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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Ilda Boccassini durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”.

Di cosa si tratta

Nel gennaio 1998 il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” su Canale 5, aveva rilasciato dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del magistrato Ilda Boccassini, collegandola alla morte di un procuratore. Il Tribunale di Roma aveva condannato Sgarbi al risarcimento; in appello, la Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dunque insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma non condivideva questa valutazione e ha sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Roma e la Camera dei deputati. La Corte di appello sosteneva che le dichiarazioni di Sgarbi in una trasmissione televisiva commerciale, nell’ambito di un rapporto d’opera retribuito, non costituissero esercizio di funzioni parlamentari e quindi non potessero beneficiare dell’immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni, riconoscendo la sussistenza di entrambi i requisiti: soggettivo (la Corte di appello di Roma è organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; la Camera dei deputati è organo competente a dichiarare definitivamente l’applicabilità dell’art. 68 Cost.) e oggettivo (sussiste materia del conflitto perché il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni). La Corte dispone quindi la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati per l’instaurazione del contraddittorio e la successiva trattazione nel merito.

Il principio

L’attività di un parlamentare come conduttore televisivo nell’ambito di un rapporto d’opera retribuito non è, di per sé, funzione parlamentare: la questione se le opinioni espresse in tale contesto siano coperte dall’immunità di cui all’art. 68 Cost. deve essere valutata nel merito dal giudice ordinario senza che una delibera parlamentare possa automaticamente sottrarre la causa alla giurisdizione civile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia di immunità funzionale, che non copre le attività del parlamentare estranee all’esercizio del mandato.

Qual è la differenza tra conflitto di attribuzioni e questione di legittimità costituzionale?

Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze. Qui la Corte d’appello non contesta una legge, ma la delibera parlamentare che ha applicato l’art. 68 Cost. a una fattispecie che, ad avviso del giudice, non rientra nelle funzioni parlamentari.

Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

La Corte fissa il termine per la notifica del ricorso alla Camera dei deputati e per il deposito degli atti. Si apre poi la fase di merito, in cui la Corte esaminerà se la delibera della Camera abbia effettivamente leso le attribuzioni costituzionali della Corte di appello.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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