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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni sulla riforma del falso in bilancio (artt. 2621–2622 c.c. come sostituiti dal d.lgs. n. 61/2002), resa necessaria dalla sopravvenienza della legge n. 262/2005 che ha ulteriormente modificato quelle stesse norme, rendendo non più ipotizzabile la “reviviscenza” del previgente art. 2621 c.c.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano e il GUP del Tribunale di Potenza avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile – come riscritti dalla riforma dei reati societari del 2002 – per contrasto con gli artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione e con il diritto comunitario (prima direttiva società). Entrambi i giudici ritenevano che le nuove norme (che avevano trasformato il falso in bilancio in contravvenzione con pene e prescrizione ridotte) non soddisfacessero l’obbligo comunitario di «sanzioni adeguate» sancito dall’art. 6 della direttiva 68/151/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia CE con sentenza 3 maggio 2005.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 2621 e 2622 c.c. come sostituiti dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Parametri: artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione, nonché art. 6 della direttiva 68/151/CEE e art. 5 del Trattato CEE. Giudici rimettenti: Tribunale di Milano (ord. 27 settembre 2005) e GUP del Tribunale di Potenza (ord. 1° giugno 2005).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Dopo la rimessione è intervenuta la legge n. 262/2005 che ha introdotto un ulteriore testo degli artt. 2621 e 2622 c.c.; il presupposto su cui i rimettenti fondavano la rilevanza – ossia che la rimozione delle norme censurate avrebbe fatto «rivivere» il previgente art. 2621 c.c. – non è più sostenibile, poiché la successiva legge del 2005 ha comunque sostituito quelle disposizioni. I rimettenti devono dunque riesaminare la rilevanza alla luce dello ius superveniens.
Il principio
Quando dopo la rimessione sopravviene una nuova legge che modifica ulteriormente le norme impugnate, incidendo sui presupposti di rilevanza della questione (in particolare sull’ipotesi di «reviviscenza» del diritto previgente), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne rivaluti la rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la legge n. 262/2005, sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione, ha di nuovo modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. rendendo mutate le condizioni in base alle quali i giudici avevano valutato la rilevanza della questione. La Corte preferisce che siano i giudici a rivalutare se e in che termini la questione sia ancora rilevante per i processi pendenti.
Cosa diceva la Corte di giustizia UE sul falso in bilancio italiano?
Con sentenza 3 maggio 2005 (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02) la Corte di giustizia aveva risposto che l’art. 6 della prima direttiva società impone sanzioni «efficaci, effettive e realmente dissuasive» e che spettava al giudice nazionale verificare se le sanzioni italiane soddisfacessero tale requisito.
Cosa prevede il principio di reviviscenza della norma abrogata?
In diritto penale, se una norma intermedia (più favorevole) viene dichiarata incostituzionale, in linea di principio si applica la norma anteriore abrogata da quella intermedia. I rimettenti ipotizzavano che la rimozione del d.lgs. 61/2002 avrebbe fatto «rivivere» il vecchio art. 2621 c.c., ma la sopravvenienza della legge 262/2005 ha reso inapplicabile questo schema.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato quale parametro
- Art. 11 della Costituzione — limitazioni di sovranità in favore di ordinamento internazionale, base per il primato del diritto UE
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
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