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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quarto comma, c.p. (recidiva reiterata come modificata dalla legge ex-Cirielli n. 251/2005), perché il giudice rimettente ha censurato la norma sbagliata: il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata discende dall’art. 69, quarto comma, c.p., non dall’art. 99, quarto comma, c.p.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Reggio Emilia, nel giudicare una persona arrestata per rapina impropria di alcuni mattoni da un cantiere, riteneva che le attenuanti applicabili (generiche per la confessione, art. 62 n. 4 c.p. per il modestissimo valore delle cose sottratte) avrebbero dovuto essere prevalenti sulla recidiva reiterata. La legge n. 251/2005 (c.d. ex-Cirielli) aveva però introdotto il divieto di dichiarare le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata, con conseguente applicazione della pena minima di tre anni di reclusione, ritenuta dal giudice manifestamente sproporzionata.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 99, quarto comma, del codice penale come modificato dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri: artt. 3, primo comma (uguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (funzione rieducativa della pena) della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Reggio Emilia.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Il rimettente ha denunciato l’art. 99, quarto comma, c.p., che si limita a definire la recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena; il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata nel cosiddetto bilanciamento delle circostanze è però previsto dall’art. 69, quarto comma, c.p. L’inesatta identificazione della norma oggetto di censura («aberratio ictus») comporta per costante giurisprudenza la manifesta inammissibilità della questione.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente indica come norma oggetto del giudizio una disposizione diversa da quella che effettivamente genera il vizio denunciato. L’inesatta individuazione della norma da censurare, qualificata «aberratio ictus», non consente alla Corte di pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra l’art. 99 e l’art. 69 del codice penale?

L’art. 99 c.p. definisce la recidiva (semplice, aggravata, reiterata) e gli aumenti di pena conseguenti. L’art. 69 c.p. disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; nella versione modificata dalla legge 251/2005, il suo quarto comma vieta di dichiarare le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata.

Cosa è la legge ex-Cirielli?

È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha riformato la disciplina della recidiva nel codice penale, rendendo in molti casi obbligatoria la contestazione della recidiva reiterata e vietando al giudice di dichiararla subvalente rispetto alle attenuanti nel giudizio di comparazione delle circostanze.

Cosa succede se il giudice indica la norma sbagliata?

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice può in seguito sollevare nuovamente la questione indicando correttamente la norma effettivamente censurata (nel caso di specie l’art. 69, quarto comma, c.p.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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