impianti di energia elettrica, ivi comprese le questioni risarcitorie connesse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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