Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 414/2007 – Sede farmaceutica in deroga e ius superveniens regionale

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    Il TAR Veneto aveva impugnato due leggi regionali che istituivano farmacie in deroga ai criteri ordinari (demografico e topografico) nei Comuni di Eraclea e Valeggio sul Mincio. La Corte restituisce gli atti al TAR per valutare l’impatto di una sopravvenuta legge regionale di riordino del 2007 che ha abrogato le leggi censurate, rendendo necessaria una nuova verifica di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 29/2003 e la legge n. 30/2003 avevano istituito, in deroga ai criteri ordinari, due nuove sedi farmaceutiche: una nel Comune di Eraclea (località Ponte Crepaldo) e una nel Comune di Valeggio sul Mincio (località Salionze). Il TAR Veneto dubitava che tali leggi, nel creare farmacie con uno status «privilegiato» immune dalla pianificazione amministrativa ordinaria delle piante organiche, violassero i principi di uguaglianza e buon andamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 (articolo unico) della legge regionale Veneto n. 29/2003 e dell’art. 1 della legge regionale Veneto n. 30/2003, nelle parti in cui istituivano le sedi farmaceutiche in deroga.

    La decisione della Corte

    Nel corso del giudizio incidentale è sopravvenuta la legge della Regione Veneto n. 23/2007 (collegato alla legge finanziaria 2006), che ha abrogato le leggi regionali n. 29 e n. 30 del 2003 censurate. La Corte riunisce i giudizi, dichiara inammissibili gli interventi di Federfarma e Federfarma Veneto (portatori di interesse collettivo generico, non qualificato rispetto alle posizioni soggettive dei giudizi a quibus), e ordina la restituzione degli atti al TAR Veneto affinché rivaluti la rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte deve restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, senza che ciò pregiudichi la possibilità di una nuova rimessione ove la questione risulti ancora rilevante.

    Domande e risposte

    Come funziona il sistema di pianificazione delle farmacie in Italia?

    Il numero e la localizzazione delle farmacie sono determinati da criteri demografici (una farmacia ogni certo numero di abitanti) e topografici (distanza minima tra farmacie). Le piante organiche stabilite dalle Regioni fissano le sedi disponibili; deroghe a questi criteri sono eccezionali e devono essere giustificate.

    Perché il TAR dubitava della costituzionalità delle leggi regionali?

    Perché le leggi n. 29 e n. 30 del 2003 attribuivano alle farmacie istituite in deroga un regime privilegiato: non potevano essere interessate dalla revisione ordinaria della pianta organica. Ciò creava una disparità di trattamento rispetto alle altre farmacie e sembrava contrario al buon andamento dell’amministrazione.

    Cosa è la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    È un provvedimento con cui la Corte costituzionale, invece di decidere nel merito, restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti se — alla luce di una modifica normativa sopravvenuta — la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se sì, il giudice può sollevarla nuovamente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato per la disparità di status tra farmacie ordinarie e farmacie in deroga
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro evocato per la pianificazione delle piante organiche farmaceutiche
  • Corte cost. n. 413/2007 – Conflitto di attribuzioni riproposto dopo improcedibilità

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    La Corte di appello di Torino aveva riproposto un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati (delibera sull’insindacabilità dell’on. Benvenuto) già dichiarato improcedibile per inadempimento procedurale. La Corte dichiara inammissibile la riproposizione: una volta consumato il potere di agire, esso non può essere esercitato nuovamente.

    Di cosa si tratta

    Nel 2002 la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese dall’on. Giorgio Benvenuto durante un convegno a Torino nel 1998, nelle quali aveva definito il dottor Guido Berardo «un incompetente» e «un pericolo per i suoi clienti». La Corte di appello di Torino, in un giudizio civile per risarcimento danni, aveva sollevato conflitto di attribuzioni, dichiarato prima ammissibile (ord. n. 330/2005) e poi improcedibile (ord. n. 408/2006) per mancato deposito degli atti nei termini. La stessa Corte di appello aveva riproposto il conflitto nel 2007.

    La questione

    La Corte di appello di Torino – III sezione civile, con ricorso depositato il 23 marzo 2007, ha riproposto nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile con l’ordinanza n. 408/2006, sostenendo che la pronuncia di improcedibilità era dovuta a una «irregolarità procedurale» non imputabile all’attore, che non avrebbe potuto curarla direttamente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In fase di ammissibilità, essa verifica solo se esista la materia di un conflitto di propria competenza; tuttavia, nel farlo, non si discosta dal consolidato orientamento secondo cui «sussiste l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti». Una volta consumato il potere di agire a tutela delle proprie attribuzioni, esso non può essere esercitato nuovamente.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il potere di agire è consumato con la proposizione del ricorso: una pronuncia di improcedibilità per inosservanza di termini procedurali non consente la riproposizione del medesimo conflitto, poiché l’esigenza di certezza dei rapporti costituzionali impone che il giudizio sia concluso in tempi certi e non rimessi alla discrezione del potere ricorrente.

    Domande e risposte

    Cosa sono i conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Sono controversie tra poteri dello Stato (ad es. giudici e Parlamento) sulla delimitazione delle rispettive sfere di competenza costituzionale. Sono decisi dalla Corte costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953, con una fase preliminare di ammissibilità e una fase di merito.

    Perché la Corte aveva dichiarato improcedibile il primo conflitto?

    Perché la parte ricorrente non aveva depositato in cancelleria, entro il termine di 20 giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative, gli atti notificati alla Camera dei deputati. L’inadempimento di questo adempimento procedurale aveva determinato la dichiarazione di improcedibilità.

    La Corte ha valutato nel merito se le dichiarazioni di Benvenuto fossero insindacabili?

    No. La Corte non si è mai pronunciata nel merito del conflitto, avendo dichiarato prima ammissibile, poi improcedibile, poi inammissibile la riproposizione. Il merito — se le dichiarazioni costituissero o meno esercizio di funzioni parlamentari — non è mai stato esaminato dalla Corte costituzionale in questo procedimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 412/2007 – Patto di stabilità interno e autonomia finanziaria regionale

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    Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d’Aosta avevano impugnato gli artt. 30 e 34, comma 1, del d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani), che modificavano le regole del patto di stabilità interno per le Regioni. La Corte dichiara non fondate le questioni sulle due norme, confermando che la disciplina rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, e contestualmente estingue parte dei giudizi per rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006) ha riscritto con l’art. 30 le regole del patto di stabilità interno per le Regioni, sostituendo l’art. 1, comma 204, della legge finanziaria 2006. L’art. 34, comma 1, introduceva ulteriori vincoli alla spesa regionale. Le Regioni lamentavano la violazione dell’autonomia finanziaria garantita dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. e — per la Valle d’Aosta — anche delle norme dello statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d’Aosta hanno impugnato gli artt. 30 e 34, comma 1, del d.l. n. 223/2006 convertito in legge, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (e per la Valle d’Aosta anche agli artt. 116 Cost. e alle disposizioni dello statuto speciale).

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara estinto il giudizio sulla questione della Valle d’Aosta per rinuncia accettata dalla controparte; 2) dichiara cessata la materia del contendere su alcune disposizioni dell’art. 30 per la Regione Veneto; 3) dichiara non fondate le questioni sull’art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266/2005 come sostituito dall’art. 30 d.l. n. 223/2006, sollevate da Veneto e Toscana; 4) dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 1, d.l. n. 223/2006 sollevata dal Veneto. La disciplina del patto di stabilità interno rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Lo Stato ha competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica: può quindi imporre alle Regioni — anche a statuto ordinario — vincoli al saldo finanziario nell’ambito del patto di stabilità interno, purché tali vincoli lascino alle Regioni un margine di scelta sulle modalità di conseguimento degli obiettivi e non comprimano in modo irragionevole l’autonomia finanziaria regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patto di stabilità interno e a cosa serve?

    Il patto di stabilità interno è il complesso di regole che lo Stato impone alle Regioni e agli enti locali per contribuire al rispetto dei vincoli europei di bilancio (Patto di stabilità europeo). Fissa obiettivi annuali di saldo finanziario che gli enti devono rispettare, limitando la spesa o imponendo determinate modalità di finanziamento.

    Perché le Regioni ritenevano le norme incostituzionali?

    Le Regioni sostenevano che la disciplina statale comprimesse in modo eccessivo la loro autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) e violasse il riparto di competenze legislative (art. 117 Cost.), entrando nel merito delle scelte di bilancio regionali anziché limitarsi a fissare principi di coordinamento.

    Perché la Corte ha confermato la legittimità delle norme?

    Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente in cui lo Stato può fissare principi fondamentali vincolanti. La disciplina del patto di stabilità interno, pur incidendo sull’autonomia regionale, è funzionale al rispetto degli impegni europei e lascia alle Regioni spazi di scelta sufficienti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 411/2007 – Esdebitazione del fallito e applicazione temporale

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    Il Tribunale di Bolzano impugnava le norme sull’esdebitazione del fallito (art. 142 l. fall. come riformato nel 2006), lamentando l’irrazionale limitazione ai fallimenti chiusi dopo l’entrata in vigore della riforma. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il rimettente stesso riconosceva che le norme censurate non si applicavano ai fallimenti chiusi anteriormente alla riforma, quindi non erano applicabili nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    L’esdebitazione è l’istituto introdotto dalla riforma fallimentare del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) che consente al debitore persona fisica, dopo la chiusura del fallimento, di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, a determinate condizioni di meritevolezza. La riforma si applica solo ai fallimenti chiusi dopo la sua entrata in vigore, escludendo i fallimenti già chiusi in precedenza. Il Tribunale di Bolzano era chiamato a decidere su domande di esdebitazione presentate da imprenditori il cui fallimento era già stato chiuso prima della riforma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge n. 80/2005 e dell’art. 142 del r.d. n. 267/1942 come sostituito dall’art. 128 del d.lgs. n. 5/2006, nella parte in cui introduceva l’esdebitazione e ne limitava l’applicazione ai fallimenti chiusi dopo l’entrata in vigore della legge.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Lo stesso rimettente riconosceva espressamente che le norme censurate non si applicavano ai fallimenti chiusi prima della riforma, e che i casi oggetto del giudizio principale rientravano proprio in questa categoria. Non risultando applicabili nel giudizio a quo le norme impugnate, la questione è manifestamente inammissibile secondo costante giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente stesso riconosce che la norma censurata non si applica — per ragioni di diritto intertemporale — alla fattispecie oggetto del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’esdebitazione e a chi si applica?

    L’esdebitazione è il beneficio che consente al fallito persona fisica «meritevole» di essere liberato dai debiti residui non pagati dopo la chiusura del fallimento. Introdotta dalla riforma del 2006, si applica solo se il fallimento si chiude dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006.

    Qual era la disparità denunciata dal Tribunale di Bolzano?

    Il rimettente lamentava che il beneficio fosse riservato solo ai fallimenti chiusi dopo la riforma, escludendo irragionevolmente gli imprenditori il cui fallimento era stato chiuso in precedenza e che si trovavano comunque nella stessa situazione di impossibilità di pagare i debiti residui.

    Perché la Corte non ha potuto esaminare il merito?

    Perché le norme che avrebbero dovuto essere dichiarate incostituzionali erano, per ammissione dello stesso rimettente, inapplicabili ai casi concreti oggetto del giudizio. Se una norma non si applica al caso di specie, la questione della sua costituzionalità è irrilevante e quindi inammissibile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato per la disparità di trattamento tra falliti ante e post riforma
  • Corte cost. n. 410/2007 – Definizione agevolata liti fiscali e gradi di giudizio

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    La Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione sull’art. 16, comma 8, della legge finanziaria 2003 (definizione agevolata delle liti fiscali pendenti), lamentando la violazione del principio del giusto processo per mancanza di tre gradi di giudizio. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: la norma censurata disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), art. 16, comma 8, ha previsto una definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: il contribuente poteva estinguere la controversia con il versamento di una somma ridotta. La norma attribuisce la competenza a decidere sull’impugnazione del diniego di tale definizione al giudice già investito della lite fiscale pendente. La CTR del Lazio, in un giudizio di appello su una cartella IVA del 1989, lamentava che tale meccanismo violasse il diritto ad avere tre gradi di impugnazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002 in riferimento ai principi del giusto processo, lamentando la violazione di un «generale diritto a tre gradi di impugnativa» nei confronti degli atti accertativi tributari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il giudizio principale riguarda solo l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza sulla cartella IVA: non è in discussione l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, che è la fattispecie disciplinata dalla norma censurata. Lo stesso rimettente ammetteva che il giudizio a quo non aveva per oggetto l’impugnazione del diniego, quindi la norma non trovava applicazione nel caso concreto. La Corte aggiunge che, in ogni caso, la garanzia del doppio grado di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.

    Il principio

    Il giusto processo costituzionale non garantisce in via generale tre gradi di giudizio nel merito; il legislatore può legittimamente concentrare in unico grado la cognizione di determinate controversie, incluse quelle sull’impugnazione del diniego di definizione agevolata di liti fiscali, senza per ciò solo violare l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti?

    Era un istituto introdotto dalla legge finanziaria 2003 che permetteva al contribuente con una lite fiscale in corso di estinguerla versando una somma ridotta rispetto al tributo contestato, ottenendo così la chiusura definitiva della controversia.

    Perché la questione era irrilevante nel giudizio principale?

    Perché il giudizio a quo riguardava l’appello su una cartella IVA del 1989, non l’impugnazione del diniego di definizione agevolata. La norma censurata disciplina questo secondo tipo di controversia: lo stesso rimettente lo ammetteva, rendendo così evidente che la norma non si applicava nel caso concreto.

    Esiste un diritto costituzionale ad avere sempre tre gradi di giudizio in materia tributaria?

    No. La Corte ha costantemente affermato che il doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata: il legislatore può prevedere, senza violare la Costituzione, che in determinati ambiti la cognizione sia concentrata in un unico grado.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 409/2007 – Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata

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    Più tribunali avevano impugnato l’art. 69, quarto comma, c.p. modificato dalla legge n. 251/2005 (legge ex-Cirielli), che vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata. La Corte dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili: i rimettenti non avevano verificato se la recidiva reiterata potesse essere discrezionalmente esclusa dal giudice, il che avrebbe reso le questioni irrilevanti.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 ha modificato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, vietando al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (chi ha già subito due o più condanne per delitti non colposi). Questo «automatismo» impedisce al giudice di ridurre la pena al di sotto della soglia determinata dalla recidiva, anche quando le attenuanti — come la minima partecipazione o la provocazione — sarebbero obiettivamente preponderanti. I giudizi riuniti riguardano imputati per reati vari (tra cui detenzione di stupefacenti) con precedenti penali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ravenna, il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Perugia e il GIP del Tribunale di Modena hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. come modificato dall’art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili, richiamando la propria sentenza n. 192 del 2007. I rimettenti avevano presupposto — in modo per lo più implicito e senza dimostrarlo — che la recidiva reiterata fosse divenuta obbligatoria con la legge n. 251/2005, ovvero che, anche se facoltativa, non potesse essere esclusa dal giudice per neutralizzare l’automatismo. Invece la giurisprudenza, inclusa quella della Cassazione nelle sue pronunce più recenti, aveva già ritenuto che la recidiva reiterata potesse essere discrezionalmente esclusa dal giudice: se così fosse nel caso concreto, la questione non sarebbe rilevante.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale su una norma che introduce un automatismo sanzionatorio, il giudice rimettente deve verificare se esista una soluzione interpretativa — come la facoltatività della recidiva — che consenta di superare il dubbio di costituzionalità o lo renda irrilevante nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 69, quarto comma, c.p. nella versione modificata dalla legge n. 251/2005?

    Stabilisce che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le attenuanti non possono mai essere dichiarate prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Quindi il giudice non può ridurre la pena al di sotto di quella risultante dalla recidiva, anche se le attenuanti fossero numerose e significative.

    Perché i tribunali rimettenti ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché introduceva un automatismo sanzionatorio irragionevole: la pena dipendeva meccanicamente dal fatto di avere due precedenti, senza che il giudice potesse valutare la concreta pericolosità del reo, la natura delle attenuanti e le caratteristiche del nuovo reato. Questo appariva in contrasto con il principio di individualizzazione della pena e con la funzione rieducativa.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché i rimettenti non avevano verificato se la recidiva reiterata fosse applicazione obbligatoria o facoltativa nel caso concreto. Se il giudice può discrezionalmente escluderla, l’automatismo scompare e la questione di costituzionalità diventa irrilevante o superabile in via interpretativa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato contro l’automatismo sanzionatorio
    • Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro evocato per l’impossibilità di individualizzare la sanzione
  • Corte cost. n. 408/2007 – Notifica alla persona offesa straniera residente all’estero

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    Il Tribunale di Velletri chiedeva che l’invito alla persona offesa straniera residente all’estero — a dichiarare domicilio in Italia — contenesse, a pena di nullità, la sommaria enunciazione del fatto-reato. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: in parte per inconferenza rispetto al caso concreto, in parte per motivazione insufficiente sulla rilevanza stessa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 154, comma 1, c.p.p. disciplina l’invito rivolto alla persona offesa dal reato, residente o dimorante all’estero, a dichiarare o eleggere domicilio in Italia ai fini delle notificazioni. Il Tribunale di Velletri, in un processo per omicidio colposo (art. 589 c.p.) con quattro persone offese di nazionalità rumena, riteneva che l’invito non permettesse ai destinatari di capire per quale reato si procedesse, violando il loro diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Velletri – sezione distaccata di Albano Laziale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede — a pena di nullità, ove il destinatario sia straniero — la sommaria enunciazione del fatto-reato e degli articoli di legge violati nell’invito a dichiarare domicilio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza su entrambi i profili richiesti. Riguardo all’indicazione degli articoli di legge: nel caso concreto l’invito conteneva già il richiamo all’art. 589 c.p., quindi la questione era priva di rilevanza. Riguardo alla sommaria enunciazione del fatto-reato: la motivazione sulla rilevanza era del tutto insufficiente, non essendo specificato se le persone offese avessero eletto domicilio, se avessero subito pregiudizi e se fossero comparse in dibattimento.

    Il principio

    La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere dimostrata concretamente con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio principale; non è sufficiente un’argomentazione astratta quando il giudice rimettente non descrive le conseguenze pratiche che la pretesa carenza normativa ha prodotto nel caso specifico.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 154 c.p.p. sull’invito alla persona offesa all’estero?

    La norma impone di inviare alla persona offesa residente o dimorante all’estero un invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio italiano per ricevere le notificazioni. In assenza di risposta, le notificazioni successive vengono effettuate presso la cancelleria del giudice.

    Qual era la lacuna denunciata dal rimettente?

    L’art. 154 c.p.p. non prescrive alcun contenuto minimo dell’invito: a differenza delle notificazioni all’imputato all’estero (art. 169 c.p.p.), non è richiesto che l’atto indichi l’oggetto del procedimento. Il rimettente riteneva che questo lasciasse la persona offesa straniera all’oscuro del reato per cui si procedeva.

    Perché la questione era inammissibile?

    Per due ragioni distinte: quanto all’indicazione della norma penale, nel caso di specie era già presente nell’invito, quindi la questione era priva di rilevanza pratica. Quanto alla descrizione del fatto-reato, il rimettente non aveva spiegato quale danno concreto le persone offese avessero subito dall’assenza di tale indicazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 407/2007 – Estinzione del reato da decreto penale non opposto

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    Il GIP del Tribunale di Grosseto chiedeva di estendere al decreto penale di condanna non opposto il limite all’effetto estintivo del reato già previsto per il «patteggiamento»: l’essersi il condannato volontariamente sottratto all’esecuzione della pena. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile perché la pronuncia additiva richiesta violerebbe il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 460, comma 5, del codice di procedura penale prevede che, se un decreto penale di condanna diviene esecutivo e non risultano altre condanne a carico del medesimo soggetto, il reato si estingue. L’art. 136 delle norme di attuazione del c.p.p. limita lo stesso effetto estintivo per il «patteggiamento» al caso in cui il condannato non si sia volontariamente sottratto all’esecuzione. Il GIP di Grosseto riteneva irragionevole che questa limitazione non valesse anche per il decreto penale, consentendo a chi non ha pagato la multa di giovarsi ugualmente dell’estinzione del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, c.p.p. e 136 disp. att. c.p.p., nella parte in cui non prevedono, quale limite all’effetto estintivo del decreto penale non opposto, l’essersi il condannato volontariamente sottratto all’esecuzione della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La pronuncia additiva richiesta avrebbe carattere di norma sostanziale sfavorevole: introducendo per il decreto penale un limite all’estinzione del reato, si inciderebbe in peius sulla punibilità di chi ha già subito un decreto penale divenuto esecutivo. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la pronuncia additiva richiesta al fine di eliminare una disparità di trattamento comporterebbe l’introduzione, con effetto retroattivo, di una norma penale sostanziale di sfavore per il condannato, in violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge penale più severa.

    Domande e risposte

    Che cos’è il decreto penale di condanna e qual è il suo effetto estintivo?

    Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, senza udienza, che infligge una pena pecuniaria. Se diviene definitivo per mancata opposizione e non risultano altre condanne, il reato si estingue: l’iscrizione nel casellario viene cancellata e non restano conseguenze penali.

    Qual era la differenza rispetto al «patteggiamento» contestata dal rimettente?

    Nel «patteggiamento», l’art. 136 disp. att. c.p.p. prevede che l’estinzione del reato non si produca se il condannato si è volontariamente sottratto all’esecuzione della pena. Per il decreto penale questa limitazione non esiste: chi non paga la multa può comunque beneficiare dell’effetto estintivo.

    Perché la Corte non ha potuto correggere questa disparità?

    Perché il rimedio richiesto — estendere il limite anche al decreto penale — avrebbe natura di norma penale sostanziale sfavorevole applicabile retroattivamente. La Costituzione (art. 25, comma 2) vieta di introdurre con effetto retroattivo norme penali più severe: la Corte non può farlo neppure attraverso una sentenza additiva.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra decreto penale e patteggiamento
    • Art. 25 della Costituzione — irretroattività della legge penale sfavorevole, ostacolo alla pronuncia additiva richiesta
  • Corte cost. n. 406/2007 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e giurisdizione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Puglia sugli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971, che disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza, sostenendo di non avere giurisdizione ma di poter comunque sollevare la questione: argomento ritenuto privo di idonea argomentazione.

    Di cosa si tratta

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce gli atti impugnabili e il principio di alternatività tra i due rimedi; l’art. 10 disciplina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Il TAR Puglia aveva sollevato questioni di costituzionalità su entrambe le norme, pur ritenendo di non avere giurisdizione sulla controversia — che riguardava l’inquadramento di un dipendente AUSL, materia devoluta al giudice ordinario dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia – sede di Bari ha sollevato: in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; in via subordinata, questione sull’art. 10, commi 1 e 2, dello stesso decreto in riferimento all’art. 25 Cost. Il giudice rimettente sosteneva che la «regressione» del procedimento alla fase amministrativa contenziosa avrebbe sottratto definitivamente la controversia alla cognizione del giudice ordinario, fondando così la rilevanza della questione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni per insufficienza della motivazione sulla rilevanza. Il TAR affermava la sicura insussistenza della propria giurisdizione, ma pretendeva di fondare proprio su tale mancanza di giurisdizione la rilevanza delle questioni sollevate: tale assunto non era sorretto da alcuna idonea argomentazione, così rendendo insufficiente la motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Un giudice rimettente che afferma la propria mancanza di giurisdizione non può fondare la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la questione stessa riguardi proprio i meccanismi che determinerebbero tale difetto di giurisdizione, senza fornire un’adeguata argomentazione sul punto.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale?

    Il d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che il privato può scegliere tra ricorrere straordinariamente al Presidente della Repubblica oppure adire il giudice amministrativo: le due vie sono alternative, quindi chi sceglie una non può più percorrere l’altra.

    Cosa succede quando il ricorso straordinario viene «trasposto» in sede giurisdizionale?

    L’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 consente alla controparte che si opponga di trasportare la controversia davanti al giudice amministrativo. In questo caso il rimettente si trovava a giudicare proprio in tale sede di trasposizione.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

    Perché la motivazione sulla rilevanza era insufficiente: il TAR sosteneva di non avere giurisdizione ma non spiegava in modo convincente come questa circostanza rendesse rilevante — piuttosto che irrilevante — la questione di costituzionalità sollevata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato per la questione sull’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro evocato per la questione sull’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
    • Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, parametro evocato per la questione sull’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
  • Corte cost. n. 405/2007 – Spese lite soccombenza avvocato negligente parte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Torino sugli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile. Il rimettente chiedeva di poter porre le spese processuali a carico dell’avvocato che, per propria negligenza, aveva proposto tardivamente l’appello, causando la soccombenza della parte. La Corte ha ritenuto la questione priva di fondamento.

    Di cosa si tratta

    Nel caso di specie, l’appello era stato proposto tardivamente per una intempestiva, negligente condotta del difensore. La parte assistita era quindi risultata soccombente, con condanna alle spese del giudizio di secondo grado. La Corte d’appello di Torino aveva dubitato della costituzionalità della regola che pone le spese a carico della parte soccombente — e non del suo avvocato — anche quando la soccombenza è imputabile esclusivamente alla condotta negligente del legale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che le spese di lite vadano poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla negligenza del legale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le norme sulla condanna alle spese regolano il rapporto processuale tra le parti, non quello tra cliente e avvocato. La parte soccombente può rivalersi sul proprio avvocato negligente attraverso l’azione di responsabilità professionale, che costituisce il rimedio specifico previsto dall’ordinamento.

    Il principio

    Le regole processuali sulla condanna alle spese (artt. 82 e 91 c.p.c.) non violano i principi di uguaglianza e di difesa: la parte che subisce spese a causa della negligenza del proprio avvocato dispone dello strumento della responsabilità professionale per il risarcimento del danno, che è il rimedio proprio per questo tipo di pregiudizio.

    Domande e risposte

    Posso chiedere all’avvocato di rimborsarmi le spese processuali se ha sbagliato?

    Sì: se la soccombenza è imputabile a una condotta negligente del legale, è possibile agire per responsabilità professionale ex artt. 1176 e 2236 del codice civile. Occorre dimostrare il nesso causale tra la condotta del difensore e il danno subito (spese e perdita della causa).

    Il giudice può condannare l’avvocato al pagamento delle spese di lite?

    In via ordinaria no: l’art. 91 c.p.c. prevede che le spese siano poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, l’art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice di condannare al pagamento di una somma equitativa la parte che abbia agito in mala fede o con colpa grave; in casi estremi, il difensore può rispondere ai sensi dell’art. 89 c.p.c. per espressioni offensive.

    Qual è il termine per proporre l’appello civile?

    Il termine ordinario per proporre appello è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, o di sei mesi dalla pubblicazione se la sentenza non è stata notificata. Il mancato rispetto di questi termini determina la decadenza dall’impugnazione e, di conseguenza, la soccombenza della parte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 404/2007 – Riforma diritto societario delega legislativa procedimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 12 della legge n. 366 del 2001 (delega per la riforma del diritto societario) e, in via derivata, sugli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003 (rito societario). Il rimettente contestava la legge delega per l’assenza di principi e criteri direttivi sufficienti per il rito ordinario societario di primo grado.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 366 del 2001 ha delegato il Governo a riformare il diritto societario e le procedure in materia. Il d.lgs. n. 5 del 2003 ha introdotto un rito speciale per le controversie societarie, bancarie e finanziarie. Il Tribunale di Napoli, chiamato a giudicare su una controversia relativa a un contratto di intermediazione finanziaria, ha dubitato che la legge delega contenesse sufficienti criteri direttivi per il rito di primo grado ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non indica principi e criteri direttivi sufficienti per il rito ordinario societario di primo grado, e «per derivazione» degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non ha adeguatamente dimostrato la rilevanza delle censure nel giudizio a quo né ha motivato sufficientemente i profili di violazione dell’art. 76 Cost. in relazione alla specifica norma del rito societario applicata nel caso concreto.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale proposta «per derivazione» richiede che il rimettente dimostri specificamente il nesso causale tra il vizio della legge delega e il vizio del decreto delegato applicato nel giudizio a quo. Non è sufficiente una censura in astratto della legge delega se non si indica quale specifico articolo del decreto delegato ne sia affetto.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. prevede che l’esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo solo con indicazione dei principi e criteri direttivi e per un tempo limitato. Un decreto legislativo che ecceda dalla delega o che sia adottato senza adeguati criteri è incostituzionale per violazione dell’art. 76.

    Il rito societario del d.lgs. n. 5/2003 è ancora in vigore?

    No: il rito societario speciale (d.lgs. n. 5/2003) è stato abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2011 (riforma dei riti civili). Le controversie societarie, bancarie e finanziarie sono ora trattate secondo il rito ordinario o il rito sommario di cognizione.

    Cosa significa censura «per derivazione»?

    Una censura «per derivazione» indica che il vizio di incostituzionalità del decreto delegato discende direttamente dal vizio della legge delega: se la delega è illegittima per assenza di principi direttivi, anche il decreto adottato in forza di essa sarebbe incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 403/2007 – Conciliazione obbligatoria tutela cautelare telecomunicazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, che impone il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’AGCOM prima di poter proporre ricorso in sede giurisdizionale per le controversie nel settore delle telecomunicazioni. La Corte ha chiarito che tale disposizione non preclude la tutela cautelare urgente: l’obbligo di conciliazione si «arresta» di fronte all’istanza cautelare.

    Di cosa si tratta

    La legge istitutiva dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) prevede che, per le controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, non possa proporsi ricorso giurisdizionale prima di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Un privato che aveva chiesto in via d’urgenza l’attivazione di una linea telefonica fissa aveva agito ex art. 700 c.p.c. senza aver tentato la conciliazione. Il Tribunale di Pisa aveva dubitato della compatibilità dell’obbligo con il diritto alla tutela cautelare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento all’art. 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe anche la tutela cautelare fino al completamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, chiarendo che la norma deve essere interpretata nel senso che l’obbligo di conciliazione «si arresta» di fronte all’istanza cautelare. La strumentalità della tutela cautelare rispetto alla effettività della giurisdizione esige che il filtro conciliativo non possa bloccare l’accesso urgente al giudice.

    Il principio

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione non può precludere la tutela cautelare: per i procedimenti cautelari, l’esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto all’effettività della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’AGCOM?

    Prima di ricorrere al giudice ordinario per controversie con operatori di telefonia o internet, l’utente deve presentare un’istanza di conciliazione all’AGCOM o a un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) abilitato. Il tentativo deve concludersi entro 30 giorni, trascorsi i quali l’azione giudiziaria può essere proposta.

    La regola vale anche per i procedimenti d’urgenza?

    No: dopo questa sentenza è chiarito che la tutela cautelare (art. 700 c.p.c. o altro provvedimento urgente) può essere richiesta al giudice anche senza aver prima tentato la conciliazione. L’urgenza prevale sull’obbligo procedurale di filtro stragiudiziale.

    Come posso fare conciliazione con Telecom/TIM o altro operatore?

    L’utente può presentare reclamo all’operatore e, in caso di esito negativo, attivare la procedura di conciliazione presso il Corecom regionale (Co.re.com.) o un organismo ADR riconosciuto dall’AGCOM. La procedura è gratuita o a basso costo e si svolge tipicamente in via telematica.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.