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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale nella parte in cui impone l’applicazione del rito societario (d.lgs. n. 5/2003) alle controversie in materia di proprietà industriale, per eccesso di delega rispetto alla legge n. 273/2002.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, doveva applicare il cosiddetto rito societario (introdotto dal d.lgs. n. 5/2003) alle controversie di propria competenza, in virtù dell’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005). Il rimettente dubitava che tale norma rispettasse i limiti della delega legislativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e degli artt. 15 e 16 della legge n. 273/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La norma imponeva il rito societario nelle controversie in materia di proprietà industriale senza che la delega lo prevedesse.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 nella parte in cui stabilisce l’applicazione del rito societario (d.lgs. n. 5/2003) alle controversie delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. La delega legislativa non prevedeva tale estensione e, alla data di emanazione del d.lgs. n. 30/2005, la delega per le sezioni specializzate (art. 16 l. n. 273/2002) era già scaduta.

Il principio

Il legislatore delegato non può eccedere i limiti della delega ricevuta dal Parlamento. L’art. 76 Cost. impone che i decreti legislativi siano adottati nei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega e nel termine da essa stabilito. L’uso di una delega scaduta o l’estensione ad ambiti non previsti dalla delega integra un vizio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Domande e risposte

Che cos’è il «rito societario»?

Il rito societario è un procedimento civile speciale, introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, caratterizzato da uno scambio di memorie scritte prima dell’udienza e da regole istruttorie particolari. È stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 40/2006 che ha reintrodotto il rito ordinario.

Che cosa è il vizio di eccesso di delega?

Si verifica quando il decreto legislativo disciplina materie o adotta soluzioni non contemplate dalla legge delega, oppure è emanato dopo la scadenza del termine fissato dal Parlamento. In entrambi i casi si viola l’art. 76 della Costituzione.

Cosa accade concretamente alle cause già pendenti secondo il rito societario?

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, le cause pendenti in materia di proprietà industriale non possono più essere trattate secondo il rito societario. Il giudice deve applicare il rito ordinario o il rito compatibile con la materia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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