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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) nella parte in cui, disciplinando la ripartizione del fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO), non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni nelle materie di competenza regionale coinvolte.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (PICO) destinato a finanziare il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione. Il comma 359 della stessa legge disciplinava le modalità di ripartizione di questo fondo, attribuendo al CIPE il potere di stabilire criteri e modalità di attuazione senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, nonostante il fondo toccasse materie di competenza regionale concorrente (sanità, crescita e occupazione).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 1, commi 357 e 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri: artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. Dichiara invece non fondata la questione sul comma 357 (istituzione del fondo) e inammissibile l’ulteriore questione sul comma 359 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna.
Il principio
Quando lo Stato assume, per ragioni di sussidiarietà, funzioni in materie di competenza regionale (concorrente o esclusiva), deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione. La discrezionalità sul modulo concertativo più congruo compete al legislatore, ma la totale assenza di qualsiasi strumento di collaborazione rende la norma incostituzionale.
Domande e risposte
Cos’è la leale collaborazione nel diritto costituzionale italiano?
È un principio che regola i rapporti tra Stato e Regioni nelle materie in cui le competenze si intrecciano. Impone che le decisioni nelle materie di competenza regionale siano adottate con il coinvolgimento delle Regioni, di norma attraverso la Conferenza Stato-Regioni, mediante intese o pareri vincolanti.
Perché l’istituzione del fondo (comma 357) è stata dichiarata non fondata?
Perché il fondo perseguiva anche obiettivi di competenza statale esclusiva (politica economica, innovazione industriale), che giustificavano la gestione accentrata. Il problema non era l’istituzione del fondo, ma la sua ripartizione senza alcun coinvolgimento delle Regioni nelle materie di loro competenza.
Cosa deve fare il legislatore dopo questa sentenza?
Deve inserire nella disciplina del fondo PICO uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione con le Regioni (tipicamente un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) per le decisioni che riguardano materie di competenza regionale, come l’adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nelle funzioni amministrative
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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