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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla mancata previsione, negli artt. 2652 e 2653 c.c., della trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare in sede di separazione. Il Tribunale di Alessandria non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel procedimento concreto.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale di Alessandria era chiamato a decidere un reclamo riguardante la trascrizione con riserva, nei registri immobiliari, della domanda di assegnazione della casa familiare. Il rimettente sosteneva che gli artt. 2652 e 2653 c.c., non prevedendo la trascrivibilità di tale domanda, impedissero di rendere opponibile ai terzi il futuro provvedimento di assegnazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Alessandria ha impugnato gli artt. 2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non prevedono la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, al fine di rendere opponibile il futuro provvedimento ai terzi che acquistino diritti sull’immobile dopo la proposizione della domanda.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva precisato se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa fosse già stata accolta dal presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c.: in caso affermativo, sarebbe stata possibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione già emesso, rendendo priva di oggetto la questione sulla trascrivibilità della domanda.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve sempre motivare compiutamente sulla rilevanza della questione nel giudizio concreto, specificando la situazione fattuale e giuridica esistente al momento della rimessione; la mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Che cosa si intende per trascrizione della domanda giudiziale?

È l’annotazione nei pubblici registri immobiliari della domanda presentata in giudizio, così da rendere opponibile ai terzi l’eventuale provvedimento favorevole ottenuto dopo la trascrizione.

Perché era importante trascrivere la domanda di assegnazione della casa?

Per evitare che, nel lasso di tempo tra la proposizione della domanda e il provvedimento definitivo di assegnazione, il coniuge proprietario cedesse l’immobile a terzi, rendendo il provvedimento inopponibile a questi ultimi.

La questione è stata mai risolta nel merito?

In questa pronuncia la Corte non ha esaminato il merito della questione; l’inammissibilità è stata dichiarata solo per vizio di motivazione della rilevanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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