Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 3/2006 – Legge elettorale Marche interesse a ricorrere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Governo avverso alcune disposizioni della legge elettorale regionale delle Marche (l.r. n. 27/2004), perché le elezioni regionali si erano nel frattempo svolte e il ricorrente aveva perso l’interesse a coltivare le censure su norme già esaurite nella loro applicazione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale diverse disposizioni della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, contestando il numero dei consiglieri, i termini per l’indizione delle elezioni e le soglie di sbarramento. Le elezioni si erano però già svolte prima della decisione della Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2; 7, comma 2; 21 e 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche n. 27/2004, sollevata dal Governo in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere: le elezioni si erano tenute e le disposizioni impugnate non erano più applicabili. Il ricorso aveva perso il suo oggetto.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il ricorrente deve mantenere l’interesse a coltivare il ricorso fino alla decisione della Corte. Il sopravvenire di circostanze che rendono le norme impugnate inapplicabili (come lo svolgimento delle elezioni) può determinare l’inammissibilità per carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Che cos’è il giudizio in via principale davanti alla Corte?

    Il giudizio in via principale è quello promosso dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa) per presunta violazione del riparto di competenze costituzionali. Diverso dal giudizio incidentale, non presuppone una controversia concreta.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse?

    Poiché le elezioni si erano già svolte, annullare le norme impugnate non avrebbe avuto alcun effetto utile per il ricorrente. Continuare il giudizio sarebbe stato inutile.

    Cosa differenzia l’inammissibilità dall’infondatezza?

    Con la dichiarazione di inammissibilità la Corte non entra nel merito della questione costituzionale. Con la dichiarazione di non fondatezza, invece, valuta la questione e la rigetta nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2006 – Addizionale regionale IRPEF e progressività

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’addizionale regionale all’IRPEF della Regione Marche che prevedeva, per il 2003, un’aliquota superiore all’1,4% in misura progressiva. Le Regioni possono articolare l’addizionale in modo progressivo senza violare la riserva statale in materia tributaria né il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva fissato per il 2003 un’addizionale regionale IRPEF con aliquote differenziate per scaglioni di reddito, superiori all’1,4% massimo dell’epoca. La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva dubitato che ciò violasse la competenza esclusiva statale in materia tributaria e i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, e della relativa tabella A, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117 comma 2 lett. e), 119 comma 2 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. La progressività nell’addizionale regionale è ammissibile, in quanto la riserva statale sull’IRPEF non impedisce alla Regione di articolare per scaglioni l’aliquota addizionale; né risultano violati il diritto alla libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica o i principi di coordinamento del sistema tributario.

    Il principio

    Le Regioni possono determinare in modo progressivo l’addizionale regionale all’IRPEF senza violare la riserva statale in materia di sistema tributario, purché rispettino i limiti massimi fissati dalla legge statale e non introducano trattamenti discriminatori basati sulla residenza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’addizionale regionale all’IRPEF?

    È una quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che le Regioni possono applicare in aggiunta all’IRPEF statale, entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

    Le Regioni possono modulare l’addizionale per fasce di reddito?

    Sì, secondo questa sentenza. La progressività è compatibile con il sistema costituzionale, in quanto esprime il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.

    Cosa succede se una Regione supera i limiti statali dell’addizionale?

    La norma regionale eccedente sarebbe incostituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che riserva allo Stato la disciplina del sistema tributario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2006 – Recupero indebito previdenziale e reddito IRPEF

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dai Tribunali di Roma e Viterbo sulle norme che escludono il recupero delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite per periodi anteriori al 1996, in favore di soggetti con reddito IRPEF pari o inferiore a 16 milioni di lire (anno 1995). Il legislatore può modulare il recupero dell’indebito previdenziale tenendo conto del reddito del percettore senza violare il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Alcuni pensionati avevano percepito prestazioni previdenziali in misura superiore al dovuto per periodi antecedenti al 1996. Le leggi n. 662/1996 e n. 448/2001 stabilivano che, per i soggetti con reddito basso (fino a 16 milioni di lire nel 1995), l’INPS non potesse procedere al recupero delle somme erogate in più. I Tribunali di Roma e Viterbo dubitavano della legittimità costituzionale di questa sanatoria, ritenendo che creasse una disparità tra contribuenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dai Tribunali di Roma e Viterbo in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La modulazione del recupero in base al reddito IRPEF del beneficiario è una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, rispondendo alla finalità di non gravare soggetti in condizioni economiche modeste con richieste restitutorie per prestazioni ormai consumate.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente esonerare dall’obbligo restitutorio dell’indebito previdenziale i percettori con reddito inferiore a una soglia determinata, senza che ciò integri una violazione del principio di uguaglianza, purché la scelta sia non irragionevole e proporzionata alle esigenze di tutela sociale.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’indebito previdenziale?

    L’indebito previdenziale è la somma pagata dall’ente previdenziale (ad es. INPS) in misura superiore a quella spettante. In linea di principio, l’ente ha diritto di recuperarla.

    Perché la legge esonerava dal recupero i redditi bassi?

    La ratio era sociale: imporre la restituzione a chi aveva già speso le somme e aveva un reddito modesto avrebbe causato gravi difficoltà economiche senza un reale beneficio pubblico proporzionato.

    Questa sentenza vale ancora oggi?

    La pronuncia riguardava norme specifiche degli anni 1996-2001. Il principio generale di ammissibilità di sanatorie previdenziali graduate per reddito rimane rilevante per valutare leggi analoghe.

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  • Corte cost. n. 30/2006 – Consulta regionale immigrazione Abruzzo e rappresentanti INPS e Prefettura

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge regionale abruzzese nella parte in cui prevedeva la partecipazione di rappresentanti dell’INPS e delle Prefetture alla Consulta regionale dell’immigrazione. Solo lo Stato può attribuire compiti agli organi dell’amministrazione statale e degli enti pubblici nazionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva istituito la Consulta regionale dell’immigrazione, prevedendo tra i suoi componenti un rappresentante dell’INPS designato dalla sede regionale e un rappresentante per ogni Prefettura. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni sostenendo che la Regione non potesse attribuire compiti agli organi dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 20 comma 2 lett. g) e j) L. reg. Abruzzo 46/2004 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. g) Cost., in quanto le funzioni degli organi dell’amministrazione statale possono essere determinate solo con legge dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Le regioni non possono, con propria legge, attribuire compiti di rappresentanza e partecipazione a organi dell’amministrazione statale (Prefetture) o di enti pubblici nazionali (INPS), poiché tale materia appartiene alla competenza esclusiva del legislatore statale.

    Il principio

    Le regioni non possono legiferare sulle funzioni e i compiti degli organi dell’amministrazione statale o degli enti pubblici nazionali: tale materia è riservata in esclusiva alla legge dello Stato. Una legge regionale che attribuisce compiti all’INPS o alle Prefetture è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la Consulta regionale dell’immigrazione?

    È un organismo consultivo istituito dalla Regione Abruzzo per la partecipazione delle associazioni degli immigrati e delle istituzioni alla definizione delle politiche regionali sull’immigrazione.

    Perché la Regione non può coinvolgere INPS e Prefetture?

    Perché INPS e Prefetture sono enti e organi dell’amministrazione statale: solo lo Stato può determinare con propria legge quali compiti e funzioni attribuire loro, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. g) Cost.

    Questo significa che le regioni non possono collaborare con lo Stato?

    No: le regioni possono collaborare con enti statali in via amministrativa e attraverso accordi, ma non possono imporre con legge regionale la partecipazione di organi statali a propri organismi, senza il consenso della legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 29/2006 – Servizi pubblici locali a rilevanza economica e legge regionale

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge regionale abruzzese sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. In particolare, è incostituzionale la norma che derogava al divieto di partecipazione alle gare per le società a capitale misto senza applicare il regime transitorio statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva disciplinato i servizi pubblici locali a rilevanza economica, introducendo regole in parte differenti da quelle statali (art. 113 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche). Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato varie disposizioni della L. reg. Abruzzo 23/2004 sui servizi pubblici locali, lamentando la violazione dell’art. 117 commi 1 e 2 lett. e) Cost. (tutela della concorrenza) e di altri parametri costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 7 comma 4 lett. b) L. reg. 23/2004, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione del regime transitorio statale per le società a capitale misto. Dichiara inammissibili alcune questioni per carenza di motivazione. Dichiara non fondate le restanti censure.

    Il principio

    La tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato; le regioni non possono derogare al regime transitorio statale né introdurre norme che alterino le condizioni di accesso al mercato in modo diforme dalla disciplina statale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica?

    Sono i servizi erogati dagli enti locali (acqua, gas, rifiuti, trasporto pubblico locale) che hanno un rilievo economico e competitivo, e che per questo sono soggetti alle regole sulla concorrenza.

    Qual è la competenza statale in materia?

    La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett. e) Cost.); le regioni possono solo disciplinare aspetti organizzativi nel rispetto della cornice statale.

    Cosa è il regime transitorio per le società a capitale misto?

    È la disciplina che consente alle società già affidatarie di servizi pubblici di continuare a gestirli per un periodo limitato prima di essere soggette all’obbligo di gara, garantendo la transizione verso il mercato concorrenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2006 – Esame di abilitazione forense e criteri di valutazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme che disciplinano la valutazione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense. Il rimettente ha impugnato disposizioni che non erano state applicate nel caso concreto, difettando la rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Due candidate agli esami di abilitazione forense del 2003 presso la Corte d’appello di Bologna erano state escluse per avere ottenuto nelle prove scritte un punteggio inferiore a 90. Avevano impugnato l’esclusione, lamentando la mancanza di motivazione e la non trasparenza dei criteri di correzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 comma 5, 24 comma 1 e 17-bis comma 2 del R.D. 37/1934 (come modificato dal D.L. 112/2003) in materia di valutazione delle prove dell’esame forense, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le norme impugnate erano quelle introdotte dal D.L. 112/2003, ma gli esami contestati risalivano al dicembre 2003, quando il decreto era già in vigore. Tuttavia, il TAR non ha verificato quale normativa fosse stata concretamente applicata dalla commissione esaminatrice, rendendo la rilevanza della questione incerta.

    Il principio

    La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale esige che la norma impugnata sia stata effettivamente applicata nel giudizio a quo. Non è sufficiente che la norma fosse in vigore al momento dei fatti: il giudice rimettente deve verificare che essa abbia concretamente disciplinato la fattispecie.

    Domande e risposte

    Come funziona l’esame di abilitazione forense?

    L’esame si compone di tre prove scritte (parere motivato su questione di diritto civile, parere motivato su questione di diritto penale, redazione di un atto giudiziario) e di una prova orale. Per accedere all’orale occorre superare le scritte con un punteggio minimo complessivo.

    Cosa aveva cambiato il D.L. 112/2003?

    Il decreto aveva modificato la procedura di correzione degli elaborati scritti, introducendo il meccanismo della doppia correzione e stabilendo punteggi minimi per l’ammissione all’orale.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il TAR non aveva accertato quale normativa (quella precedente o quella nuova) fosse stata concretamente applicata dalla commissione esaminatrice nella sessione del 2003, rendendo incerta la rilevanza delle disposizioni impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2006 – Tutela minoranza linguistica slovena e uso della lingua in giudizio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia e sull’uso della lingua slovena nei procedimenti giudiziari. Il rimettente non ha verificato se la parte avesse effettivamente diritto a tale tutela nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trieste era stato adito con un atto redatto in lingua slovena dal legale rappresentante di una cooperativa con sede in Padriciano (Trieste). La L. 38/2001 garantisce alla minoranza linguistica slovena il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità pubbliche, ma solo nelle zone individuate dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c. in combinato con gli artt. 4 e 8 L. 38/2001, nella parte in cui limitano al territorio individuato dalla legge l’uso della lingua slovena nei procedimenti giudiziari, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha verificato se la parte avesse effettivamente diritto alla tutela della minoranza linguistica nel caso concreto e se il territorio di Padriciano rientrasse o meno nell’ambito applicativo della L. 38/2001.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale su norme a tutela di minoranze linguistiche, il giudice rimettente deve accertare se la parte nel giudizio a quo rientri concretamente nella categoria tutelata e se il luogo del procedimento ricada nell’ambito territoriale della norma.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la L. 38/2001?

    La legge 38/2001 tutela la minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia, garantendo ai suoi appartenenti il diritto di usare la lingua slovena nei rapporti con le autorità pubbliche (amministrative e giudiziarie) nelle zone individuate dalla legge stessa.

    Cos’è l’art. 6 della Costituzione?

    Stabilisce che «la Repubblica tutela le minoranze linguistiche». È il fondamento costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche storiche (sloveni, tedeschi, ladini, ecc.).

    Perché la questione era inammissibile?

    Il Tribunale non aveva verificato se la parte nel giudizio (il legale rappresentante della cooperativa) fosse effettivamente un appartenente alla minoranza slovena e se la sede della cooperativa rientrasse nel territorio tutelato dalla L. 38/2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2006 – Litispendenza tra cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla litispendenza tra cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. Il Tribunale di Biella non aveva adeguatamente valutato la possibilità di risolvere il problema mediante la riunione dei procedimenti, già prevista dalla norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Tribunale di Biella pendevano due procedimenti relativi alla stessa causa tra le stesse parti, ma davanti a due diversi giudici dello stesso Tribunale. Il convenuto aveva eccepito la litispendenza, ma la norma (art. 39 c.p.c.) la prevede solo tra uffici giudiziari diversi, non tra sezioni o magistrati dello stesso ufficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39 comma 1 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la litispendenza tra procedimenti pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, in riferimento agli artt. 3 e 111 comma 2 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché la riunione dei procedimenti, già prevista dall’art. 273 c.p.c., costituisce il rimedio ordinario per il caso di due cause identiche pendenti davanti allo stesso ufficio. Il rimettente non aveva considerato tale strumento già disponibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il problema denunciato può essere risolto con istituti già esistenti nell’ordinamento. Il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare previamente la praticabilità di strumenti alternativi prima di rivolgersi alla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è la litispendenza?

    È la situazione in cui la stessa causa pende contemporaneamente davanti a due giudici diversi. L’art. 39 c.p.c. stabilisce che il giudice adito per secondo deve dichiarare la litispendenza con sentenza, estinguendo il secondo processo.

    Cos’è la riunione dei procedimenti?

    È la pronuncia con cui il giudice, quando due cause connesse o identiche pendono davanti a lui (o allo stesso ufficio), le tratta congiuntamente in un unico procedimento, evitando decisioni contraddittorie.

    Qual è la differenza tra litispendenza e riunione?

    La litispendenza estingue il secondo processo; la riunione li unifica in uno solo. La riunione è il rimedio quando le cause sono nello stesso ufficio, la litispendenza quando sono in uffici diversi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 25/2006 – Emittenza televisiva locale, uso del marchio e posizioni dominanti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 comma 2-bis del D.L. 15/1999 in materia di emittenza televisiva e di prevenzione delle posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. La norma era già stata sostituita da nuova disciplina nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    La società Pubblikappa aveva impugnato una delibera dell’AGCOM che le vietava di utilizzare un marchio radiofonico già registrato, in applicazione di norme anticoncentrazione nel settore dell’emittenza televisiva. Il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera e sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 2-bis D.L. 15/1999, nella parte in cui limitava l’uso del marchio da parte delle emittenti locali, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 42 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La norma impugnata era stata interamente sostituita dal nuovo Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005) prima della pronuncia, rendendo la questione priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene sostituita da nuova disciplina nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, la questione diventa inammissibile per difetto di oggetto, salvo che il giudice rimettente non dimostri la rilevanza della norma abrogata nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’AGCOM?

    È l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che regola e vigila sul settore delle comunicazioni elettroniche, della radiotelevisione e dei servizi postali.

    Cosa sono le norme anticoncentrazione nel settore radiotelevisivo?

    Sono regole che vietano o limitano la concentrazione di quote di mercato o risorse (frequenze, marchi) in capo a un unico operatore, per preservare il pluralismo informativo.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché la norma impugnata era già stata abrogata e sostituita dal nuovo Testo unico della radiotelevisione, rendendo priva di oggetto la questione sollevata dal Consiglio di Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2006 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzione tra poteri

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti del Senato, in relazione alla delibera che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni del senatore Castelli nei confronti del deputato Diliberto. Il merito sarà esaminato in separato giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Roberto Castelli, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva proferito dichiarazioni nei confronti del deputato Oliviero Diliberto, che quest’ultimo aveva denunciato come diffamatorie. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 comma 1 Cost., e il GUP aveva sollevato conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera di insindacabilità relativa alle dichiarazioni del senatore Castelli nei confronti del deputato Diliberto, in riferimento all’art. 68 comma 1 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, riservando ogni giudizio definitivo al merito. Dispone la notifica del ricorso al Senato della Repubblica e la trasmissione degli atti alle parti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un giudice ritiene che una delibera parlamentare di insindacabilità abbia leso la propria sfera di attribuzioni, impedendogli di esercitare la funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia prevista dall’art. 68 comma 1 Cost., secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

    Solo quando sono espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono strettamente collegate all’attività parlamentare. Le dichiarazioni rese fuori da tale contesto non sono coperte dall’insindacabilità.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte esaminerà il merito del conflitto, decidendo se la delibera del Senato abbia o meno correttamente applicato l’art. 68 Cost. e se spettasse al Senato affermare l’insindacabilità in quel caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2006 – Avviso di conclusione indagini tardivo e sanzione processuale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 415-bis c.p.p., che non prevede sanzioni processuali per la notifica tardiva dell’avviso di conclusione delle indagini. La questione è formulata in modo troppo generico e non individua con precisione il vizio lamentato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pistoia contestava la mancanza, nell’art. 415-bis c.p.p., di una sanzione processuale per il caso in cui l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse notificato oltre il termine previsto dal comma 1, qualora tale ritardo avesse reso più onerosa la difesa dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 415-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per la notifica tardiva dell’avviso di conclusione delle indagini, in riferimento agli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La questione è formulata in modo ipotetico e condizionale, individuando il vizio solo «quantomeno» in determinati casi e non in via generale. Il rimettente non ha descritto con sufficiente precisione la norma addizionale che la Corte dovrebbe introdurre.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che solleciti la Corte ad aggiungere una norma al sistema è ammissibile solo se individua con precisione il tipo di intervento richiesto (pronuncia additiva). La formulazione ipotetica o condizionale del petitum determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?

    È l’atto con cui il PM informa l’indagato, prima di esercitare l’azione penale, che le indagini si sono concluse, consentendogli di prendere visione degli atti e di depositare memorie o chiedere di essere interrogato.

    Cosa succederebbe se l’avviso fosse tardivo?

    L’art. 415-bis c.p.p. non prevede una sanzione processuale specifica per la notifica tardiva, rendendo il ritardo irrilevante ai fini della validità del successivo esercizio dell’azione penale.

    Cosa sono le pronunce additive della Corte?

    Sono decisioni con cui la Corte dichiara incostituzionale una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa, aggiungendo in sostanza una regola mancante all’ordinamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2006 – Legge regionale Abruzzo su mobbing e stress lavorativo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge regionale abruzzese che disciplina il mobbing e lo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro. Le disposizioni impugnate, correttamente interpretate, rientrano nella competenza regionale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge regionale abruzzese n. 26/2004, che istituiva strutture di ascolto e di prevenzione del mobbing, lamentando che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di rapporto di lavoro, nonché quella concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Abruzzo n. 26/2004 per violazione dell’art. 117 commi 2 lett. g) e l) e 3 e dell’art. 118 comma 1 Cost., sostenendo che la disciplina del mobbing spetti allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La legge regionale si limita a istituire strutture amministrative di supporto e prevenzione, senza disciplinare la fattispecie civilistica del mobbing né le sue conseguenze sul rapporto di lavoro. Si tratta di misure di politica sociale rientranti nella competenza regionale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Il principio

    Le regioni possono istituire strutture amministrative di prevenzione e ascolto per il mobbing nei luoghi di lavoro, puramente erogate come servizi di supporto ai lavoratori, senza disciplinare la fattispecie civilistica del mobbing, che rimane di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’è il mobbing?

    Il mobbing è un insieme di condotte sistematiche e persecutorie poste in essere sul luogo di lavoro da colleghi o superiori, volte a isolare o danneggiare il lavoratore. Non è ancora disciplinato da una legge statale unitaria.

    Quale è la competenza statale in materia di rapporti di lavoro?

    Secondo l’art. 117 comma 2 lett. l) Cost., la disciplina dell’ordinamento civile – inclusi i contratti di lavoro e la responsabilità civile da mobbing – è riservata in esclusiva allo Stato.

    Cosa poteva fare la Regione?

    La Regione poteva istituire strutture di ascolto, centri di supporto psicologico e organismi consultivi, ma non stabilire definizioni giuridiche del mobbing né conseguenze civilistiche per il datore di lavoro.

    Norme collegate

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