Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 326/2007 – Trentuno ordinanze Palermo inappellabilità proscioglimento riunione

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    La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato con trentuno ordinanze sostanzialmente identiche questione sull’inappellabilità del PM per le sentenze di proscioglimento. La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti perché la sentenza n. 26/2007 ha già risolto la questione.

    Di cosa si tratta

    Trentuno procedimenti penali pendenti davanti alla Corte d’appello di Palermo avevano tutti lo stesso problema: il pubblico ministero aveva appellato sentenze di proscioglimento dibattimentali, ma la legge n. 46/2006 sembrava impedirlo. Con ordinanze di identico contenuto, il giudice aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo (trentuno ordinanze).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM.

    Il principio

    Quando più giudizi aventi lo stesso oggetto e lo stesso parametro pendono contemporaneamente dinanzi alla Corte, quest’ultima li riunisce per trattarli unitariamente; se sopravviene una sentenza che risolve la questione, i giudizi riuniti vengono definiti con restituzione degli atti.

    Domande e risposte

    Come mai trentuno ordinanze identiche dalla stessa corte?

    Perché la legge n. 46/2006 aveva bloccato tutti i processi di appello del PM in corso alla data della sua entrata in vigore. La Corte d’appello di Palermo ha sollevato la questione in ciascuno dei trentuno procedimenti pendenti.

    Cosa accade alla riunione dei giudizi quando gli atti vengono restituiti?

    I singoli procedimenti proseguono davanti al giudice rimettente, che li tratta separatamente alla luce della pronuncia sopravvenuta, potendo fare applicazione della norma ripristinata dall’illegittimità dichiarata.

    La riunione dei giudizi davanti alla Corte costituzionale è definitiva?

    No. La Corte riunisce i giudizi per la trattazione congiunta, ma una volta chiuso il procedimento (con sentenza, ordinanza o restituzione degli atti), i fascicoli tornano indipendenti davanti ai rispettivi giudici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2007 – Appello PM proscioglimento dibattimentale restituzione atti Palermo

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    Analoga alla n. 324/2007: la Corte d’appello di Palermo ha impugnato la legge n. 46/2006 sull’inappellabilità del PM per le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte restituisce gli atti perché la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella disciplina.

    Di cosa si tratta

    Un altro procedimento penale pendente davanti alla Corte d’appello di Palermo in cui il pubblico ministero aveva proposto appello avverso una sentenza di proscioglimento e si trovava di fronte alla nuova norma che glielo avrebbe impedito. La questione è sostanzialmente identica a quella decisa con l’ordinanza n. 324/2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge, nella parte in cui escludevano l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo, per le medesime ragioni dell’ordinanza n. 324/2007: la sentenza n. 26/2007 ha nel frattempo dichiarato l’illegittimità della norma censurata.

    Il principio

    La restituzione degli atti è la risposta processuale della Corte quando una sua pronuncia sopravvenuta incide direttamente sulla norma oggetto della questione pendente, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze simili ha emesso la Corte d’appello di Palermo?

    Diverse. Le ordinanze nn. 324, 325, 326, 327 e 328 del 2007 riguardano tutte questioni sollevate dalla stessa Corte d’appello di Palermo sulla legge n. 46/2006, in procedimenti penali diversi ma con lo stesso oggetto.

    Cosa succede ai processi dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente prende atto della sentenza n. 26/2007 e fa applicazione delle regole anteriori: il PM può quindi appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali.

    Qual è il significato sistematico della sentenza n. 26/2007?

    È la sentenza che ha dichiarato incostituzionale il cuore della riforma sull’inappellabilità del PM per le sentenze di proscioglimento, restituendo all’accusa il pieno potere di impugnare le assoluzioni in appello.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2007 – Inappellabilità PM dibattimentale Palermo restituzione atti

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    La Corte d’appello di Palermo impugna la legge n. 46/2006 che escludeva l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte restituisce gli atti: la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale quella norma.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. escludendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento. La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limitazione e della disposizione transitoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: art. 593 c.p.p. come modificato dall’art. 1 della l. n. 46/2006 e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Palermo.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Palermo. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento. Il rimettente deve valutare l’effetto di tale pronuncia sul giudizio pendente.

    Il principio

    Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma dopo la proposizione della questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione originaria sia ancora rilevante o sia già risolta dalla pronuncia sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra questo caso (n. 324) e la sentenza n. 320?

    La sentenza n. 320 riguardava il giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.) e ha dichiarato incostituzionale l’inappellabilità in quel rito. L’ordinanza n. 324 riguarda il rito dibattimentale ordinario (art. 593 c.p.p.) e, poiché la sentenza n. 26/2007 aveva già deciso quel profilo, restituisce gli atti.

    Cosa fa il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

    Rivaluta se la questione abbia ancora senso alla luce della sopravvenuta sentenza di illegittimità. Se la norma censurata è già stata eliminata dall’ordinamento, il processo può riprendere il suo corso.

    Perché la Corte ha emesso tante ordinanze simili sullo stesso tema?

    Perché numerosi giudici in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe sulla legge n. 46/2006 nei mesi precedenti le sentenze che l’hanno dichiarata incostituzionale. Ogni questione viene gestita separatamente.

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  • Corte cost. n. 323/2007 – Opposizione decreto penale udienza preliminare manifesta infondatezza

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    Il Tribunale di Fermo chiede se sia incostituzionale che l’imputato, opponendosi a un decreto penale di condanna, non possa scegliere il giudizio ordinario con udienza preliminare. La Corte dichiara la manifesta infondatezza: l’accesso diretto al giudizio immediato dopo l’opposizione è una scelta discrezionale non irragionevole del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale che consente al giudice di applicare una pena su richiesta del PM, senza dibattimento. L’imputato che vi si opponga viene automaticamente rinviato a giudizio immediato, senza udienza preliminare. Il rimettente riteneva che ciò ledesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: artt. 461, comma 3, e 464, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono all’imputato opponente di chiedere il giudizio ordinario con udienza preliminare. Parametri: artt. 3, 24 secondo comma e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Fermo.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. L’udienza preliminare non ha il carattere di garanzia processuale assoluta e indefettibile: il legislatore può escluderla in alcuni procedimenti speciali senza violare la Costituzione. Il procedimento per decreto penale e il successivo giudizio immediato in caso di opposizione sono una scelta processuale coerente con la struttura del rito speciale.

    Il principio

    L’udienza preliminare non è una garanzia costituzionalmente necessaria in ogni procedimento penale: il legislatore può disciplinare i riti speciali in modo da escluderla, a condizione che il diritto di difesa sia comunque garantito nelle forme del giudizio dibattimentale.

    Domande e risposte

    Cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del PM, condanna l’imputato a una pena pecuniaria per reati di minore gravità, senza celebrare il dibattimento. L’imputato può opporsi entro 15 giorni.

    Cosa accade dopo l’opposizione?

    Il decreto penale viene annullato e il processo prosegue con le forme del giudizio immediato o di uno dei riti speciali (patteggiamento, giudizio abbreviato). L’imputato non può chiedere di passare al giudizio ordinario con udienza preliminare.

    Perché la Corte ritiene non incostituzionale l’assenza dell’udienza preliminare?

    Perché il diritto di difesa dell’imputato è comunque garantito nel giudizio dibattimentale che segue; l’udienza preliminare è uno strumento processuale tra altri, non un presidio costituzionalmente necessario in ogni rito.

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  • Corte cost. n. 322/2007 – Ignoranza età vittima reati sessuali minore inammissibilità

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    Il GUP di Modena dubita che l’art. 609-sexies c.p. — che vieta all’imputato di invocare l’ignoranza dell’età della vittima nei reati sessuali su minori di 14 anni — violi il principio di colpevolezza ex art. 27 Cost. La Corte dichiara la questione inammissibile perché il rimettente non ha verificato la possibilità di interpretazione conforme.

    Di cosa si tratta

    L’art. 609-sexies c.p. (introdotto dalla l. n. 66/1996) stabilisce una presunzione assoluta: chi commette reati sessuali su un minore di 14 anni non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della vittima. Nel caso concreto, l’imputato sosteneva di essere stato indotto in errore dal minore, che si era dichiarato maggiorenne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 609-sexies del codice penale, nella parte in cui non consente all’agente di provare l’ignoranza incolpevole dell’età della persona offesa. Parametro: art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione (principio di colpevolezza e finalità rieducativa della pena). Rimettente: GUP del Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità. Il giudice rimettente ha censurato direttamente la norma senza valutare se essa fosse suscettibile di un’interpretazione conforme alla Costituzione, né ha esaminato l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul principio di colpevolezza in relazione alla possibilità di un’interpretazione adeguatrice.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma si presti a un’interpretazione conforme alla Costituzione; solo se tale interpretazione è esclusa la questione è ammissibile. Il difetto di questa verifica è causa di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 609-sexies c.p.?

    Stabilisce che, per i reati sessuali commessi in danno di minorenni di 14 anni, l’autore del fatto non può invocare a propria discolpa l’ignoranza dell’età della vittima. È una deroga al principio generale che l’errore di fatto esclude il dolo.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non decisa nel merito?

    Perché il rimettente non aveva valutato se la norma potesse essere interpretata in modo conforme alla Costituzione (ad esempio, richiedendo almeno un elemento di colpa sull’età). Solo dopo aver escluso tale possibilità si può sollevare la questione.

    Il principio di colpevolezza richiede sempre che l’agente conosca l’età della vittima?

    Secondo le sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988, l’art. 27, primo comma, Cost. esige un collegamento psichico tra l’agente e il «nucleo significativo o fondante della fattispecie». Se l’età è l’elemento che fonda il disvalore del fatto, occorre almeno la colpa in relazione ad essa.

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  • Corte cost. n. 321/2007 – Rito societario preclusioni istruttorie e replica attore

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    Nel rito societario (d.lgs. n. 5/2003), il convenuto poteva presentare istanza di fissazione dell’udienza anche dopo aver svolto ampie difese, impedendo all’attore di replicare. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 8, comma 2, lett. a) del decreto nella parte in cui non prevede il diritto di replica dell’attore in tali casi.

    Di cosa si tratta

    Nel processo societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, il convenuto che non proponesse domande riconvenzionali né sollevasse eccezioni d’ufficio poteva presentare istanza di fissazione dell’udienza, determinando la decadenza dell’attore dal diritto di modificare la domanda e formulare richieste istruttorie, anche quando il convenuto aveva introdotto nuovi fatti e prove.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 8, comma 2, lettera a) del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede il diritto di replica dell’attore quando il convenuto abbia svolto difese che amplino il thema decidendum. Parametri: artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Alba, Verbania, Avellino, Monza.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 5/2003 nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica dell’attore. La questione relativa alla lettera c) è dichiarata inammissibile per erronea individuazione della disposizione da censurare.

    Il principio

    Il principio di parità delle armi ex art. 111 Cost. impone che l’attore possa replicare alle difese del convenuto che ampliano il thema decidendum; una norma processuale che consenta al convenuto di determinare unilateralmente la decadenza dell’attore dal diritto di replica viola gli artt. 24 e 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il rito societario del d.lgs. n. 5/2003?

    È un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario e intermediazione finanziaria, caratterizzato da un procedimento scritto con scambio di memorie. È stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 5/2010.

    Perché la norma violava il diritto di difesa?

    Perché consentiva al convenuto di attivare le preclusioni istruttorie a danno dell’attore anche quando aveva introdotto nuove circostanze di fatto, documenti e prove, senza che l’attore potesse replicare a tali deduzioni.

    Qual è il «principio di parità delle armi» richiamato dalla Corte?

    È il principio, desumibile dall’art. 111, secondo comma, Cost., secondo cui nel processo entrambe le parti devono avere le medesime possibilità di presentare le proprie ragioni, produrre prove e replicare agli argomenti avversari.

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  • Corte cost. n. 320/2007 – Inappellabilità PM proscioglimento giudizio abbreviato incostituzionale

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    La legge n. 46/2006 aveva abolito il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. La Corte dichiara tale limitazione incostituzionale: il PM deve poter appellare le assoluzioni nel rito abbreviato.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva modificato il codice di procedura penale, escludendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, incluse quelle emesse al termine del giudizio abbreviato. La Corte militare di appello di Verona e altri giudici avevano sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 2 della legge n. 46/2006 nella parte in cui modifica l’art. 443 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato; art. 10 della stessa legge nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli già proposti. Parametri: artt. 3, 111 (commi 2 e 7) e 112 della Costituzione. Rimettente principale: Corte militare di appello di Verona.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale: (1) dell’art. 2 della l. n. 46/2006 nella parte in cui esclude che il PM possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato; (2) dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui dichiarava inammissibili gli appelli già proposti dal PM contro tali sentenze. La limitazione viola la parità delle parti ex art. 111 Cost. e il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

    Il principio

    La rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato nel giudizio abbreviato non può comportare la totale soppressione del potere di impugnazione del pubblico ministero quando la pretesa punitiva sia stata interamente disattesa: ciò lede la parità delle parti ex art. 111 Cost. e il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    È un rito speciale del processo penale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento accettando che il giudice decida allo stato degli atti. In caso di condanna beneficia di una riduzione della pena di un terzo.

    Perché la limitazione dell’appello del PM era incostituzionale nel giudizio abbreviato?

    Perché nel giudizio abbreviato il PM non aveva alcun potere di opporsi all’accesso al rito speciale da parte dell’imputato. Privarla anche del potere di appellare le assoluzioni significava azzerare completamente le prerogative dell’accusa.

    Cosa succedeva agli appelli già pendenti?

    La legge n. 46/2006 li dichiarava automaticamente inammissibili. La Corte ha dichiarato incostituzionale anche questa disposizione transitoria, nella parte riferita alle sentenze di proscioglimento da giudizio abbreviato.

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  • Corte cost. n. 319/2007 – Paternità naturale curatore speciale premorienza eredi

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    Il Tribunale di Milano chiede se l’art. 276 c.c., nella parte in cui non consente la nomina di un curatore speciale quando il presunto padre e tutti i suoi eredi siano morti, violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la scelta legislativa non è palesemente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Una figlia naturale riconosciuta cercava di far accertare giudizialmente la paternità di un uomo deceduto, del quale erano morti anche il figlio (erede diretto) e gli eredi degli eredi. Il Tribunale di Milano non poteva procedere per mancanza di soggetti legittimati passivi e chiedeva se si potesse nominare un curatore speciale come avviene per il disconoscimento di paternità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale per l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale in caso di premorienza sia del presunto padre sia degli eredi. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La diversità di disciplina tra disconoscimento di paternità (che prevede il curatore speciale: art. 247 c.c.) e dichiarazione giudiziale di paternità naturale (che non lo prevede) è giustificata dalla diversità strutturale delle due azioni e dagli effetti successori dell’accertamento di paternità sui terzi. La scelta legislativa non è palesemente irragionevole.

    Il principio

    La diversità di trattamento tra azione di disconoscimento di paternità e azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale è giustificata dalla diversa struttura e dai diversi effetti dei due istituti. Il legislatore può non estendere il curatore speciale all’azione di accertamento della paternità senza violare la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa accade quando muoiono il presunto padre e tutti i suoi eredi prima del giudizio di paternità?

    Secondo l’art. 276 c.c. come interpretato dalle Sezioni Unite (n. 21287/2005), l’azione non può essere proposta per mancanza di soggetti legittimati passivi. Questa sentenza conferma che non è incostituzionale non prevedere la nomina di un curatore speciale in tal caso.

    Perché per il disconoscimento di paternità è previsto il curatore speciale e non per la dichiarazione giudiziale?

    Perché le due azioni sono strutturalmente diverse: il disconoscimento riguarda un rapporto già costituito e non incide su posizioni ereditarie di terzi, mentre la dichiarazione giudiziale di paternità naturale crea ex novo diritti successori che possono pregiudicare terzi.

    Le Sezioni Unite avevano suggerito un intervento additivo della Corte: perché non è stato fatto?

    La Corte ha ritenuto che la questione non sia a «rima obbligata»: la soluzione non risulta costituzionalmente necessitata, restando nell’alveo della discrezionalità legislativa.

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  • Corte cost. n. 318/2007 – Indultino revoca misura alternativa restituzione atti

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    Il Magistrato di sorveglianza di Bari dubita che la legge sull’indultino (l. 207/2003) sia incostituzionale nella parte in cui non vieta la concessione della sospensione condizionata a chi ha già avuto una misura alternativa revocata per condotta colpevole. La Corte ordina la restituzione degli atti perché la sentenza n. 255/2006 ha modificato il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 207/2003 (cosiddetto «indultino») prevedeva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a due anni. Il Magistrato di sorveglianza di Bari si interrogava se fosse ragionevole consentire tale beneficio anche a condannati già colpiti dalla revoca di una misura alternativa per comportamento colpevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 1, comma 3, legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non esclude dalla sospensione condizionata chi ha avuto revocata una misura alternativa ex art. 51-ter ord. penit. per condotta colpevole. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Magistrato di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo la proposizione della questione, la Corte con sentenza n. 255/2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207/2003 nella parte in cui non permetteva al giudice di sorveglianza di negare il beneficio a chi non lo meritasse. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale sopravvenienza.

    Il principio

    Quando sopravviene una sentenza della Corte che modifica il quadro normativo rilevante per la questione pendente, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché valuti nuovamente se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indultino previsto dalla legge n. 207/2003?

    È la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a due anni, con un programma di reinserimento da seguire all’esterno del carcere.

    Perché gli atti sono stati restituiti e non decisa la questione?

    Perché la sentenza n. 255/2006 aveva già eliminato l’automatismo della concessione del beneficio, consentendo al giudice di negarlo. Il rimettente deve prima valutare se la questione originaria abbia ancora senso alla luce di questa modifica.

    Cosa prevede l’art. 27, comma 3, della Costituzione?

    Stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È il parametro invocato per sostenere che concedere l’indultino a chi ha già violato una misura alternativa contraddice la funzione rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 317/2007 – Patrocinio straniero irregolare diniego regolarizzazione

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    Il TAR Umbria dubita che la mancata previsione del patrocinio a spese dello Stato per lo straniero clandestino che impugna il diniego di regolarizzazione violi gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non estendono il beneficio a tale categoria.

    Di cosa si tratta

    Uno straniero clandestino aveva impugnato davanti al TAR Umbria il diniego di regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 222/2002 (sanatoria). Ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Ministero ne aveva poi chiesto la revoca perché l’art. 119 del T.U. spese di giustizia garantisce il beneficio solo allo straniero «regolarmente soggiornante».

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono il patrocinio a spese dello Stato per lo straniero non regolarmente soggiornante che impugni il diniego di regolarizzazione. Parametri: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Rimettente: TAR Umbria.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono che il trattamento ivi contemplato sia assicurato anche allo straniero non regolarmente soggiornante per i giudizi di impugnazione del diniego di regolarizzazione ai sensi della legge 9 ottobre 2002, n. 222. La Corte ritiene irragionevole escludere dal beneficio chi impugna il provvedimento presupposto all’espulsione, mentre l’art. 142 lo garantisce per il giudizio di espulsione.

    Il principio

    Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non tollera discriminazioni fondate sullo status civitatis; la mancata assistenza legale gratuita allo straniero che contesta il diniego di regolarizzazione è irragionevole perché il diniego è il presupposto diretto dell’espulsione, per la quale il patrocinio è già garantito.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo?

    Di regola il cittadino e lo straniero regolarmente soggiornante con reddito insufficiente, quando le loro ragioni non siano manifestamente infondate. Dopo questa sentenza, anche lo straniero in posizione irregolare che impugni il diniego di regolarizzazione.

    Perché la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità?

    Perché sarebbe irragionevole garantire il patrocinio per il giudizio contro l’espulsione (art. 142) ma negarlo per il giudizio contro il diniego di regolarizzazione, che è il provvedimento che direttamente determina la possibilità di espulsione.

    Cosa cambia praticamente?

    Lo straniero in posizione irregolare che impugni il diniego della sanatoria ex l. 222/2002 ha diritto all’assistenza legale gratuita, a prescindere dalla sua condizione di clandestinità al momento del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 316/2007 – Compensi curatore fallimentare e spese erario

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    La questione sollevata dal Tribunale di Roma è dichiarata manifestamente inammissibile perché formulata in modo alternativo e indeterminato: il giudice chiedeva l’illegittimità dell’art. 146, comma 3, lett. c) «ovvero» lett. d) del d.P.R. n. 115/2002, senza scegliere quale delle due norme impugnare. La Corte non può decidere quando il petitum è irrisolto.

    Di cosa si tratta

    In un fallimento senza attivo sufficiente, il curatore aveva prestato la propria opera senza ricevere compensi né il rimborso delle spese vive obbligatorie. Il Tribunale fallimentare di Roma ha chiesto alla Corte se fosse incostituzionale la norma sulle spese anticipate dall’Erario nella parte in cui non comprende i compensi del curatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma censurata: art. 146, comma 3, lettera c) «ovvero» lettera d) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude dalle spese anticipate dall’Erario i compensi e le spese del curatore fallimentare nelle procedure incapienti. Parametri: artt. 3 e 36 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Roma, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. La questione è formulata in forma «ancipite»: il rimettente non sceglie quale delle due norme impugnare (lettera c) oppure lettera d)), ma le indica in alternativa con «ovvero». Tale formulazione rende impossibile individuare il thema decidendum. La Corte rileva inoltre che la sentenza n. 174/2006 aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 146, comma 3, nella parte escludente i compensi al curatore.

    Il principio

    La questione formulata in termini di alternativa irrisolta tra due norme diverse è inammissibile per costante giurisprudenza della Corte, perché l’assoluta indeterminatezza del petitum preclude ogni possibilità di giudizio (ex plurimis, ord. n. 62/2007; n. 363/2005).

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non indicava con precisione quale norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, chiedendo alternativamente l’una o l’altra. La Corte non può scegliere al posto del giudice.

    Cosa succede al curatore di un fallimento senza fondi?

    Il problema era reale: il curatore rischiava di non essere retribuito né rimborsato delle spese. La sentenza n. 174/2006 aveva però già risolto la questione, dichiarando incostituzionale la norma nella parte escludente i compensi.

    Cosa si intende per questione «ancipite»?

    Una questione ancipite è quella in cui il rimettente formula il dubbio di costituzionalità in modo alternativo o contraddittorio, senza identificare con chiarezza la norma da scrutinare. È causa di inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato per la disparità di trattamento del curatore rispetto ad altri ausiliari retribuiti dall’Erario
    • Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto
  • Corte cost. n. 360/2007 – Condono fiscale soci società accertamento IRPEF

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’applicabilità del condono fiscale del 1994-1995 alle persone fisiche socie di società di persone che avevano definito con adesione i redditi sociali. La questione non era adeguatamente motivata in punto di rilevanza e presentava un’argomentazione contraddittoria.

    Di cosa si tratta

    Una contribuente, socia di una società in accomandita semplice, era stata raggiunta da un avviso di accertamento IRPEF per il 1993. L’Agenzia delle entrate le aveva imputato il maggior reddito da partecipazione alla società, che aveva definito con adesione i propri redditi sociali entro il 15 dicembre 1995 (condono previsto dal d.l. n. 564/1994). La contribuente sosteneva che la definizione agevolata del reddito sociale da parte della società avrebbe dovuto proteggere anche i soci dall’accertamento individuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 9-bis, comma 18, del d.l. n. 79/1997 (convertito dalla legge n. 140/1997) era censurato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in riferimento all’art. 24 della Costituzione. La norma era applicabile anche alle persone fisiche socie di società che avevano definito con adesione. Il rimettente riteneva che ciò pregiudicasse il diritto di difesa della contribuente, che si trovava esposta all’accertamento individuale nonostante la definizione societaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente aveva argomentato in modo contraddittorio: aveva sostenuto, da un lato, che la norma violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) se applicabile ai soci; dall’altro, che se non fosse applicabile creerebbe una disparità di trattamento tra soci a seconda della scelta della società. La Corte ha rilevato che il rimettente non aveva chiarito quale delle due interpretazioni della norma fosse quella che riteneva applicabile nel caso concreto, rendendo la questione inammissibile per insufficienza di motivazione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve identificare con precisione quale interpretazione della norma censurata ritenga applicabile nel caso concreto e motivare coerentemente il dubbio di costituzionalità con riferimento a quella specifica interpretazione. Una questione che prospetti in modo alternativo e contraddittorio due diverse interpretazioni della stessa norma, denunciandone la incostituzionalità in entrambi i casi, è inammissibile per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Come funzionava il condono fiscale del 1994-1995?

    Il d.l. n. 564/1994 (convertito dalla legge n. 656/1994) consentiva ai contribuenti di definire in via agevolata i propri redditi per alcuni anni fiscali, pagando un importo ridotto rispetto all’imposta teoricamente dovuta. Per le società di persone (come le S.a.s.), la definizione avveniva a livello della società, ma il reddito era poi imputato per trasparenza ai soci e tassato in capo a ciascuno di essi.

    Perché la socia era esposta all’accertamento individuale nonostante il condono della società?

    Perché la definizione agevolata operata dalla società non si estendeva automaticamente all’IRPEF individuale del socio sul reddito di partecipazione. L’Agenzia delle entrate sosteneva che il condono societario definisse il reddito della società ma non quello del singolo socio, che doveva autonomamente regolarizzare la propria posizione fiscale.

    Qual è il rapporto tra il reddito di una società di persone e quello dei soci?

    Le società di persone (S.n.c., S.a.s.) non pagano autonomamente le imposte sul reddito: il loro reddito viene “imputato per trasparenza” ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, e ciascun socio lo include nella propria dichiarazione dei redditi (IRPEF). Questa struttura creava incertezza sull’effetto del condono operato dalla società sulle posizioni fiscali individuali dei soci.

    Norme collegate