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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla deliberazione con cui la Camera aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti in un comunicato stampa. Il vizio: il Tribunale non aveva riprodotto testualmente le dichiarazioni del parlamentare, ma le aveva sintetizzate liberamente, rendendo impossibile la verifica del nesso funzionale.
Di cosa si tratta
Il 7 settembre 2002 l’on. Cesare Previti diffuse un comunicato stampa in risposta alla pubblicazione su «La Repubblica» di un articolo dal titolo «La mafia vuole uccidere due deputati. Previti e Dell’Utri nel mirino della mafia». Il deputato aveva promosso un giudizio civile per diffamazione contro i giornalisti e l’editore; questi ultimi, costituendosi, avevano proposto domanda riconvenzionale lamentando che il comunicato stampa di Previti fosse diffamatorio nei loro confronti. La Camera dei deputati, con delibera del 3 dicembre 2003, aveva ritenuto le dichiarazioni contenute nel comunicato insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.
Il conflitto di attribuzioni
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera, sostenendo che le dichiarazioni di Previti non erano riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari (requisito del «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 68 Cost.). Norma invocata come parametro: art. 68, comma 1, Cost. Potere ricorrente: Tribunale di Roma. Potere resistente: Camera dei deputati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Tribunale ricorrente non aveva riprodotto testualmente le dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie, ma ne aveva offerto una propria sintesi. Tale modalità espositiva non permette di valutare il significato complessivo delle dichiarazioni né, quindi, di accertare se esse presentino una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici, il che è il test che la Corte deve compiere per verificare la legittimità della delibera di insindacabilità. La carenza di un requisito essenziale del ricorso comporta l’inammissibilità.
Il principio
Nel ricorso per conflitto di attribuzioni avente ad oggetto una delibera di insindacabilità parlamentare, il giudice ricorrente deve riprodurre testualmente le dichiarazioni del parlamentare che si assumono diffamatorie. Una sintesi o rielaborazione soggettiva non è sufficiente: impedisce alla Corte di valutare il nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia e l’attività parlamentare tipica, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di un requisito essenziale.
Domande e risposte
L’insindacabilità parlamentare copre i comunicati stampa dei deputati?
L’insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost. copre le opinioni espresse «nell’esercizio delle funzioni» parlamentari, non qualsiasi dichiarazione pubblica di un parlamentare. Per le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extra moenia), come i comunicati stampa, occorre che sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici compiuti dallo stesso parlamentare. La verifica di questo nesso funzionale è al centro del giudizio per conflitto di attribuzioni.
Cosa succede se il Tribunale ricorrente sintetizza anziché trascrivere le dichiarazioni?
Il ricorso è inammissibile. La Corte ha ribadito la regola secondo cui le dichiarazioni del parlamentare devono essere riportate testualmente nell’atto introduttivo del conflitto, perché solo così è possibile apprezzarne il significato complessivo e verificare il nesso con l’attività parlamentare.
Questa decisione ha esaminato nel merito se le dichiarazioni di Previti erano insindacabili?
No. La Corte non ha valutato se il comunicato stampa presentasse o meno un nesso funzionale con le funzioni parlamentari di Previti. Il conflitto è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale del ricorso, senza entrare nel merito della delibera della Camera.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, norma al centro del conflitto di attribuzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.