Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 201/2007 – Fondo innovazione e leale collaborazione Stato–Regioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) nella parte in cui, disciplinando la ripartizione del fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO), non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni nelle materie di competenza regionale coinvolte.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (PICO) destinato a finanziare il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione. Il comma 359 della stessa legge disciplinava le modalità di ripartizione di questo fondo, attribuendo al CIPE il potere di stabilire criteri e modalità di attuazione senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, nonostante il fondo toccasse materie di competenza regionale concorrente (sanità, crescita e occupazione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 357 e 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri: artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. Dichiara invece non fondata la questione sul comma 357 (istituzione del fondo) e inammissibile l’ulteriore questione sul comma 359 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna.

    Il principio

    Quando lo Stato assume, per ragioni di sussidiarietà, funzioni in materie di competenza regionale (concorrente o esclusiva), deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione. La discrezionalità sul modulo concertativo più congruo compete al legislatore, ma la totale assenza di qualsiasi strumento di collaborazione rende la norma incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la leale collaborazione nel diritto costituzionale italiano?

    È un principio che regola i rapporti tra Stato e Regioni nelle materie in cui le competenze si intrecciano. Impone che le decisioni nelle materie di competenza regionale siano adottate con il coinvolgimento delle Regioni, di norma attraverso la Conferenza Stato-Regioni, mediante intese o pareri vincolanti.

    Perché l’istituzione del fondo (comma 357) è stata dichiarata non fondata?

    Perché il fondo perseguiva anche obiettivi di competenza statale esclusiva (politica economica, innovazione industriale), che giustificavano la gestione accentrata. Il problema non era l’istituzione del fondo, ma la sua ripartizione senza alcun coinvolgimento delle Regioni nelle materie di loro competenza.

    Cosa deve fare il legislatore dopo questa sentenza?

    Deve inserire nella disciplina del fondo PICO uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione con le Regioni (tipicamente un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) per le decisioni che riguardano materie di competenza regionale, come l’adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2007 – insindacabilità parlamentare Previti comunicato stampa inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla deliberazione con cui la Camera aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti in un comunicato stampa. Il vizio: il Tribunale non aveva riprodotto testualmente le dichiarazioni del parlamentare, ma le aveva sintetizzate liberamente, rendendo impossibile la verifica del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Il 7 settembre 2002 l’on. Cesare Previti diffuse un comunicato stampa in risposta alla pubblicazione su «La Repubblica» di un articolo dal titolo «La mafia vuole uccidere due deputati. Previti e Dell’Utri nel mirino della mafia». Il deputato aveva promosso un giudizio civile per diffamazione contro i giornalisti e l’editore; questi ultimi, costituendosi, avevano proposto domanda riconvenzionale lamentando che il comunicato stampa di Previti fosse diffamatorio nei loro confronti. La Camera dei deputati, con delibera del 3 dicembre 2003, aveva ritenuto le dichiarazioni contenute nel comunicato insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera, sostenendo che le dichiarazioni di Previti non erano riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari (requisito del «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 68 Cost.). Norma invocata come parametro: art. 68, comma 1, Cost. Potere ricorrente: Tribunale di Roma. Potere resistente: Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Tribunale ricorrente non aveva riprodotto testualmente le dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie, ma ne aveva offerto una propria sintesi. Tale modalità espositiva non permette di valutare il significato complessivo delle dichiarazioni né, quindi, di accertare se esse presentino una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici, il che è il test che la Corte deve compiere per verificare la legittimità della delibera di insindacabilità. La carenza di un requisito essenziale del ricorso comporta l’inammissibilità.

    Il principio

    Nel ricorso per conflitto di attribuzioni avente ad oggetto una delibera di insindacabilità parlamentare, il giudice ricorrente deve riprodurre testualmente le dichiarazioni del parlamentare che si assumono diffamatorie. Una sintesi o rielaborazione soggettiva non è sufficiente: impedisce alla Corte di valutare il nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia e l’attività parlamentare tipica, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di un requisito essenziale.

    Domande e risposte

    L’insindacabilità parlamentare copre i comunicati stampa dei deputati?

    L’insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost. copre le opinioni espresse «nell’esercizio delle funzioni» parlamentari, non qualsiasi dichiarazione pubblica di un parlamentare. Per le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extra moenia), come i comunicati stampa, occorre che sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici compiuti dallo stesso parlamentare. La verifica di questo nesso funzionale è al centro del giudizio per conflitto di attribuzioni.

    Cosa succede se il Tribunale ricorrente sintetizza anziché trascrivere le dichiarazioni?

    Il ricorso è inammissibile. La Corte ha ribadito la regola secondo cui le dichiarazioni del parlamentare devono essere riportate testualmente nell’atto introduttivo del conflitto, perché solo così è possibile apprezzarne il significato complessivo e verificare il nesso con l’attività parlamentare.

    Questa decisione ha esaminato nel merito se le dichiarazioni di Previti erano insindacabili?

    No. La Corte non ha valutato se il comunicato stampa presentasse o meno un nesso funzionale con le funzioni parlamentari di Previti. Il conflitto è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale del ricorso, senza entrare nel merito della delibera della Camera.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, norma al centro del conflitto di attribuzioni
  • Corte cost. n. 245/2007 – incarichi direttivi magistratura limite età sessantasei anni

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali le norme transitorie della riforma dell’ordinamento giudiziario (legge n. 150/2005 e d.lgs. n. 20/2006) che escludevano dai concorsi per incarichi direttivi di merito i magistrati ultrases­santasei­enni, nella parte in cui non tenevano conto della facoltà degli stessi di prolungare il servizio fino a settantacinque anni. La disciplina creava un’irragionevole disparità tra chi aveva già ottenuto un incarico direttivo prima dei 66 anni (e poteva mantenerlo fino a 75) e chi ne era stato escluso per età pur essendo in grado di garantire lo stesso quadriennio minimo richiesto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 150/2005 (riforma Castelli-Mastella dell’ordinamento giudiziario) prevedeva, in via transitoria, che per accedere a un incarico direttivo (presidenza di tribunale o corte d’appello, procura della Repubblica, ecc.) il magistrato dovesse assicurare almeno quattro anni di servizio prima del compimento dei settanta anni (data di «ordinario collocamento a riposo»). Questo significava che i magistrati che avevano già compiuto sessantasei anni erano automaticamente esclusi, anche se avevano già esercitato il diritto a proseguire in servizio fino a settantacinque anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio sollevava la questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost., nell’ambito di ricorsi proposti da due magistrati esclusi dalla procedura selettiva per incarichi direttivi. La censura principale era l’irragionevolezza: un magistrato già in servizio «prolungato» (con diritto garantito a restare fino a 75 anni, senza bisogno di alcuna valutazione discrezionale del CSM) era escluso dal concorso per un incarico direttivo, mentre il collega che aveva ottenuto lo stesso incarico prima dei 66 anni poteva mantenerlo fino ai 75. Norma censurata: art. 2, comma 45, legge n. 150/2005 e art. 3 del d.lgs. n. 20/2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla norma di delegazione (art. 2, comma 10, lett. a) della legge n. 150/2005), perché essa aveva esaurito i suoi effetti con l’emanazione del decreto delegato. Ha invece accolto la questione sugli artt. 2 comma 45 della legge n. 150/2005 e 3 del d.lgs. n. 20/2006, dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui non consentivano ai magistrati che avevano esercitato il diritto al prolungamento del servizio di partecipare alle procedure selettive, purché potessero garantire almeno quattro anni di permanenza nell’incarico. In via consequenziale, ha dichiarato incostituzionale anche la norma analoga sugli incarichi direttivi di legittimità (dove il minimo è due anni).

    Il principio

    Una norma transitoria che estrae un solo elemento da un sistema organico (il limite di età per i concorsi direttivi) senza applicare contestualmente gli altri elementi del medesimo sistema (la temporaneità degli incarichi, che avrebbe impedito di tenerli fino a 75 anni) genera un’irragionevole contraddizione interna: esclude i magistrati anziani che non hanno ancora un incarico direttivo, ma permette a quelli che ce l’hanno già di mantenerlo per quasi un decennio. La ratio della norma è così frustrata, e la differenza di trattamento è priva di giustificazione razionale in violazione dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Un magistrato di 68 anni può candidarsi alla presidenza di un tribunale?

    A seguito di questa sentenza, sì, a condizione che abbia già esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre i settanta anni e sia in grado di garantire almeno quattro anni di permanenza nell’incarico. La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva questa possibilità.

    Cosa è il «servizio prolungato» dei magistrati?

    È la facoltà, riconosciuta dall’art. 16, comma 1-bis del d.lgs. n. 503/1992, di continuare a esercitare le funzioni fino al compimento dei settantacinque anni, su semplice domanda del magistrato, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale da parte del CSM. La Corte ha sottolineato che tale diritto è incondizionato e la sua attuazione non può essere ignorata nel calcolo dei requisiti per gli incarichi direttivi.

    Questa sentenza vale anche per gli incarichi direttivi alla Corte di cassazione?

    Sì, in via consequenziale. La Corte ha esteso la declaratoria di incostituzionalità alle analoghe norme che regolavano gli incarichi direttivi di legittimità (art. 2 del d.lgs. n. 20/2006), dove il minimo di permanenza richiesto è di due anni anzi­ché quattro.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro accolto dalla Corte per censurare la discriminazione tra magistrati anziani con e senza incarico direttivo
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, evocato per l’irragionevole riduzione della platea dei candidati agli incarichi direttivi
    • Art. 105 della Costituzione — attribuzioni del CSM in materia di promozioni e conferimenti di incarichi direttivi, anch’esso evocato dal TAR rimettente
  • Corte cost. n. 200/2007 – Edilizia pubblica Piemonte e valore locativo

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 21 della legge regionale del Piemonte n. 64/1984 sull’edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui individuano il reddito immobiliare rilevante ai fini dell’assegnazione e della decadenza commisurandolo al valore locativo determinato secondo la legge n. 392/1978 (equo canone), ormai superata e abrogata nelle sue parti essenziali.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina è stata dichiarata decaduta dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Torino perché proprietaria di un immobile il cui valore locativo, calcolato secondo la legge sull’equo canone del 1978, superava il limite stabilito dalla legge regionale. La donna contestava che tale parametro di calcolo fosse ormai privo di senso, poiché la legge sull’equo canone era stata sostanzialmente abrogata e sostituita dal sistema dei contratti a libero mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, nella parte in cui utilizzano il valore locativo ex legge n. 392/1978 quale criterio di valutazione del patrimonio immobiliare dell’assegnatario. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza). Rimettente: Corte di appello di Torino.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La giurisprudenza costituzionale aveva già più volte dichiarato l’irragionevolezza di analoghe disposizioni regionali che, ai fini dell’assegnazione di alloggi ERP o della decadenza, facevano riferimento al valore locativo della legge n. 392/1978 dopo che questa era stata modificata o abrogata nelle sue parti rilevanti. Per l’identità dei presupposti e della ratio, quell’orientamento va confermato anche per la legge piemontese.

    Il principio

    È irragionevole, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, una legge regionale che, ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o della decadenza da essa, utilizza come parametro di valutazione del patrimonio immobiliare il valore locativo calcolato secondo la legge n. 392/1978 sull’equo canone, dopo che tale legge è stata sostanzialmente abrogata e sostituita da un sistema di libera contrattazione del canone.

    Domande e risposte

    Cos’è l’equo canone e perché è stato abrogato?

    La legge n. 392/1978 istituiva un sistema di determinazione convenzionale del canone di locazione, il cosiddetto equo canone, basato su parametri oggettivi (superficie, coefficienti correttivi ecc.). Il sistema è stato progressivamente smantellato: prima con i patti in deroga (1992), poi definitivamente con la legge 431/1998 che ha introdotto la libera contrattazione delle locazioni.

    Perché continuare a usare il valore locativo della legge n. 392/1978 è irragionevole?

    Perché i parametri convenzionali dell’equo canone non rispecchiano più il valore di mercato degli immobili. Un immobile con un valore di mercato elevato può avere un valore locativo ex legge 392/1978 molto basso (e viceversa), rendendo il criterio inidoneo a esprimere la reale situazione patrimoniale e il fabbisogno abitativo del richiedente.

    Quante leggi regionali simili sono state dichiarate incostituzionali?

    La Corte cita le sentenze nn. 399 e 135/2004, 229 e 176/2000 che avevano dichiarato l’illegittimità di identiche disposizioni di altre leggi regionali. La sentenza n. 200/2007 si inserisce in questa consolidata linea giurisprudenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2007 – Giudizio direttissimo atipico e reati razzismo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 5, del d.l. n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993 (giudizio direttissimo obbligatorio per i reati di discriminazione razziale), perché il rimettente chiedeva una pronuncia additiva che avrebbe richiesto scelte discrezionali riservate al legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge Mancino (d.l. n. 122/1993) prevede che per i reati di discriminazione razziale il pubblico ministero proceda obbligatoriamente con giudizio direttissimo, anche fuori dai casi tipici del codice di rito (arresto in flagranza o confessione), salvo che siano necessarie speciali indagini. Il Tribunale di Verona, in un procedimento per reati di discriminazione razziale con numerosi imputati, riteneva che questo «direttissimo atipico» violasse le garanzie difensive perché, diversamente dal rito ordinario, non prevedeva un termine di quindici giorni per l’instaurazione del giudizio, consentendo al PM di svolgere indagini prolungate prima di presentare gli imputati al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 6, comma 5, del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui – secondo l’interpretazione dominante della Cassazione – non prevede il termine di quindici giorni dall’arresto per l’instaurazione del giudizio direttissimo. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Verona.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il rimettente chiede una pronuncia additiva (l’inserimento nella norma censurata del termine di quindici giorni), ma l’adeguamento potrebbe essere realizzato con varie soluzioni: termine preventivo, controlli successivi, sanzioni processuali per l’elusione del presupposto legale. Queste scelte sono discrezionali e riservate al legislatore; la Corte non può operare sostituendosi a esso con una pronuncia additiva «a rime obbligate».

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando richiede una pronuncia additiva che non è l’unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma presuppone scelte discrezionali tra più opzioni egualmente compatibili con la Costituzione: in tal caso la scelta spetta al legislatore, non alla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio direttissimo «atipico»?

    È una forma di giudizio direttissimo introdotta da leggi speciali, che prescinde dai presupposti del rito ordinario (arresto in flagranza o confessione) e si giustifica con esigenze di celerità, immediatezza ed esemplarià. La legge Mancino ne prevede uno per i reati di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

    Perché la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza del Tribunale di Verona?

    Perché l’orientamento dominante della Cassazione era che il «direttissimo atipico» della legge Mancino non prevedesse il termine di quindici giorni: il PM poteva dunque procedere con il rito speciale anche dopo indagini prolungate nel tempo, a condizione che non fossero necessarie «speciali indagini».

    Cosa si intende per pronuncia additiva «a rime obbligate»?

    È una sentenza con cui la Corte aggiunge alla norma censurata un elemento mancante che è l’unica soluzione costituzionalmente possibile (come se fosse dettata dalla Costituzione stessa). Se invece esistono più soluzioni possibili, la Corte non può scegliere in luogo del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2007 – confisca codice della strada ius superveniens restituzione atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti a sette Giudici di pace che avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla confisca dei veicoli a due ruote (art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada), perché nelle more del giudizio il legislatore aveva modificato la norma censurata, sostituendo la confisca con il fermo amministrativo di sessanta giorni per le violazioni dell’obbligo del casco.

    Di cosa si tratta

    Sette Giudici di pace (Giarre, Brescia, Sant’Antioco, Trieste, Locri, Torre Annunziata e Noto) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria del veicolo a due ruote per chi circolasse senza casco o con casco non omologato. I rimettenti ritenevano sproporzionata la sanzione, in violazione degli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione. Mentre il giudizio era pendente davanti alla Corte, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti censuravano l’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada (per alcuni anche l’art. 171, commi 1 e 2) in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 Cost. (uguaglianza, personalità della responsabilità penale, tutela della proprietà privata). L’argomento comune era che la confisca è sanzione eccessivamente afflittiva per una mera irregolarità amministrativa come l’omesso uso del casco, e che determina disparità di trattamento rispetto ai conducenti di altri veicoli, per i quali infrazioni simili non comportano la perdita del mezzo.

    La decisione della Corte

    Nel corso del giudizio, il d.l. n. 262/2006 ha radicalmente cambiato la norma: per la violazione dell’obbligo del casco non si applica più la confisca ma il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (novanta in caso di recidiva biennale). La confisca rimane invece per il caso in cui ciclomotore o motoveicolo siano stati usati per commettere un reato. A causa di questo ius superveniens che ha modificato la norma oggetto del giudizio, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Il giudice a quo dovrà verificare se la norma originaria è ancora applicabile al caso concreto e se la questione sussiste anche rispetto alla nuova formulazione.

    Domande e risposte

    Dal 2006 chi circola senza casco su un ciclomotore rischia la confisca del mezzo?

    No, a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 262/2006. La sanzione accessoria per l’omesso uso del casco è diventata il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (novanta in caso di recidiva biennale), non più la confisca. Quest’ultima rimane applicabile se il veicolo a due ruote è stato usato per commettere un reato.

    Cosa accade quando il Parlamento modifica una legge mentre la Corte ne sta valutando la costituzionalità?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente. Il giudice dovrà riesaminare se la questione è ancora rilevante nel suo caso concreto (ossia se la vecchia norma è ancora applicabile in quel giudizio) e, se sì, risolleverla eventualmente con una nuova ordinanza che tenga conto del mutato testo normativo.

    La confisca del veicolo può colpire il proprietario innocente?

    Questo era uno dei profili di incostituzionalità sollevati: se a violare la norma è il conducente e non il proprietario, la confisca del veicolo di quest’ultimo appare incompatibile con il principio di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.). La questione non è stata esaminata nel merito perché il giudizio è stato restituito ai giudici rimettenti a causa dello ius superveniens.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro comune a tutti i rimettenti per la disparità di trattamento tra conducenti di due ruote e di altri veicoli
    • Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale, evocato per il caso in cui la confisca colpisca il proprietario estraneo all’infrazione
    • Art. 42 della Costituzione — protezione della proprietà privata, incisa dalla confisca obbligatoria del veicolo
  • Corte cost. n. 198/2007 – Recidiva reiterata e bilanciamento attenuanti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quarto comma, c.p. (recidiva reiterata come modificata dalla legge ex-Cirielli n. 251/2005), perché il giudice rimettente ha censurato la norma sbagliata: il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata discende dall’art. 69, quarto comma, c.p., non dall’art. 99, quarto comma, c.p.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Emilia, nel giudicare una persona arrestata per rapina impropria di alcuni mattoni da un cantiere, riteneva che le attenuanti applicabili (generiche per la confessione, art. 62 n. 4 c.p. per il modestissimo valore delle cose sottratte) avrebbero dovuto essere prevalenti sulla recidiva reiterata. La legge n. 251/2005 (c.d. ex-Cirielli) aveva però introdotto il divieto di dichiarare le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata, con conseguente applicazione della pena minima di tre anni di reclusione, ritenuta dal giudice manifestamente sproporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 99, quarto comma, del codice penale come modificato dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri: artt. 3, primo comma (uguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (funzione rieducativa della pena) della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Reggio Emilia.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il rimettente ha denunciato l’art. 99, quarto comma, c.p., che si limita a definire la recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena; il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata nel cosiddetto bilanciamento delle circostanze è però previsto dall’art. 69, quarto comma, c.p. L’inesatta identificazione della norma oggetto di censura («aberratio ictus») comporta per costante giurisprudenza la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente indica come norma oggetto del giudizio una disposizione diversa da quella che effettivamente genera il vizio denunciato. L’inesatta individuazione della norma da censurare, qualificata «aberratio ictus», non consente alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’art. 99 e l’art. 69 del codice penale?

    L’art. 99 c.p. definisce la recidiva (semplice, aggravata, reiterata) e gli aumenti di pena conseguenti. L’art. 69 c.p. disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; nella versione modificata dalla legge 251/2005, il suo quarto comma vieta di dichiarare le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata.

    Cosa è la legge ex-Cirielli?

    È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha riformato la disciplina della recidiva nel codice penale, rendendo in molti casi obbligatoria la contestazione della recidiva reiterata e vietando al giudice di dichiararla subvalente rispetto alle attenuanti nel giudizio di comparazione delle circostanze.

    Cosa succede se il giudice indica la norma sbagliata?

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice può in seguito sollevare nuovamente la questione indicando correttamente la norma effettivamente censurata (nel caso di specie l’art. 69, quarto comma, c.p.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2007 – confisca ciclomotori mancato casco inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2 e 3, e 213, comma 2-sexies del Codice della strada, sollevate dai Giudici di pace di Scicli e di Padova in relazione alla confisca dei veicoli a due ruote in caso di mancato uso del casco. Il motivo è che entrambi i rimettenti hanno completamente omesso di descrivere i fatti dei giudizi pendenti davanti a loro.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella versione modificata nel 2005, prevede che, in caso di violazione dell’obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli (art. 171), si applichi come sanzione accessoria la confisca del veicolo (art. 213, comma 2-sexies). I Giudici di pace di Scicli e di Padova dubitavano che tale misura fosse proporzionata e non discriminatoria rispetto ai conducenti di altri veicoli, per i quali infrazioni analoghe non comportano la confisca del mezzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Scicli censurava gli artt. 171 comma 3 e 213 comma 2-sexies del Codice della strada, invocando gli artt. 3 e 42 Cost. (uguaglianza e proprietà privata). Il Giudice di pace di Padova censurava gli artt. 171 commi 1 e 2 e 213 comma 2-sexies, invocando gli artt. 2, 3 e 27 Cost. (diritti inviolabili, uguaglianza e personalità della pena). Entrambi, tuttavia, non descrivevano in alcun modo la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, ossia i fatti che li avevano portati a sollevare la questione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i due giudizi e dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Il vizio riscontrato è identico: nessuno dei due giudici rimettenti ha descritto la fattispecie sottoposta al suo esame. L’omissione è causa di inammissibilità secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché non consente alla Corte di verificare la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è manifestamente inammissibile quando il giudice a quo omette completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio principale. Tale descrizione è indispensabile perché la Corte possa verificare che la norma censurata sia effettivamente applicabile nel caso concreto e che la questione non sia ipotetica o astratta.

    Domande e risposte

    La confisca del ciclomotore per mancato uso del casco è costituzionale?

    La questione non è stata esaminata nel merito in questo giudizio. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le ordinanze per un difetto formale (mancata descrizione della fattispecie). La stessa questione è stata tuttavia affrontata nell’ordinanza n. 244/2007, che ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti a causa di una successiva modifica normativa.

    Cosa deve contenere necessariamente un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

    Deve indicare: la norma censurata e i parametri costituzionali violati; la fattispecie concreta del giudizio a quo; la motivazione sulla rilevanza (la norma deve essere applicabile in quel giudizio); la motivazione sulla non manifesta infondatezza (perché la questione non appare ictu oculi infondata). L’omissione di uno qualsiasi di questi elementi determina l’inammissibilità.

    Cosa significa che due giudizi vengono «riuniti» dalla Corte costituzionale?

    La Corte può riunire più giudizi incidentali che riguardano le stesse norme e gli stessi parametri, decidendoli con un’unica pronuncia. La riunione è disposta per ragioni di economia processuale e non comporta che le questioni siano identiche: basta che siano connesse.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata da entrambi i rimettenti
    • Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, parametro del Giudice di pace di Scicli con riferimento alla confisca del veicolo
    • Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale, evocato dal Giudice di pace di Padova per il caso in cui la confisca colpisca il proprietario estraneo all’infrazione
  • Corte cost. n. 197/2007 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi–Boccassini

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Ilda Boccassini durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”.

    Di cosa si tratta

    Nel gennaio 1998 il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” su Canale 5, aveva rilasciato dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del magistrato Ilda Boccassini, collegandola alla morte di un procuratore. Il Tribunale di Roma aveva condannato Sgarbi al risarcimento; in appello, la Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dunque insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma non condivideva questa valutazione e ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Roma e la Camera dei deputati. La Corte di appello sosteneva che le dichiarazioni di Sgarbi in una trasmissione televisiva commerciale, nell’ambito di un rapporto d’opera retribuito, non costituissero esercizio di funzioni parlamentari e quindi non potessero beneficiare dell’immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni, riconoscendo la sussistenza di entrambi i requisiti: soggettivo (la Corte di appello di Roma è organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; la Camera dei deputati è organo competente a dichiarare definitivamente l’applicabilità dell’art. 68 Cost.) e oggettivo (sussiste materia del conflitto perché il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni). La Corte dispone quindi la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati per l’instaurazione del contraddittorio e la successiva trattazione nel merito.

    Il principio

    L’attività di un parlamentare come conduttore televisivo nell’ambito di un rapporto d’opera retribuito non è, di per sé, funzione parlamentare: la questione se le opinioni espresse in tale contesto siano coperte dall’immunità di cui all’art. 68 Cost. deve essere valutata nel merito dal giudice ordinario senza che una delibera parlamentare possa automaticamente sottrarre la causa alla giurisdizione civile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia di immunità funzionale, che non copre le attività del parlamentare estranee all’esercizio del mandato.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzioni e questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze. Qui la Corte d’appello non contesta una legge, ma la delibera parlamentare che ha applicato l’art. 68 Cost. a una fattispecie che, ad avviso del giudice, non rientra nelle funzioni parlamentari.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte fissa il termine per la notifica del ricorso alla Camera dei deputati e per il deposito degli atti. Si apre poi la fase di merito, in cui la Corte esaminerà se la delibera della Camera abbia effettivamente leso le attribuzioni costituzionali della Corte di appello.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2007 – IRAP lavoratori autonomi inammissibilità questioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili tre questioni di legittimità costituzionale relative all’IRAP, sollevate rispettivamente dalle Commissioni tributarie provinciali di Macerata, Piacenza ed Enna. In tutti e tre i casi il vizio era procedurale: domande incompatibili tra loro formulate senza graduazione, difetto di motivazione sulla rilevanza, o ordinanza di rimessione priva di qualsiasi argomentazione.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal d.lgs. n. 446 del 1997. La sua applicabilità ai professionisti e ai lavoratori autonomi che esercitano l’attività in modo individuale, senza organizzazione di capitali e lavoro, è oggetto di un annoso contenzioso. Tre giudici tributari avevano sollevato questioni di incostituzionalità su diversi aspetti della disciplina IRAP, ma le rispettive ordinanze di rimessione presentavano gravi carenze formali che ne hanno determinato il rigetto senza esame nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria di Macerata censurava gli artt. 2, 3 comma 1 lett. c), 4, 8 e 11 del d.lgs. n. 446/1997 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., ma formulava due richieste incompatibili senza indicarne la graduazione: da un lato chiedeva l’annullamento dell’intera disciplina per i professionisti, dall’altro una declaratoria di illegittimità parziale nella parte in cui assoggettava all’IRAP chi svolgesse attività in forma individuale senza assoluta assenza di organizzazione. La Commissione di Piacenza censurava l’art. 1 comma 2 del medesimo decreto (indeducibilità dell’IRAP dall’IRPEF) in riferimento all’art. 53 Cost., ma non spiegava come un socio di s.n.c. potesse chiedere rimborso dell’IRPEF pagata personalmente per l’IRAP versata dalla società. La Commissione di Enna si limitava a riportare le eccezioni delle parti senza motivare in proprio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    Tutte e tre le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: quella di Macerata per la presenza di due petita incompatibili senza rapporto di graduazione tra loro; quella di Piacenza per difetto di motivazione sulla rilevanza (la Commissione non spiegava il nesso tra la richiesta di rimborso del socio e l’IRAP della società); quella di Enna per totale mancanza di motivazione sull’ordinanza di rimessione, limitata alla mera trascrizione delle argomentazioni delle parti.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza: non è sufficiente riprodurre le argomentazioni delle parti. Quando formula più petita, il rimettente deve porli in rapporto di graduazione e subordinazione; in difetto, l’ordinanza è manifestamente inammissibile. La carenza di motivazione sulla rilevanza è vizio autonomo e sufficiente a determinare l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Un medico convenzionato con l’ASL che esercita senza collaboratori è tenuto a pagare l’IRAP?

    La questione era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza n. 156/2001, che aveva rimesso al giudice di merito l’accertamento concreto del presupposto dell’imposta (l’organizzazione). In assenza di dipendenti e con beni strumentali modesti la tesi del non assoggettamento ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza successiva, ma la questione di legittimità sollevata nel presente giudizio non è stata esaminata nel merito per i vizi formali dell’ordinanza di rimessione.

    L’IRAP pagata da una società è deducibile dall’IRPEF del socio?

    L’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che l’IRAP non è deducibile dalle imposte sui redditi. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione di Piacenza sul punto non è stata esaminata perché il rimettente non ha motivato il collegamento tra l’IRAP della società e il rimborso IRPEF richiesto dal singolo socio.

    Un giudice tributario può sollevare questione di incostituzionalità chiedendo sia l’annullamento totale sia la pronuncia additiva di una norma?

    No, non senza specificare quale richiesta è principale e quale subordinata. La Corte ha ribadito che petita cumulativi e incompatibili, privi di graduazione, rendono manifestamente inammissibile l’ordinanza di rimessione, perché non consentono alla Corte di individuare l’effettivo thema decidendum.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2007 – conflitto commissione inchiesta Alpi procura

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    La Corte costituzionale, pronunciandosi in via non definitiva sul conflitto di attribuzioni tra la Procura della Repubblica di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla Camera dei deputati (nullità della notificazione e improcedibilità per carenza di interesse). La Corte ha chiarito che, estinta la Commissione, la Camera dei deputati ne assume la legittimazione processuale, e ha assegnato alle parti sessanta giorni per presentare memorie difensive sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin aveva ricevuto in Italia l’autovettura a bordo della quale i due erano stati uccisi in Somalia nel 1994. La Procura della Repubblica di Roma, che conduceva indagini parallele sul medesimo fatto, aveva chiesto alla Commissione di svolgere congiuntamente gli accertamenti tecnici sul veicolo. La Commissione rifiutò e affidò l’incarico peritale a un proprio esperto, anche per accertamenti irripetibili. La Procura ritenne leso il proprio potere di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) e promosse conflitto di attribuzioni.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il conflitto non riguarda la legittimità costituzionale di una norma, bensì l’interferenza tra due poteri dello Stato: l’autorità giudiziaria requirente (Procura di Roma) e la Commissione parlamentare di inchiesta, istituita dalla Camera ai sensi dell’art. 82 Cost. La Procura lamentava un «conflitto da menomazione»: non chiedeva di rivendicare a sé la competenza della Commissione, ma denunciava che la condotta di quest’ultima aveva paralizzato le proprie indagini, impedendo la raccolta di prove irripetibili necessarie per le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale. La Camera dei deputati si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della notificazione (effettuata dopo la cessazione della Commissione) e la sopravvenuta carenza di interesse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto entrambe le eccezioni. Quanto alla notificazione, ha affermato che la Commissione è un’articolazione interna della Camera che l’ha istituita: cessata la Commissione, la legittimazione processuale si riassume nella Camera stessa, sicché la notifica effettuata alla Commissione in persona del Presidente, presso la Camera, è valida e idonea a instaurare il contraddittorio nei confronti di quest’ultima. Quanto alla carenza di interesse, la Corte ha rilevato che la mera «messa a disposizione» degli atti della Commissione non elimina il pregiudizio lamentato dalla Procura, soprattutto in ragione della natura irripetibile degli accertamenti tecnici già svolti in via esclusiva. La pronuncia è non definitiva: il merito del conflitto è rinviato a una successiva udienza.

    Il principio

    Le Commissioni parlamentari di inchiesta sono articolazioni della Camera che le istituisce e non poteri a sé stanti nel senso di soggetti del tutto autonomi: la Camera ne assume la legittimazione processuale quando la Commissione cessa di funzionare, senza necessità di ricorrere alle norme sulla successione processuale del codice di procedura civile. Il conflitto da menomazione promosso dalla Procura non perde interesse per il solo fatto che la Commissione abbia concluso i suoi lavori e reso disponibili verbali e veicolo, se gli accertamenti tecnici irripetibili sono stati nel frattempo compiuti in via esclusiva dall’organo parlamentare.

    Domande e risposte

    Una Commissione parlamentare di inchiesta può essere parte di un conflitto di attribuzioni anche dopo la sua cessazione?

    Sì, indirettamente. La Corte ha stabilito che, estinta la Commissione, la Camera dei deputati (o il Senato, secondo il caso) ne riprende la posizione nel giudizio: la notificazione degli atti alla Commissione in persona del Presidente, presso la Camera, è perciò valida anche se la Commissione ha già concluso i lavori.

    Cos’è il «conflitto da menomazione»?

    È una delle forme del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Si ha quando un organo non rivendica a sé una competenza altrui, ma denuncia che l’atto o il comportamento di un altro organo ha menomato la propria attribuzione costituzionale, rendendone impossibile o difficile l’esercizio. Nel caso di specie, la Procura lamentava la paralisi delle indagini penali a causa del rifiuto della Commissione di consentire accertamenti congiunti sul veicolo.

    Cosa succede se un accertamento tecnico irripetibile è già stato eseguito dall’organo convenuto?

    Secondo la Corte, il conflitto non diventa improcedibile per carenza di interesse. La messa a disposizione dei verbali non è equiparabile allo svolgimento diretto degli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria; l’interesse a ottenere una pronuncia sul merito del conflitto permane, anche in funzione di futuri procedimenti analoghi.

    Norme collegate

    • Art. 82 della Costituzione — norma che attribuisce alle Camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, istituendo commissioni ad hoc
    • Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, attribuzione costituzionale che la Procura lamentava menomata
    • Art. 101 della Costituzione — indipendenza della magistratura, richiamato dalla Procura come parametro del potere leso
    • Art. 104 della Costituzione — autonomia del Consiglio superiore della magistratura, anch’esso richiamato dalla Procura
  • Corte cost. n. 196/2007 – Falso in bilancio e diritto comunitario

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni sulla riforma del falso in bilancio (artt. 2621–2622 c.c. come sostituiti dal d.lgs. n. 61/2002), resa necessaria dalla sopravvenienza della legge n. 262/2005 che ha ulteriormente modificato quelle stesse norme, rendendo non più ipotizzabile la “reviviscenza” del previgente art. 2621 c.c.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano e il GUP del Tribunale di Potenza avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile – come riscritti dalla riforma dei reati societari del 2002 – per contrasto con gli artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione e con il diritto comunitario (prima direttiva società). Entrambi i giudici ritenevano che le nuove norme (che avevano trasformato il falso in bilancio in contravvenzione con pene e prescrizione ridotte) non soddisfacessero l’obbligo comunitario di «sanzioni adeguate» sancito dall’art. 6 della direttiva 68/151/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia CE con sentenza 3 maggio 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2621 e 2622 c.c. come sostituiti dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Parametri: artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione, nonché art. 6 della direttiva 68/151/CEE e art. 5 del Trattato CEE. Giudici rimettenti: Tribunale di Milano (ord. 27 settembre 2005) e GUP del Tribunale di Potenza (ord. 1° giugno 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Dopo la rimessione è intervenuta la legge n. 262/2005 che ha introdotto un ulteriore testo degli artt. 2621 e 2622 c.c.; il presupposto su cui i rimettenti fondavano la rilevanza – ossia che la rimozione delle norme censurate avrebbe fatto «rivivere» il previgente art. 2621 c.c. – non è più sostenibile, poiché la successiva legge del 2005 ha comunque sostituito quelle disposizioni. I rimettenti devono dunque riesaminare la rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando dopo la rimessione sopravviene una nuova legge che modifica ulteriormente le norme impugnate, incidendo sui presupposti di rilevanza della questione (in particolare sull’ipotesi di «reviviscenza» del diritto previgente), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne rivaluti la rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la legge n. 262/2005, sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione, ha di nuovo modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. rendendo mutate le condizioni in base alle quali i giudici avevano valutato la rilevanza della questione. La Corte preferisce che siano i giudici a rivalutare se e in che termini la questione sia ancora rilevante per i processi pendenti.

    Cosa diceva la Corte di giustizia UE sul falso in bilancio italiano?

    Con sentenza 3 maggio 2005 (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02) la Corte di giustizia aveva risposto che l’art. 6 della prima direttiva società impone sanzioni «efficaci, effettive e realmente dissuasive» e che spettava al giudice nazionale verificare se le sanzioni italiane soddisfacessero tale requisito.

    Cosa prevede il principio di reviviscenza della norma abrogata?

    In diritto penale, se una norma intermedia (più favorevole) viene dichiarata incostituzionale, in linea di principio si applica la norma anteriore abrogata da quella intermedia. I rimettenti ipotizzavano che la rimozione del d.lgs. 61/2002 avrebbe fatto «rivivere» il vecchio art. 2621 c.c., ma la sopravvenienza della legge 262/2005 ha reso inapplicabile questo schema.

    Norme collegate