Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 213/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 213 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte d’assise d’appello di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui «preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 212/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 212 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte militare d. La questione riguarda dell’art. 593 del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte militare d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuor

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593 del codice di procedura penale. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 Cost., art. 111 Cost., art. 112 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte militare d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 211 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte militare d. La questione riguarda dell’art. 593 del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che con cinque ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte militare d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possi

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593 del codice di procedura penale. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 Cost., art. 111 Cost., art. 112 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte militare d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministe

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2007 – Finanziaria 2006 fondazioni bancarie patrimonio vincolato

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    Con sentenza n. 240 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 1, comma 276, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — fondazioni bancarie e vincoli patrimoniali. La questione è stata definita con esito: questioni parzialmente accolte.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Province autonome di Trento e Bolzano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 1, comma 276, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — fondazioni bancarie e vincoli patrimoniali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 276, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — fondazioni bancarie e vincoli patrimoniali. Parametri costituzionali invocati: art. 117, art. 118. Giudice rimettente: Province autonome di Trento e Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

    riuniti i giudizi,

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quat

    Il principio

    La Corte ha accolto in parte le questioni sollevate, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni e respingendo le altre censure.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha accolto in parte le censure, dichiarando illegittime alcune disposizioni e confermando la validità di altre.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 117, art. 118 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Province autonome di Trento e Bolzano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2007 – Emergenza rifiuti Campania competenze province autonome

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    Con sentenza n. 239 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome. La questione è stata definita con esito: questione non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Province autonome di Trento e Bolzano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome. Parametri costituzionali invocati: art. 117. Giudice rimettente: Province autonome di Trento e Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa – in riferimento all’art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di a

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha esaminato la censura nel merito e l’ha ritenuta infondata: la norma impugnata non viola la Costituzione.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 117 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Province autonome di Trento e Bolzano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2007 – Autonomia locale Friuli Venezia Giulia riparto competenze

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    Con sentenza n. 238 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali). La questione è stata definita con esito: questioni in parte fondate e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali). Parametri costituzionali invocati: art. 117, art. 118, art. 119. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all’art. 123, quarto comma, della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
    dichiara inammissibili

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha accolto alcune delle censure sollevate, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni incompatibili con la Costituzione, e ha respinto le altre.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 117, art. 118, art. 119 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Presidente del Consiglio dei ministri. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2007 – Emergenza rifiuti Campania estinzione giudizi pendenti

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    Con sentenza n. 237 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi. La questione è stata definita con esito: questioni non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunali amministrativi regionali nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24, art. 25 e altri. Giudice rimettente: Tribunali amministrativi regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
    dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
    straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
    regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21,
    sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125
    Cost., e all’art. 23 del regio decreto legislativo 15
    maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
    statuto della Regione siciliana), convertito dalla

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate: la norma impugnata non viola la Costituzione.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24, art. 25 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunali amministrativi regionali. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2007 – Insindacabilità parlamentare opinioni Berlusconi conflitto poteri

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    Con sentenza n. 236 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi. La questione è stata definita con esito: inammissibile (conflitto tra poteri).

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Corte d’Appello di Milano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi. Parametri costituzionali invocati: art. 68. Giudice rimettente: Corte d’Appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Sabino CASSESE, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri è stato dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti necessari.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 68 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Corte d’Appello di Milano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2007 – Immunità consiglieri regionali insindacabilità dichiarazioni

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    Con sentenza n. 235 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto in Consiglio regionale — conflitto tra enti. La questione è stata definita con esito: inammissibile (conflitto tra enti).

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di un conflitto di attribuzioni tra Regione Veneto. Il giudizio riguarda la delimitazione delle sfere di competenza degli organi coinvolti secondo il riparto previsto dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto in Consiglio regionale — conflitto tra enti. Parametri costituzionali invocati: art. 122. Giudice rimettente: Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato il conflitto di cui in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    Il conflitto di attribuzioni tra enti è stato dichiarato inammissibile perché mancavano i presupposti soggettivi o oggettivi per l’instaurazione del giudizio.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 122 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Regione Veneto. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2007 – Trattamento economico personale ATA trasferimento Stato

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    Con sentenza n. 234 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico. La questione è stata definita con esito: questioni non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — personale ATA scolastico. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24, art. 36 e altri. Giudice rimettente: Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aq

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate: la norma impugnata non viola la Costituzione.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24, art. 36 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e altri. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2007 – Benefici vittime terrorismo termine decadenza

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    Con ordinanza n. 233 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo). La questione è stata definita con esito: manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Napoli nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Dep

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché non soddisfaceva i presupposti processuali richiesti (ad esempio: difetto di rilevanza, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione).

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Napoli. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2007 – Antenne comunicazioni elettroniche installazione edifici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 232 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da TAR per il Piemonte nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 97. Giudice rimettente: TAR per il Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Maria Rita SAULLE, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancel

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 97 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da TAR per il Piemonte. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate