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La Corte ha dichiarato incostituzionali le norme transitorie della riforma dell’ordinamento giudiziario (legge n. 150/2005 e d.lgs. n. 20/2006) che escludevano dai concorsi per incarichi direttivi di merito i magistrati ultrasessantaseienni, nella parte in cui non tenevano conto della facoltà degli stessi di prolungare il servizio fino a settantacinque anni. La disciplina creava un’irragionevole disparità tra chi aveva già ottenuto un incarico direttivo prima dei 66 anni (e poteva mantenerlo fino a 75) e chi ne era stato escluso per età pur essendo in grado di garantire lo stesso quadriennio minimo richiesto.
Di cosa si tratta
La legge n. 150/2005 (riforma Castelli-Mastella dell’ordinamento giudiziario) prevedeva, in via transitoria, che per accedere a un incarico direttivo (presidenza di tribunale o corte d’appello, procura della Repubblica, ecc.) il magistrato dovesse assicurare almeno quattro anni di servizio prima del compimento dei settanta anni (data di «ordinario collocamento a riposo»). Questo significava che i magistrati che avevano già compiuto sessantasei anni erano automaticamente esclusi, anche se avevano già esercitato il diritto a proseguire in servizio fino a settantacinque anni.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio sollevava la questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost., nell’ambito di ricorsi proposti da due magistrati esclusi dalla procedura selettiva per incarichi direttivi. La censura principale era l’irragionevolezza: un magistrato già in servizio «prolungato» (con diritto garantito a restare fino a 75 anni, senza bisogno di alcuna valutazione discrezionale del CSM) era escluso dal concorso per un incarico direttivo, mentre il collega che aveva ottenuto lo stesso incarico prima dei 66 anni poteva mantenerlo fino ai 75. Norma censurata: art. 2, comma 45, legge n. 150/2005 e art. 3 del d.lgs. n. 20/2006.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla norma di delegazione (art. 2, comma 10, lett. a) della legge n. 150/2005), perché essa aveva esaurito i suoi effetti con l’emanazione del decreto delegato. Ha invece accolto la questione sugli artt. 2 comma 45 della legge n. 150/2005 e 3 del d.lgs. n. 20/2006, dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui non consentivano ai magistrati che avevano esercitato il diritto al prolungamento del servizio di partecipare alle procedure selettive, purché potessero garantire almeno quattro anni di permanenza nell’incarico. In via consequenziale, ha dichiarato incostituzionale anche la norma analoga sugli incarichi direttivi di legittimità (dove il minimo è due anni).
Il principio
Una norma transitoria che estrae un solo elemento da un sistema organico (il limite di età per i concorsi direttivi) senza applicare contestualmente gli altri elementi del medesimo sistema (la temporaneità degli incarichi, che avrebbe impedito di tenerli fino a 75 anni) genera un’irragionevole contraddizione interna: esclude i magistrati anziani che non hanno ancora un incarico direttivo, ma permette a quelli che ce l’hanno già di mantenerlo per quasi un decennio. La ratio della norma è così frustrata, e la differenza di trattamento è priva di giustificazione razionale in violazione dell’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Un magistrato di 68 anni può candidarsi alla presidenza di un tribunale?
A seguito di questa sentenza, sì, a condizione che abbia già esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre i settanta anni e sia in grado di garantire almeno quattro anni di permanenza nell’incarico. La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva questa possibilità.
Cosa è il «servizio prolungato» dei magistrati?
È la facoltà, riconosciuta dall’art. 16, comma 1-bis del d.lgs. n. 503/1992, di continuare a esercitare le funzioni fino al compimento dei settantacinque anni, su semplice domanda del magistrato, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale da parte del CSM. La Corte ha sottolineato che tale diritto è incondizionato e la sua attuazione non può essere ignorata nel calcolo dei requisiti per gli incarichi direttivi.
Questa sentenza vale anche per gli incarichi direttivi alla Corte di cassazione?
Sì, in via consequenziale. La Corte ha esteso la declaratoria di incostituzionalità alle analoghe norme che regolavano gli incarichi direttivi di legittimità (art. 2 del d.lgs. n. 20/2006), dove il minimo di permanenza richiesto è di due anni anziché quattro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro accolto dalla Corte per censurare la discriminazione tra magistrati anziani con e senza incarico direttivo
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, evocato per l’irragionevole riduzione della platea dei candidati agli incarichi direttivi
- Art. 105 della Costituzione — attribuzioni del CSM in materia di promozioni e conferimenti di incarichi direttivi, anch’esso evocato dal TAR rimettente
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