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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 225 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte costituzionale il 19 dicembre 2006. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

che, con ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano di ventuno anni, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello str

La questione di legittimità costituzionale

I parametri costituzionali invocati sono: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 10 Cost., art. 29 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte costituzionale il 19 dicembre 2006.

La decisione della Corte

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe

Il principio

che, con una seconda ordinanza (iscritta al n. 696 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzio

Domande e risposte

Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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