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La Corte costituzionale, pronunciandosi in via non definitiva sul conflitto di attribuzioni tra la Procura della Repubblica di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla Camera dei deputati (nullità della notificazione e improcedibilità per carenza di interesse). La Corte ha chiarito che, estinta la Commissione, la Camera dei deputati ne assume la legittimazione processuale, e ha assegnato alle parti sessanta giorni per presentare memorie difensive sul merito.
Di cosa si tratta
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin aveva ricevuto in Italia l’autovettura a bordo della quale i due erano stati uccisi in Somalia nel 1994. La Procura della Repubblica di Roma, che conduceva indagini parallele sul medesimo fatto, aveva chiesto alla Commissione di svolgere congiuntamente gli accertamenti tecnici sul veicolo. La Commissione rifiutò e affidò l’incarico peritale a un proprio esperto, anche per accertamenti irripetibili. La Procura ritenne leso il proprio potere di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) e promosse conflitto di attribuzioni.
Il conflitto di attribuzioni
Il conflitto non riguarda la legittimità costituzionale di una norma, bensì l’interferenza tra due poteri dello Stato: l’autorità giudiziaria requirente (Procura di Roma) e la Commissione parlamentare di inchiesta, istituita dalla Camera ai sensi dell’art. 82 Cost. La Procura lamentava un «conflitto da menomazione»: non chiedeva di rivendicare a sé la competenza della Commissione, ma denunciava che la condotta di quest’ultima aveva paralizzato le proprie indagini, impedendo la raccolta di prove irripetibili necessarie per le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale. La Camera dei deputati si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della notificazione (effettuata dopo la cessazione della Commissione) e la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto entrambe le eccezioni. Quanto alla notificazione, ha affermato che la Commissione è un’articolazione interna della Camera che l’ha istituita: cessata la Commissione, la legittimazione processuale si riassume nella Camera stessa, sicché la notifica effettuata alla Commissione in persona del Presidente, presso la Camera, è valida e idonea a instaurare il contraddittorio nei confronti di quest’ultima. Quanto alla carenza di interesse, la Corte ha rilevato che la mera «messa a disposizione» degli atti della Commissione non elimina il pregiudizio lamentato dalla Procura, soprattutto in ragione della natura irripetibile degli accertamenti tecnici già svolti in via esclusiva. La pronuncia è non definitiva: il merito del conflitto è rinviato a una successiva udienza.
Il principio
Le Commissioni parlamentari di inchiesta sono articolazioni della Camera che le istituisce e non poteri a sé stanti nel senso di soggetti del tutto autonomi: la Camera ne assume la legittimazione processuale quando la Commissione cessa di funzionare, senza necessità di ricorrere alle norme sulla successione processuale del codice di procedura civile. Il conflitto da menomazione promosso dalla Procura non perde interesse per il solo fatto che la Commissione abbia concluso i suoi lavori e reso disponibili verbali e veicolo, se gli accertamenti tecnici irripetibili sono stati nel frattempo compiuti in via esclusiva dall’organo parlamentare.
Domande e risposte
Una Commissione parlamentare di inchiesta può essere parte di un conflitto di attribuzioni anche dopo la sua cessazione?
Sì, indirettamente. La Corte ha stabilito che, estinta la Commissione, la Camera dei deputati (o il Senato, secondo il caso) ne riprende la posizione nel giudizio: la notificazione degli atti alla Commissione in persona del Presidente, presso la Camera, è perciò valida anche se la Commissione ha già concluso i lavori.
Cos’è il «conflitto da menomazione»?
È una delle forme del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Si ha quando un organo non rivendica a sé una competenza altrui, ma denuncia che l’atto o il comportamento di un altro organo ha menomato la propria attribuzione costituzionale, rendendone impossibile o difficile l’esercizio. Nel caso di specie, la Procura lamentava la paralisi delle indagini penali a causa del rifiuto della Commissione di consentire accertamenti congiunti sul veicolo.
Cosa succede se un accertamento tecnico irripetibile è già stato eseguito dall’organo convenuto?
Secondo la Corte, il conflitto non diventa improcedibile per carenza di interesse. La messa a disposizione dei verbali non è equiparabile allo svolgimento diretto degli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria; l’interesse a ottenere una pronuncia sul merito del conflitto permane, anche in funzione di futuri procedimenti analoghi.
Norme collegate
- Art. 82 della Costituzione — norma che attribuisce alle Camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, istituendo commissioni ad hoc
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, attribuzione costituzionale che la Procura lamentava menomata
- Art. 101 della Costituzione — indipendenza della magistratura, richiamato dalla Procura come parametro del potere leso
- Art. 104 della Costituzione — autonomia del Consiglio superiore della magistratura, anch’esso richiamato dalla Procura
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