Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 162/2007 – Liste di attesa SSN e sanzioni Province autonome

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    La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento e delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro le norme della finanziaria 2006 su liste di attesa, sanzioni e Commissione sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Le norme statali di dettaglio sulla materia invadevano le competenze sanitarie autonomistiche garantite dagli statuti speciali.

    Di cosa si tratta

    La finanziaria 2006 aveva introdotto: il divieto di sospendere le prenotazioni delle prestazioni sanitarie (LEA), un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni di tale divieto, e una Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni con poteri di indirizzo e controllo. Le Province autonome e alcune Regioni ritenevano che queste norme invadessero le loro competenze in materia sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Province autonome di Bolzano e Trento, Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l’art. 1, commi 282, 283, 284 e 409 della legge n. 266/2005 in riferimento agli statuti speciali, alle norme di attuazione e agli artt. 117, 118 Cost., contestando norme di dettaglio e l’assenza di intese su organismi che incidono nelle loro competenze sanitarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che costituivano norme di dettaglio in materie di competenza delle Province autonome (formazione del personale sanitario, appropriatezza delle prestazioni, dispositivi medici) senza prevedere adeguate forme di partecipazione regionale/provinciale; ha invece ritenuto non fondate le censure sulle disposizioni che si limitavano a porre principi generali rientranti nei LEA.

    Il principio

    Nelle materie di competenza legislativa delle Province autonome a statuto speciale, lo Stato può intervenire solo con norme fondamentali di riforma economico-sociale o principi fondamentali; non con discipline di dettaglio che comprimano l’autonomia normativa e amministrativa provinciale senza prevedere meccanismi di raccordo con la Conferenza Stato-Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono i LEA e chi li stabilisce?

    I Livelli Essenziali di Assistenza sono le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini sul territorio nazionale. Sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Le Regioni e Province autonome non possono erogare prestazioni inferiori ai LEA.

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze sanitarie più ampie delle Regioni ordinarie?

    Sì. Il loro statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce loro competenza primaria in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria e ospedaliera, con il solo limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi fondamentali statali.

    Le sanzioni amministrative nelle materie regionali possono essere stabilite dallo Stato?

    Solo se si tratta di principi fondamentali e non di norme di dettaglio. Attribuire a una Commissione nazionale il potere di fissare i criteri per le sanzioni che le Regioni/Province devono poi applicare, senza prevedere intese, costituisce un’ingerenza statale in materia di competenza provinciale.

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  • Corte cost. n. 161/2007 – Fermo amministrativo veicoli e giurisdizione tributaria

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Sicilia sull’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 in tema di fermo tributario dei veicoli. Il TAR contestava che la giurisdizione sul fermo fosse del giudice ordinario (come stabilito dalle Sezioni Unite) anziché amministrativo, ma la Corte ha rilevato che la questione era divenuta irrilevante per effetto di una norma sopravvenuta che aveva attribuito la giurisdizione al giudice tributario.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva ricevuto un preavviso di fermo amministrativo di un veicolo da parte del concessionario della riscossione tributi. Aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, ma le Sezioni Unite della Cassazione avevano nel frattempo stabilito che su questi atti è competente il giudice ordinario, non quello amministrativo. Il TAR aveva sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, attribuisce al giudice ordinario (non a quello amministrativo) la giurisdizione sulle controversie relative al fermo tributario dei veicoli.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Dopo la proposizione della questione, l’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 aveva espressamente attribuito le controversie sul fermo fiscale al giudice tributario. Poiché la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), la norma sopravvenuta non modificava la fattispecie; ma soprattutto il giudice ordinario dispone di tutti gli strumenti per garantire la difesa del contribuente, inclusa la disapplicazione del fermo.

    Il principio

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) è garantito anche quando la giurisdizione su atti amministrativi è attribuita al giudice ordinario purché questi disponga di poteri idonei a tutelare la posizione del privato. L’attribuzione al giudice ordinario di controversie su atti di autotutela della PA non è incostituzionale se il rimedio giurisdizionale ordinario è effettivo.

    Domande e risposte

    A quale giudice rivolgersi contro un fermo di un veicolo per debiti tributari?

    Oggi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario (Commissioni tributarie / Corti di giustizia tributaria), come stabilito dal d.l. n. 223/2006. Occorre verificare la normativa vigente al momento del ricorso, poiché la disciplina del riparto di giurisdizione è cambiata più volte.

    Il fermo tributario è un provvedimento amministrativo o un atto esecutivo?

    La questione era controversa: le Sezioni Unite nel 2006 lo avevano qualificato come atto funzionale all’esecuzione forzata (diritto soggettivo), quindi di competenza del giudice ordinario. La tesi del TAR rimettente — natura autoritativa, interesse legittimo, giudice amministrativo — non ha trovato accoglimento.

    Il contribuente può opporsi al fermo senza un avvocato?

    Dipende dal valore della controversia e dal giudice competente. Davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, per controversie fino a 3.000 euro è possibile stare in giudizio personalmente; al di sopra occorre l’assistenza tecnica.

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  • Corte cost. n. 160/2007 – Contributo di solidarietà pensioni alte bis in idem

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 37 della finanziaria 2000 (contributo di solidarietà del 2% sulle pensioni superiori al massimale). La stessa questione, nel corso dello stesso grado di giudizio, era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 22/2003: riproporla senza innovare il quadro normativo o argomentativo configura un bis in idem inammissibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 37 della legge finanziaria 2000 aveva introdotto dal 1° gennaio 2000 e per tre anni un contributo di solidarietà del 2% sulla parte dei trattamenti pensionistici eccedente il massimale INPS. Alcuni magistrati della Corte dei conti in quiescenza avevano chiesto la restituzione di quanto trattenuto, contestando l’incostituzionalità della norma in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge n. 488/1999 in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., sostenendo che il contributo – privo di controprestazione – fosse irragionevole e violasse i principi di proporzionalità e adeguatezza della pensione.

    La decisione della Corte

    Ordinanza di manifesta inammissibilità. La medesima questione era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 22/2003 nello stesso grado di giudizio, con argomentazioni che il rimettente non poteva rimuovere. Riproporre la stessa questione – sebbene con parametri formalmente diversi ma censure sostanzialmente coincidenti – equivale a impugnare la precedente decisione della Corte, il che non è ammissibile.

    Il principio

    Nel corso dello stesso grado di giudizio, il giudice rimettente non può riproporre alla Corte una questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata o inammissibile, se non in termini sostanzialmente nuovi che poggiano su un quadro normativo o argomentativo diverso da quello valutato nella precedente pronuncia. La ripresentazione senza novità essenziali configura un bis in idem inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa è il contributo di solidarietà pensionistico?

    È una prestazione patrimoniale imposta per legge a carico dei pensionati con trattamenti molto elevati, finalizzata a contribuire agli oneri del sistema previdenziale. Non è un contributo previdenziale in senso stretto e non produce diritti soggettivi alla restituzione; si applica sulla quota di pensione eccedente una soglia fissata dalla legge.

    Un giudice può sollevare la stessa questione di incostituzionalità più volte?

    Sì, ma solo se il quadro normativo o argomentativo è sostanzialmente mutato rispetto alla pronuncia precedente. In caso contrario, la Corte dichiara la questione inammissibile per bis in idem, evitando che diventi uno strumento per «appellare» le sue decisioni.

    Il contributo di solidarietà viola il diritto alla pensione adeguata?

    La Corte ha ritenuto di no, fin dal 1995. Il prelievo si applica solo sulla parte eccedente il massimale: la pensione base rimane invariata e adeguata. Il sacrificio è limitato e giustificato da principi di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.

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  • Corte cost. n. 159/2007 – Trasferimento funzioni uffici metrici regione Sicilia

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Siciliana contro i commi 43 e 44 della finanziaria 2006, che avevano soppresso i trasferimenti statali per le funzioni degli ex uffici metrici passate alle Camere di commercio. La Regione non era titolare di quelle funzioni né aveva un interesse diretto a opporsi alla modifica, dato che le CCIAA operano come autonomie funzionali statali.

    Di cosa si tratta

    La riforma Bassanini degli anni ’90 aveva trasferito alle Camere di commercio le funzioni degli uffici metrici provinciali, con contestuale passaggio delle risorse finanziarie dallo Stato. La legge finanziaria 2006 aveva soppresso questi trasferimenti, stabilendo che le CCIAA si finanziassero con i propri proventi. La Regione Siciliana aveva impugnato questa modifica invocando la propria norma di attuazione statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 43 e 44, della legge n. 266/2005 in riferimento all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143/2001 (norma di attuazione statutaria), all’art. 43 dello Statuto speciale siciliano e all’art. 81, quarto comma, Cost., ritenendo che le norme impugnate modificassero una norma di attuazione statutaria senza seguire la procedura speciale.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse. Le funzioni degli uffici metrici erano state trasferite direttamente alle CCIAA, non alla Regione Siciliana. Per la Sicilia era in vigore una specifica norma di attuazione (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143/2001) che manteneva il trasferimento statale alle CCIAA siciliane: quella norma non era stata toccata dalle disposizioni impugnate, perciò mancava un interesse concreto della Regione a ricorrere.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale possono impugnare norme statali che ledono le loro competenze statutarie o le norme di attuazione che le riguardano direttamente. Tuttavia, se la norma impugnata incide su funzioni attribuite ad altri soggetti (le CCIAA) e la Regione dispone di una disciplina speciale che la tutela già, manca l’interesse concreto a ricorrere.

    Domande e risposte

    Cosa sono le norme di attuazione degli statuti speciali?

    Sono atti con forza di legge adottati con decreto legislativo attraverso una procedura speciale (commissione paritetica Stato-Regione), che disciplinano il concreto esercizio delle competenze della Regione a statuto speciale. Hanno forza sovraordinata rispetto alla legge ordinaria statale quando attuano effettivamente le previsioni statutarie.

    Le Camere di commercio sono enti regionali o statali?

    Sono enti pubblici a base associativa con autonomia funzionale, di norma ricondotti alla sfera statale quanto al regime delle loro funzioni. Non sono enti territoriali regionali, il che spiega perché la Regione non aveva titolo a impugnarle difese delle CCIAA.

    La Regione Siciliana era davvero più protetta delle altre sul punto?

    Sì. L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143/2001, norma di attuazione dello Statuto, prevedeva espressamente che alle CCIAA siciliane continuassero a essere trasferite risorse statali. Quella norma non era stata abrogata dalla finanziaria 2006, quindi la Regione era già garantita dall’ordinamento vigente.

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  • Corte cost. n. 158/2007 – Congedo straordinario retribuito al coniuge del disabile

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del Testo unico maternità/paternità nella parte in cui escludeva il coniuge convivente dal diritto al congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave. L’esclusione era irragionevole: il coniuge, tenuto agli stessi obblighi di assistenza dei genitori, non poteva essere trattato peggio di questi.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore dipendente aveva chiesto il congedo straordinario retribuito (fino a due anni, con indennità pari all’ultima retribuzione) per assistere la moglie con handicap grave. L’amministrazione scolastica glielo aveva negato: l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 riconosceva il diritto solo ai genitori del disabile (o, per sentenza n. 233/2005, ai fratelli e sorelle conviventi), non al coniuge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cuneo (giudice del lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., nella parte in cui non prevedeva il diritto del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. Il congedo è uno strumento di tutela del disabile e del suo nucleo familiare, non solo un istituto di tutela della maternità/paternità. Il coniuge convivente è tenuto per legge agli stessi obblighi di assistenza dei genitori; escluderlo dai benefici comportava un trattamento deteriore irragionevole e una minore tutela del diritto alla salute del disabile.

    Il principio

    L’istituto del congedo straordinario retribuito per assistenza a disabile grave risponde alla finalità di tutelare la salute psico-fisica del disabile e di garantirne il pieno inserimento nel nucleo familiare. Questa ratio impone che il diritto sia riconosciuto a tutti i familiari che abbiano obblighi legali di assistenza e convivano con il disabile, in applicazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, il coniuge convivente ha diritto al congedo straordinario retribuito?

    Sì. La sentenza ha esteso la norma al coniuge convivente del disabile grave, con effetto diretto sull’applicazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. L’INPS ha successivamente adeguato le proprie circolari alla pronuncia.

    Quanto dura il congedo straordinario per assistenza al disabile grave?

    Il periodo massimo è di due anni nell’arco della vita lavorativa, fruibili anche in modo frazionato. Durante il congedo si ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.

    Quali altri familiari possono beneficiare del congedo dopo le sentenze della Corte?

    Genitori, coniuge convivente (da questa sentenza), fratelli/sorelle conviventi (da sentenza n. 233/2005). La successiva giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato la platea: è opportuno verificare la normativa e le circolari INPS vigenti al momento della richiesta.

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  • Corte cost. n. 157/2007 – Indennità organi politici regionali e autonomia finanziaria

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, nella parte in cui imponeva alle Regioni una riduzione del 10% delle indennità dei loro organi politici. Lo Stato può fissare obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, ma non imporre minutamente le singole voci di spesa: quella norma violava l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva disposto la riduzione del 10% di tutte le indennità corrisposte ai titolari di cariche politiche, dai parlamentari nazionali agli amministratori locali. La Regione Campania aveva impugnato la norma nella parte relativa alle indennità dei propri organi politici, ritenendo che invadesse la propria competenza costituzionale a determinare quelle retribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 54 e 55, della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., contestando che lo Stato potesse imporre una riduzione percentuale puntuale delle indennità degli organi politici regionali, materia riservata allo statuto e alla legge regionale.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale: l’art. 1, comma 54, viola gli artt. 117 e 119 Cost. nella parte in cui riguarda i titolari degli organi politici regionali. La determinazione delle indennità regionali spetta alla legge regionale e allo statuto; lo Stato può porre principi di coordinamento della finanza pubblica ma non imporre singole voci di spesa con norma puntuale. Inammissibili le doglianze sul comma 55 (non impugnato il comma 53 correlato) e sugli artt. 114 e 118 Cost.

    Il principio

    La legge statale che persegue il coordinamento della finanza pubblica può fissare obiettivi (contenimento della spesa) e criteri generali, ma non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare: intervenire su una singola voce di spesa regionale con una percentuale precisa costituisce un’indebita invasione dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Quanto la legge statale può incidere sulle spese delle Regioni?

    Può porre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e obiettivi generali di riduzione della spesa. Non può invece disciplinare nel dettaglio singole voci di bilancio regionali, pena la violazione dell’autonomia finanziaria regionale.

    Chi determina le indennità degli eletti regionali?

    Lo statuto e la legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato. La legge statale può fissare tetti o principi generali, ma non imporre una riduzione percentuale puntuale su quella specifica voce di spesa.

    La riduzione valeva anche per i consiglieri comunali e provinciali?

    La questione riguardava solo gli organi politici regionali. Per i comuni e le province il sistema è diverso: le indennità sono disciplinate dal Testo unico enti locali (d.lgs. n. 267/2000) con decreto del Ministero dell’Interno, su cui la Regione non ha competenza.

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  • Corte cost. n. 156/2007 – Conguagli trasporto pubblico e retroattività regionale

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    La Corte ha dichiarato illegittima la norma della Regione Campania che riaprива il termine per determinare i conguagli dei contributi di esercizio all’ANM per il quadriennio 1994-1997, già scaduto e già oggetto di annullamento giudiziario. La riapertura retroattiva ledeva l’affidamento e il buon andamento: il legislatore regionale non può ripristinare situazioni definitivamente chiuse senza adeguata giustificazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva rifinanziato retroattivamente i conguagli dei contributi erogati all’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) per gli anni 1994-1997, riaprendo un termine già scaduto e già dichiarato perentorio da una sentenza del TAR Campania. Ciò aveva comportato il recupero di ingenti somme a carico dell’ANM, stravolgendone l’equilibrio finanziario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge regionale Campania n. 8/2004 e dell’art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5/1999 in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, dell’affidamento, del buon andamento e di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 8/2004 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il legislatore regionale non aveva adeguatamente valutato l’impatto della riapertura retroattiva su rapporti già definiti da circa dieci anni, rischiando di pregiudicare la stessa funzionalità del servizio pubblico di trasporto. La norma era manifestamente arbitraria e irragionevole.

    Il principio

    Il legislatore, anche regionale, può intervenire retroattivamente su rapporti giuridici in corso, ma deve rispettare i principi di ragionevolezza, affidamento e buon andamento. La reviviscenza di obbligazioni pregresse e di considerevole entità, senza adeguata valutazione degli interessi pubblici coinvolti e della capacità del debitore di farvi fronte, configura un eccesso di potere legislativo.

    Domande e risposte

    Può una legge regionale riaprire termini già scaduti per atti amministrativi?

    Sì, ma deve rispettare i limiti della ragionevolezza e non potrà ripristinare situazioni già definitivamente chiuse da decisioni giudiziarie passate in giudicato, né imporre oneri tali da compromettere la funzionalità di enti pubblici che erogano servizi essenziali.

    Il principio di affidamento nella coerenza dell’ordinamento ha rango costituzionale?

    Sì. La Corte lo ricava dall’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza): i soggetti possono fare ragionevole affidamento sulla stabilità delle situazioni giuridiche già definite; una legge che le capovolge arbitrariamente è incostituzionale per irragionevolezza.

    Qual è il rapporto tra buon andamento della PA e intervento legislativo retroattivo?

    L’art. 97 Cost. impone che l’azione pubblica sia efficiente e razionale. Una legge che impone all’amministrazione di recuperare crediti risalenti senza valutare la sostenibilità per i soggetti obbligati può ledere questo principio, specie quando il recupero metta a rischio la continuità del servizio pubblico.

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  • Corte cost. n. 155/2007 – Contestazione differita infrazioni stradali autovelox

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 201, comma 1-bis, lett. e), del Codice della strada, che consente di contestare in modo differito le infrazioni accertate tramite autovelox gestito dalla polizia stradale. La norma non viola né il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: la contestazione differita risponde a oggettive esigenze operative e la tutela giurisdizionale rimane integra.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, senza contestazione immediata. Aveva impugnato la sanzione davanti al Giudice di pace di San Pietro Vernotico, il quale aveva sollevato questione di costituzionalità ritenendo che l’omessa contestazione immediata violasse il diritto di difesa e creasse una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di San Pietro Vernotico ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente la contestazione differita delle infrazioni accertate tramite apparecchiature di rilevamento gestite dalla polizia stradale quando il veicolo non può essere fermato in tempo utile.

    La decisione della Corte

    Ordinanza di manifesta infondatezza, confermando il precedente costituito dall’ordinanza n. 307/2006 della stessa Corte. L’omissione della contestazione immediata di un’infrazione amministrativa non viola il diritto di difesa, che può essere esercitato integralmente nella fase giurisdizionale successiva all’ordinanza-ingiunzione. L’uso degli autovelox non è rimesso all’arbitrio dell’amministrazione ma è disciplinato per legge.

    Il principio

    La contestazione immediata di un’infrazione stradale è un principio generale ma non assoluto: ammette deroghe quando le caratteristiche della violazione o le circostanze di luogo e di tempo rendano impossibile fermare il veicolo in sicurezza. In questi casi la tutela del diritto di difesa è assicurata in sede giurisdizionale, dopo l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.

    Domande e risposte

    Posso fare ricorso contro una multa da autovelox anche senza contestazione immediata?

    Sì. La tutela giurisdizionale avviene dopo l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto: puoi presentare osservazioni scritte all’ufficio prefettizio e poi, se necessario, ricorrere al Giudice di pace o al Prefetto. La mancanza di contestazione in loco non preclude alcun rimedio.

    L’autovelox può essere usato ovunque senza autorizzazione?

    No. L’art. 4 del d.l. n. 121/2002 predetermina per legge i casi e le strade in cui è consentito l’impiego di apparecchiature di rilevamento a distanza. Al di fuori di quelle ipotesi è necessaria una valutazione del Prefetto sull’esistenza di condizioni oggettive che lo giustifichino.

    La disparità tra chi riceve la multa di persona e chi la riceve per posta è costituzionalmente illegittima?

    No, secondo la Corte. Le due situazioni non sono comparabili: nel secondo caso la contestazione immediata era oggettivamente impossibile, e la legge ha disciplinato la deroga proprio per garantire la sicurezza stradale senza creare arbitri dell’amministrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2007 – Osservatorio disagio giovanile legge finanziaria 2006

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni sollevate da Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro il comma 556 della legge finanziaria 2006 sull’Osservatorio per il disagio giovanile e il Fondo per le comunità giovanili. La norma era stata integralmente sostituita dalla finanziaria 2007 e non aveva mai avuto applicazione concreta.

    Di cosa si tratta

    Tre Regioni avevano impugnato il comma 556 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che istituiva un Osservatorio per il disagio giovanile e un Fondo per le comunità giovanili presso la Presidenza del Consiglio, senza prevedere intese con le Regioni. Le Regioni ritenevano violata la loro competenza in materia di tutela della salute e politiche sociali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 556, della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, contestando l’istituzione di un fondo settoriale senza ripartizione tra le Regioni e senza intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    La decisione della Corte

    Cessazione della materia del contendere. Il comma 556 era stato integralmente sostituito dal comma 1293 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006), che aveva ridisegnato l’Osservatorio e il Fondo prevedendo l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, l’Osservatorio non era mai stato istituito e il Fondo non era mai stato utilizzato: nessuna applicazione concreta della norma impugnata.

    Il principio

    Quando una norma impugnata in via principale viene integralmente sostituita da una norma successiva che elimina i profili di illegittimità contestati, e la norma originaria non ha ricevuto applicazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere: viene meno l’interesse a una pronuncia di illegittimità costituzionale su una disposizione ormai priva di effetti.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere» nei giudizi costituzionali?

    È una declaratoria con cui la Corte prende atto che il motivo del contendere è venuto meno: di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o sostituita in modo da soddisfare le doglianze del ricorrente, e non ha prodotto effetti permanenti da rimuovere.

    Quando lo Stato può istituire fondi settoriali nelle materie di competenza regionale?

    La giurisprudenza costituzionale ammette fondi settoriali statali nelle materie concorrenti solo se le modalità di distribuzione prevedono l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e se sono rispettati i criteri di sussidiarietà e leale collaborazione.

    Le Regioni hanno competenza sulla prevenzione delle tossicodipendenze?

    Sì, si tratta di materia che rientra principalmente nella tutela della salute e nelle politiche sociali, di competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato può porre solo principi fondamentali, non discipline puntuali di dettaglio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2007 – Riesame cautelare reale e fumus delicti

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Parma sull’art. 324 c.p.p. in tema di poteri del giudice del riesame dei sequestri preventivi. Il rimettente chiedeva in realtà alla Corte di reinterpretare un principio di diritto già vincolante per lui come giudice del rinvio, senza verificare se quella regula iuris consentisse già la verifica in concreto del fumus.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Parma, giudice del rinvio dopo una sentenza rescindente della Cassazione, dubitava che l’art. 324 c.p.p. — così come interpretato dalla Corte di cassazione — consentisse un controllo effettivo di legalità sul sequestro preventivo. La Cassazione aveva stabilito che il riesame deve limitarsi alla verifica dell’astratta configurabilità del reato, senza entrare nel merito concreto dell’accusa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 324 c.p.p. in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l’interpretazione vincolante della Cassazione, limita i poteri del tribunale del riesame in caso di impugnazione di un decreto di sequestro preventivo alla sola verifica astratta della configurabilità del reato, senza possibilità di verificare nel caso concreto il fumus delicti.

    La decisione della Corte

    Ordinanza di manifesta inammissibilità. La questione si risolveva in una richiesta impropria di reinterpretazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Il rimettente non aveva verificato se quel principio precludesse davvero la verifica concreta del fumus: in realtà il principio stesso ammette la rilevabilità ictu oculi del difetto di elemento soggettivo, e quindi non impedisce un controllo in concreto entro i limiti propri del riesame cautelare reale.

    Il principio

    Il giudice del rinvio che ritiene incostituzionale un principio di diritto vincolante deve prima verificare l’effettiva portata di quel principio e se sia possibile un’interpretazione conforme a Costituzione; solo se ciò è impossibile può rimettere la questione alla Corte. Riproporre la questione come richiesta di reinterpretazione del principio vincolante rende il ricorso inammissibile.

    Domande e risposte

    Quali poteri ha il tribunale del riesame sui sequestri preventivi?

    Può verificare il fumus commissi delicti (apparenza del reato) e il periculum in mora (rischio che la libera disponibilità della cosa aggravi o prolunghi le conseguenze del reato). Non può entrare nel merito concreto della fondatezza dell’accusa né anticipare la decisione sul merito dell’imputazione.

    Cosa significa «principio di diritto vincolante» per il giudice del rinvio?

    Quando la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato (art. 627, comma 3, c.p.p.). Non può discostarsene; se ritiene quel principio incostituzionale deve sollevare questione davanti alla Corte costituzionale, dopo aver verificato l’impossibilità di un’interpretazione adeguatrice.

    Il fumus delicti richiede la prova concreta del reato?

    No. Richiede solo un’apparenza di commissione del reato: un controllo più leggero rispetto alla gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari personali. Il giudice del riesame può però rilevare ictu oculi il difetto di elemento soggettivo quando sia manifesto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2007 – Insindacabilità senatore e critica politica locale

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    La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia contro il Senato, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore D’Ambrosio alla televisione locale sui presunti favori concessi alla Neuromed. Non vi era alcun atto parlamentare specifico cui riferire quelle dichiarazioni: il mandato politico generico non basta a creare il nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Un senatore aveva rilasciato interviste a un’emittente locale del Molise denunciando presunti illeciti contabili nella gestione di fondi regionali destinati alla Neuromed s.r.l. La società lo aveva convenuto in giudizio per risarcimento danni. Il Senato aveva ritenuto le dichiarazioni insindacabili ex art. 68 Cost. Il Tribunale civile di Isernia ha sollevato conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Isernia ha impugnato la deliberazione del Senato del 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19) che aveva qualificato come insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni televisive rese dal senatore Alfredo D’Ambrosio sulla gestione di fondi regionali a favore della Neuromed s.r.l.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Non esisteva alcun atto parlamentare tipico cui riferire le dichiarazioni extra moenia del senatore; la sola appartenenza al Parlamento e il generico esercizio del mandato politico non sono sufficienti a fondare la prerogativa dell’insindacabilità.

    Il principio

    La garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost. non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con una concreta e specifica attività svolta nella qualità di membro delle Camere. Non è sufficiente che le dichiarazioni riguardino argomenti di pubblico interesse o siano connesse alla più ampia attività politica del parlamentare.

    Domande e risposte

    Una denuncia politica generica è coperta dall’insindacabilità parlamentare?

    No. La Corte ha ribadito che occorre un’attività parlamentare specifica e tipica cui le dichiarazioni esterne si ricolleghino. Il semplice fatto di svolgere attività politica, anche se su temi di interesse pubblico, non crea il nesso funzionale richiesto.

    Quale ruolo ha la legge n. 140 del 2003 sull’art. 68 Cost.?

    La difesa del Senato aveva invocato l’art. 3 di quella legge per sostenere che la critica politica è di per sé insindacabile. La Corte ha respinto questa lettura: la norma non può espandere la garanzia costituzionale oltre i confini tracciati dall’art. 68 Cost. e dalla giurisprudenza costituzionale.

    Il danno a un’azienda privata è tutelabile anche se chi lo ha causato è un parlamentare?

    Sì, quando manca il nesso funzionale con l’attività parlamentare. In quel caso la valutazione sulla diffamatorietà delle dichiarazioni spetta al giudice comune, nel caso di specie al Tribunale civile di Isernia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2007 – Insindacabilità parlamentare e nesso funzionale

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    La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Raffaele Jannuzzi. Mancava il nesso funzionale con atti parlamentari: gli articoli pubblicati su «Panorama» non erano divulgativi di alcuna attività parlamentare. Spettava quindi alla magistratura giudicare.

    Di cosa si tratta

    Un senatore aveva scritto articoli su un settimanale nazionale accusando magistrati palermitani di aver condotto il processo Andreotti per finalità politiche. Il Senato aveva dichiarato le sue opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP di Milano ha contestato questa delibera, chiedendo alla Corte di stabilire se spettasse davvero al Senato quella valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il GIP del Tribunale di Milano ha impugnato la deliberazione del Senato del 23 luglio 2003 (Doc. IV-quater, n. 14) che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Jannuzzi in due articoli pubblicati su «Panorama» nei confronti di magistrati della Procura di Palermo, in asserita violazione dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle opinioni in questione e ha annullato la delibera. Le affermazioni contenute negli articoli non presentavano alcuna corrispondenza sostanziale con atti parlamentari tipici del senatore: mancava sia il legame temporale sia la sostanziale identità di contenuto tra dichiarazioni esterne e attività parlamentare.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro del Parlamento. Non basta il generico contesto politico: occorre una sostanziale identità di contenuto tra l’opinione espressa fuori sede e un atto parlamentare specifico, nonché un collegamento temporale con una funzione divulgativa.

    Domande e risposte

    Cosa significa «nesso funzionale» per l’insindacabilità parlamentare?

    È il collegamento tra un’opinione espressa fuori del Parlamento e un atto tipico compiuto nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Senza questo collegamento, la dichiarazione del parlamentare è soggetta al sindacato del giudice comune come quella di qualsiasi cittadino.

    Chi giudica se esiste il nesso funzionale?

    La Camera di appartenenza delibera dapprima sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. Se il giudice ritiene insussistente il nesso, può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia in via definitiva.

    Un articolo di giornale scritto da un parlamentare è sempre insindacabile?

    No. Lo è soltanto se il contenuto dell’articolo è sostanzialmente identico a opinioni già espresse in sede parlamentare e si configura come divulgazione esterna di quell’attività. Altrimenti si tratta di un’espressione protetta solo dai limiti generali della libertà di manifestazione del pensiero.

    Norme collegate