Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 464/2007 – Condono edilizio Trento e sanatoria urbanistica

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    Il TAR di Trento aveva sollevato questioni sull’art. 129, comma 8, della legge urbanistica della Provincia autonoma di Trento, in materia di condono edilizio. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non censurava l’illegittimità della norma ma cercava un avallo interpretativo della Corte, chiedendole sostanzialmente di scegliere tra più soluzioni ermeneutiche.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di Trento aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 8, della legge urbanistica della Provincia autonoma di Trento n. 22/1991 (come modificato dalla legge n. 10/1998). La norma disciplinava il condono e la sanatoria di opere abusive in contrasto con le previsioni urbanistiche. Il ricorrente davanti al TRGA era il condominio «Residenza Francesca» che aveva impugnato un diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Riva del Garda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 129, comma 8, della legge Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall’art. 66 della legge n. 10/1998. Parametri: artt. 4 e 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige; art. 13 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia); art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia). Giudice rimettente: TRGA di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non chiedeva alla Corte di verificare la compatibilità della norma provinciale con la Costituzione o con lo Statuto speciale, ma di pronunciarsi su quale tra più possibili interpretazioni della norma censurata fosse la più corretta. Questo equivale a chiedere un avallo interpretativo – funzione che non spetta alla Corte Costituzionale, ma ai giudici di merito – e rende la questione inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può chiedere alla Corte Costituzionale di scegliere tra soluzioni interpretative della norma censurata: il giudizio di legittimità riguarda la norma in sé (o in una specifica interpretazione denunciata come illegittima), non la selezione dell’interpretazione più adeguata, che spetta ai giudici ordinari o amministrativi.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 129, comma 8, della legge urbanistica trentina?

    Disciplina la sanatoria di opere realizzate in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, fissando le condizioni di ammissibilità della domanda di condono e il procedimento da seguire; la norma si raccordava con la disciplina statale del condono edilizio (legge n. 47/1985 e d.P.R. n. 380/2001) adattandola all’autonomia provinciale trentina.

    Perché l’interpretazione è materia del giudice di merito e non della Corte?

    Perché la Corte Costituzionale non è un giudice di terza istanza né un organo consultivo: il suo compito è verificare se una norma sia conforme alla Costituzione, non stabilire quale delle possibili interpretazioni di una norma sia preferibile sul piano civilistico o amministrativo.

    Il condominio potrà ottenere il condono edilizio?

    La questione rimane aperta davanti al TRGA di Trento: il giudice amministrativo dovrà risolvere il dubbio interpretativo autonomamente, senza il supporto di una pronuncia della Corte Costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 463/2007 – Emergenza rifiuti Campania e deroga al riparto giurisdizionale

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    Più TAR avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del d.l. n. 245/2005 che introducevano deroghe alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione per i ricorsi connessi all’emergenza rifiuti in Campania. La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni, confermando la sentenza n. 237/2007 già resa sulle stesse norme.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania), nella legge di conversione n. 21/2006, aveva introdotto all’art. 3 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che riservavano la cognizione dei ricorsi relativi all’emergenza rifiuti campana al TAR Lazio – in deroga al normale riparto territoriale della giurisdizione amministrativa – e prevedevano termini e modalità procedurali speciali. Più TAR (Veneto, Campania, Calabria, Liguria, Sicilia) avevano impugnato queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005, convertito dalla legge n. 21/2006. Parametri: artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost. (nonché art. 23 dello Statuto della Regione siciliana per le ordinanze del TAR Sicilia). Giudici rimettenti: TAR Veneto, Campania, Calabria, Liguria e Sicilia (più ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni. La sentenza n. 237/2007 aveva già respinto nel merito analoghi dubbi di legittimità sulle stesse disposizioni processuali: le motivazioni di quella sentenza si applicano integralmente alle questioni ora decise, tanto in relazione all’art. 3 Cost. (disparità di trattamento) quanto agli altri parametri (artt. 24, 25, 111, 113 e 125 Cost.).

    Il principio

    Il legislatore può prevedere deroghe ai criteri ordinari di riparto della giurisdizione amministrativa in presenza di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che la deroga sia temporanea, funzionale all’obiettivo e non irragionevole: ciò non viola né il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) né il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 3 del d.l. n. 245/2005?

    Attribuivano la competenza esclusiva sui ricorsi relativi all’emergenza rifiuti campana al TAR Lazio (in luogo dei TAR regionalmente competenti) e fissavano termini e procedure speciali per tali giudizi, tenuto conto dell’urgenza della situazione.

    Perché i TAR rimettenti ritenevano lese le loro competenze?

    Perché le norme spostavano a Roma la cognizione di controversie su provvedimenti adottati in tutto il territorio nazionale in applicazione delle misure emergenziali, escludendo i TAR locali e concentrando tutto in un unico giudice.

    La manifesta infondatezza è diversa dalla semplice infondatezza?

    Sì: la manifesta infondatezza è una declaratoria semplificata che la Corte adotta in camera di consiglio quando la questione è chiaramente infondata sulla base di orientamenti già consolidati, senza necessità di pubblica udienza e motivazione estesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 462/2007 – Appello PM proscioglimento Messina restituzione atti

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    Dodici ordinanze della Corte d’appello di Messina (e della sezione per i minorenni e della Corte d’assise d’appello) impugnavano l’art. 593, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella. Intervenuta la sentenza n. 26/2007 della Corte che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 e del correlato art. 10, comma 2, gli atti vengono restituiti ai giudici rimettenti per riesaminare la rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Dodici ordinanze di rimessione provenienti dalla Corte d’appello di Messina, dalla sua sezione per i minorenni e dalla Corte d’assise d’appello messinese avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593, comma 2, c.p.p. nella versione introdotta dalla legge Pecorella, che vietava al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuova prova decisiva sopravvenuta ex art. 603, comma 2, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006 (Pecorella). Vari parametri costituzionali. Giudici rimettenti: Corte d’appello di Messina, Corte d’assise d’appello di Messina e sezione per i minorenni (dodici ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti ai giudici rimettenti. Anche in questo caso è determinante la sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro i proscioglimenti dibattimentali) sia dell’art. 10, comma 2 (nella parte transitoria): le questioni sollevate dalle corti messinesi devono essere riesaminate alla luce di quelle pronunce.

    Il principio

    Le decisioni della Corte che modificano il quadro normativo oggetto di questioni pendenti impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, anche quando si tratti di molte ordinanze di rimessione riunite relative alla stessa norma: ogni giudice rimettente deve autonomamente verificare se la questione rimanga rilevante nel proprio giudizio.

    Domande e risposte

    Perché dalla Corte d’appello di Messina provenivano così tante ordinanze?

    La legge Pecorella creava incertezze applicative che inducevano più giudici dello stesso tribunale a sollevare questioni: la Corte di Messina era tra quelle più attive nel sindacare la norma, con dodici ordinanze accumulate in pochi mesi.

    Dopo la restituzione degli atti cosa succede in concreto?

    I giudici messinesi devono verificare se, alla luce della sentenza n. 26/2007, possano o debbano proseguire i giudizi applicando direttamente il ripristinato art. 593 (che consente l’appello del PM) o se occorra sollevare ulteriori questioni.

    La sezione minorenni è soggetta alle stesse regole sull’appello?

    Sì, in linea generale: il processo penale minorile segue le norme ordinarie salvo specifiche deroghe; anche il divieto di appello della legge Pecorella si applicava ai procedimenti a carico di minori, motivo per cui la sezione minorile era tra i giudici rimettenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 461/2007 – Appello PM proscioglimento manifesta inammissibilità aberratio

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    Otto ordinanze di rimessione di corti d’appello (Ancona, Trieste, Messina, Perugia) impugnavano l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10 della legge Pecorella, ma i giudizi a quibus si svolgevano con rito abbreviato: si doveva applicare l’art. 443, non l’art. 593. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per aberratio ictus.

    Di cosa si tratta

    Otto corti d’appello (Ancona, Trieste, Messina e Perugia) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (nella versione Pecorella, che vietava l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento) e sul correlato art. 10 della legge n. 46/2006. I giudizi di provenienza, tuttavia, si svolgevano con rito abbreviato, al quale si applica l’art. 443 c.p.p., non l’art. 593 riservato ai procedimenti ordinari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost. Giudici rimettenti: Corti d’appello di Ancona, Trieste, Messina e Perugia (otto ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per aberratio ictus. Come già statuito per casi analoghi (ordinanze nn. 435, 384, 294, 187, 42 del 2007), l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura – l’art. 593 invece del pertinente art. 443 c.p.p. per il rito abbreviato – rende le questioni inammissibili.

    Il principio

    L’aberratio ictus – l’impugnazione di una norma diversa da quella applicabile nel giudizio a quo – determina per costante giurisprudenza la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, anche quando il rimettente abbia chiaramente individuato il vizio sostanziale.

    Domande e risposte

    Perché i giudizi a quo si svolgevano con rito abbreviato?

    Il rito abbreviato era stato scelto dagli imputati, che avevano accettato di essere giudicati allo stato degli atti; per questo rito valgono le norme speciali sull’impugnazione (art. 443 c.p.p.), non quelle generali dell’art. 593.

    La manifesta inammissibilità impedisce definitivamente di sollevare la questione?

    No: i giudici rimettenti possono riproporre la questione indicando correttamente la norma applicabile (art. 443 c.p.p. e art. 2, legge n. 46/2006). Quella norma è poi stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 320/2007.

    Quali parametri erano stati evocati oltre a artt. 3 e 111 Cost.?

    Le ordinanze di rimessione evocavano anche gli artt. 24 (diritto di difesa), 97 (buon andamento della pubblica amministrazione, qui per l’esercizio dell’azione penale) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 460/2007 – Appello PM proscioglimento restituzione atti sent. 26/2007

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    Diciotto ordinanze di rimessione di altrettante corti d’appello sollevavano questioni sull’art. 593 c.p.p. e sull’art. 10 della legge Pecorella (n. 46/2006) in materia di inappellabilità dei proscioglimenti. Nel frattempo la sentenza n. 26/2007 della Corte aveva dichiarato incostituzionale l’art. 1 e il correlato art. 10, comma 2 della legge: la Corte restituisce gli atti a tutti i giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Con diciotto ordinanze di rimessione provenienti dalle Corti d’appello di Genova, Bologna, Ancona, Salerno, L’Aquila, Catania, Napoli, Perugia e Trieste, i giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge Pecorella) e sull’art. 10 della stessa legge, nella parte in cui impedivano al PM di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come modificato dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge (regime transitorio). Parametri vari, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Giudici rimettenti: Corti d’appello di più sedi (diciotto ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti a tutti i giudici rimettenti. La sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 – nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento, salvo la prova decisiva – e dell’art. 10, comma 2, nella parte transitoria. I giudici rimettenti devono ora verificare se quelle pronunce abbiano eliminato la rilevanza delle questioni da loro sollevate.

    Il principio

    Quando una sentenza della Corte elimina le norme sulle quali si fondano questioni incidentali ancora pendenti, le questioni stesse devono essere restituite ai giudici rimettenti perché valutino se la decisione sopravvenuta abbia già risolto il problema giuridico che ne era alla base.

    Domande e risposte

    Quante corti d’appello avevano sollevato questioni simili sulla legge Pecorella?

    In questo solo procedimento riunito erano diciotto ordinanze di rimessione, a cui si aggiungono le questioni decise nelle ordinanze gemelle nn. 461 e 462 del 2007: complessivamente decine di corti d’appello avevano censurato la stessa legge.

    Cosa ha deciso la sentenza n. 26/2007?

    Ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge Pecorella – che modificava l’art. 593 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro i proscioglimenti dibattimentali – e l’art. 10, comma 2, che impediva gli appelli già proposti prima dell’entrata in vigore della legge.

    I giudizi restituiti vengono poi definiti con sentenza di incostituzionalità o no?

    Dipende: se la questione aveva ad oggetto la stessa norma già dichiarata incostituzionale, il giudice può semplicemente applicare la pronuncia della Corte; se riguardava aspetti diversi, può sollevare nuovamente la questione o definire altrimenti il giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 459/2007 – Appello PM proscioglimento aberratio ictus minorile

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    La Corte d’appello minorile di Trieste aveva impugnato l’art. 593 c.p.p. (nella versione Pecorella) e l’art. 10 della legge n. 46/2006, ma nel giudizio a quo si doveva applicare l’art. 443 c.p.p. (giudizio abbreviato), non l’art. 593. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: il rimettente ha colpito la norma sbagliata.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. – come modificato dall’art. 1 della legge Pecorella – e sull’art. 10 della stessa legge, sostenendo che il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento violasse gli artt. 3 e 111 Cost. Tuttavia, il processo a quo si era svolto con il rito abbreviato (giudizio speciale), cui si applica l’art. 443 c.p.p. (che disciplina le impugnazioni nel giudizio abbreviato), non l’art. 593 (che riguarda l’appello in via ordinaria).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per aberratio ictus. La Corte rimettente avrebbe dovuto colpire l’art. 443 c.p.p. (che disciplinava l’inappellabilità nel rito abbreviato) e il correlato art. 2 della legge n. 46/2006, non l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10 relativo al regime transitorio per i procedimenti ordinari. L’erronea individuazione della norma oggetto di censura rende la questione inammissibile.

    Il principio

    L’inesatta individuazione della norma processuale da applicare nel giudizio a quo – il cosiddetto fenomeno dell’aberratio ictus – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per costante giurisprudenza della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa è l’aberratio ictus nel giudizio incidentale di costituzionalità?

    È il vizio che si ha quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella che deve effettivamente applicare nel giudizio a quo: la questione è inammissibile perché la norma censurata non è rilevante nel processo di provenienza.

    Quale norma avrebbe dovuto impugnare la Corte di Trieste?

    L’art. 443 c.p.p. (inappellabilità nel giudizio abbreviato) e il correlato art. 2 della legge n. 46/2006, poi effettivamente dichiarati incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 320/2007.

    L’errore del rimettente è rimediabile?

    Sì: il giudice può sollevare nuovamente la questione indicando correttamente la norma da applicare, a condizione che il giudizio a quo non sia ancora definito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 458/2007 – Inappellabilità proscioglimento e restituzione atti

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    La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questioni sull’art. 10, comma 4, della legge Pecorella (n. 46/2006) in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità delle norme correlate con le sentenze nn. 26 e 320 del 2007: gli atti vengono restituiti al giudice rimettente per riesaminare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Palermo era chiamata a esaminare una questione relativa all’art. 10, comma 4, della legge n. 46/2006 (legge Pecorella), che disciplinava l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento nella fase transitoria. La questione riguardava specificamente il caso in cui una sentenza di condanna di appello (che aveva riformato un’assoluzione) fosse stata annullata dalla Cassazione con rinvio: il PM non poteva appellare il nuovo proscioglimento neppure quando la Corte d’appello aveva già ammesso una prova decisiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Pecorella), nella parte in cui rendeva inammissibile l’appello del PM anche quando la Corte aveva ammesso una prova decisiva ex art. 603 c.p.p. Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: Corte d’appello di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Palermo. Nel frattempo erano intervenute le sentenze nn. 26 e 320 del 2007, con le quali la Corte aveva dichiarato incostituzionali rispettivamente l’art. 1 (che modificava l’art. 593 c.p.p. escludendo l’appello del PM contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento) e l’art. 2 (che modificava l’art. 443 c.p.p. escludendo l’appello del PM in giudizio abbreviato) della legge n. 46/2006. Tali pronunce potrebbero incidere sulla rilevanza della questione proposta; il giudice rimettente deve verificarlo.

    Il principio

    Quando la Corte ha già deciso su norme correlate a quella oggetto di una questione ancora pendente, è necessario restituire gli atti al giudice rimettente affinché valuti se le pronunce sopravvenute abbiano modificato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la legge Pecorella sull’appello del PM?

    Aveva introdotto il principio generale dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, con eccezione limitata ai casi di nuova prova decisiva sopravvenuta; aveva anche disciplinato il regime transitorio per i processi in corso.

    Perché la sentenza n. 26/2007 è rilevante per questa questione?

    Perché aveva dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge Pecorella (che modificava l’art. 593 c.p.p.) e il correlato art. 10, comma 2, nella parte transitoria; la Corte di Palermo doveva verificare se quella pronuncia eliminasse il problema giuridico che aveva giustificato la rimessione.

    La restituzione degli atti ha un termine?

    No: il giudice rimettente deve valutare entro un termine ragionevole se riproporre la questione o definire diversamente il giudizio alla luce dello ius superveniens.

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  • Corte cost. n. 457/2007 – Deroga caccia storno Liguria estinta per rinuncia

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    Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. Il Governo aveva impugnato la legge della Regione Liguria che autorizzava il prelievo venatorio in deroga dello storno per la stagione 2006/2007 ai sensi della direttiva uccelli 79/409/CEE. La legge regionale è stata poi abrogata dalla stessa Regione e il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa, accettata dalla Regione: la Corte dichiara estinto il processo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, aveva attivato la deroga prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), autorizzando il prelievo venatorio in deroga degli storni (Sturnus vulgaris) per la stagione 2006-2007 al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione delle norme comunitarie sui presupposti delle deroghe alla tutela degli uccelli selvatici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: legge Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (deroga caccia storno stagione 2006/2007). Parametri: artt. 10, 113 e 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost. (diritto comunitario e tutela dell’ambiente come materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Liguria ha abrogato la legge regionale n. 36/2006 con la legge n. 4/2007; il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia al ricorso il 30 marzo 2007 e la Giunta regionale ligure ha accettato la rinuncia il 5 dicembre 2007. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte produce l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (Presidente del Consiglio) seguita dall’accettazione della Regione convenuta produce l’estinzione del processo, senza pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso contro la legge sulla caccia allo storno?

    Perché la Regione Liguria aveva già abrogato la legge contestata con la legge n. 4/2007, rimuovendo la stagione venatoria in deroga 2006/2007; venuti meno gli effetti pratici della norma, il Governo non aveva più interesse a proseguire il giudizio.

    Cosa prevede la direttiva «uccelli» sulle deroghe alla caccia?

    L’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE) consente deroghe alle norme di protezione degli uccelli selvatici, tra l’altro per prevenire gravi danni alle colture, solo se non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e nel rispetto di condizioni e limiti precisi fissati dalla direttiva stessa.

    L’estinzione del processo equivale a un proscioglimento della legge regionale?

    No: significa semplicemente che la Corte non ha esaminato il merito. La conformità o meno della legge abrogata alla Costituzione rimane una questione aperta dal punto di vista giuridico, anche se priva di conseguenze pratiche.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — comma 2, lett. s): tutela dell’ambiente e dell’ecosistema come materia di competenza legislativa esclusiva statale
  • Corte cost. n. 456/2007 – Testimone assistito e obbligo di deporre su patteggiamento

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    Un imputato che ha patteggiato la pena senza rendere dichiarazioni nel proprio procedimento può essere obbligato a testimoniare sui medesimi fatti in un processo successivo a carico di coimputati. La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 197-bis, comma 4, c.p.p.: le garanzie del testimone assistito e altre norme del sistema proteggono adeguatamente il soggetto interessato.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Imperia era chiamato ad ascoltare come teste un soggetto che aveva in precedenza patteggiato la pena per i medesimi fatti, senza rendere alcuna dichiarazione nel proprio procedimento. L’art. 197-bis, comma 4, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 63/2001) esenta dall’obbligo di testimoniare solo chi aveva reso dichiarazioni nel proprio processo e patteggiato successivamente: chi aveva taciuto non aveva il medesimo esonero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 197-bis, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il testimone non possa essere obbligato a deporre sui fatti oggetto di una sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti, quando nel procedimento egli aveva taciuto o negato la propria responsabilità. Parametri: artt. 3 e 24, comma 2, Cost. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Imperia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il sistema offre adeguate garanzie al soggetto che in tale posizione è chiamato a testimoniare: le regole del «testimone assistito» (art. 197-bis c.p.p.), il diritto di non rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità (art. 198, comma 2, c.p.p.) e le garanzie sul segreto professionale (art. 384 c.p.) assicurano un equilibrio costituzionalmente adeguato tra l’obbligo di testimoniare e la tutela del testimone.

    Il principio

    Chi ha patteggiato la pena e viene poi chiamato a testimoniare come testimone assistito gode delle garanzie specifiche di quella posizione processuale, incluso il diritto di non rispondere su fatti potenzialmente autoincriminanti: il sistema è costituzionalmente adeguato anche quando il soggetto aveva precedentemente taciuto nel proprio procedimento.

    Domande e risposte

    Cos’è il «testimone assistito»?

    Il soggetto che, già imputato in un procedimento connesso o collegato, ha definito la propria posizione con una sentenza irrevocabile e viene poi chiamato a testimoniare su quei fatti in un procedimento a carico di altri: ha diritto di essere assistito da un difensore e non può essere costretto a rendere dichiarazioni auto-incriminanti.

    Cosa cambia se nel proprio processo il soggetto aveva taciuto invece di confessare?

    Secondo la Corte, nulla di costituzionalmente rilevante: le garanzie del testimone assistito operano indipendentemente dall’atteggiamento tenuto nel procedimento precedente. L’art. 198, comma 2, c.p.p. preserva il diritto al silenzio sui fatti auto-incriminanti anche in sede testimoniale.

    L’obbligo di deporre non viola il diritto di difesa di chi ha patteggiato?

    No, secondo la Corte: la sentenza di patteggiamento ha già definito la posizione dell’imputato; nei confronti di altri imputati egli è terzo rispetto al processo e il suo obbligo testimoniale non mette a rischio i diritti acquisiti con la propria sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 455/2007 – Espulsione genitore straniero e minore abbandonato

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    Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Testo Unico immigrazione che non attribuivano al giudice minorile il potere di sospendere l’espulsione dei genitori di un minore in stato di abbandono. Nel frattempo la Romania è entrata nell’UE (1° gennaio 2007): la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono di una minore di nazionalità rumena, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva sollevato questioni sulla legittimità degli artt. 13, comma 3, e 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione): queste norme non prevedevano un potere del giudice minorile di sospendere il decreto di espulsione dei genitori della minore, né escludevano il trattenimento nel CPT per la madre di prole inferiore ai tre anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 13, comma 3, e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), nella parte in cui non attribuivano al Tribunale per i minorenni poteri di sospensione del decreto di espulsione né escludevano il trattenimento in CPT della madre di prole minore di tre anni. Parametri: artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito. Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Trattato di adesione della Romania all’Unione europea (legge n. 16/2006): da quel momento i genitori della minore, cittadini rumeni, acquisivano lo status di cittadini comunitari, con conseguente applicazione del regime della direttiva 2004/38/CE in materia di libera circolazione. Lo ius superveniens modifica potenzialmente la rilevanza della questione nel giudizio a quo: la Corte restituisce gli atti al Tribunale per i minorenni di Roma affinché valuti se la questione debba essere riformulata o sia venuta meno.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio incidentale sopravviene una modifica normativa (ius superveniens) idonea a incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se e in che termini la questione debba essere riproposta.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato l’ingresso della Romania nell’UE per i genitori della minore?

    Da cittadini extracomunitari soggetti al T.U. immigrazione, sono diventati cittadini UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE: le condizioni di espulsione sono assai più restrittive e i relativi ricorsi seguono percorsi diversi da quelli del T.U. immigrazione.

    La questione originaria riguardava anche il principio del superiore interesse del minore?

    Sì: il rimettente aveva evocato gli artt. 30 e 2 Cost. in relazione al diritto del minore alla presenza dei genitori durante il procedimento di accertamento dello stato di abbandono. Il tema rimane attuale, ma deve essere ridefinito alla luce del nuovo status dei genitori.

    La restituzione degli atti è una forma di rigetto?

    No: è un atto neutro con cui la Corte riconosce che la questione va riesaminata alla luce di un mutamento normativo, senza pronunciarsi né in senso favorevole né contrario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 454/2007 – Attività fieristica internazionale Regione Marche

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una legge turistica della Regione Marche che attribuiva alla Regione il coordinamento delle imprese nelle manifestazioni fieristiche internazionali, anche in collaborazione con organismi nazionali come ICE e ENIT. La Corte dichiara non fondate le questioni: la disposizione regionale si riferisce ad attività di promozione a carattere tecnico-culturale rientranti nella competenza regionale, non a condotta internazionale riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 1, lett. d), della legge della Regione Marche n. 9/2006 (Testo unico in materia di turismo) attribuisce alla Regione le funzioni di «organizzazione e coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l’ICE, l’Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali». Il Governo sosteneva che la norma eccedesse la competenza regionale coinvolgendo unilateralmente organismi nazionali e disciplinando la condotta internazionale delle imprese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 1, lett. d), della legge Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9. Parametri: art. 117, comma 2, lett. g) (organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, competenza esclusiva statale); artt. 117, commi 5 e 9, Cost. in relazione all’art. 6 della legge n. 131/2003 (condotta internazionale delle Regioni). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La disposizione regionale riguarda attività di promozione fieristica e di studio del mercato – attività a carattere tecnico e culturale che rientrano tradizionalmente nella sfera regionale – senza invadere l’ordinamento degli enti pubblici nazionali né disciplinare la condotta internazionale in senso proprio. La mera menzione di organismi nazionali come collaboratori non implica una norma sull’organizzazione di quegli enti.

    Il principio

    Le Regioni possono attribuirsi funzioni di coordinamento di attività fieristiche e promozionali, anche con proiezione internazionale, purché si tratti di attività tecniche o culturali riconducibili alla competenza regionale; il mero richiamo alla collaborazione di enti nazionali non trasforma la disposizione in una norma sull’ordinamento di detti enti, riservato allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa distingue la «condotta internazionale» riservata allo Stato dall’attività promozionale regionale?

    La condotta internazionale vera e propria comporta atti giuridici con soggetti esteri, accordi, impegni in sede internazionale. La promozione fieristica è invece un’attività di fatto a carattere tecnico-culturale, rientrante nella competenza regionale anche quando si svolge all’estero.

    La Regione può dunque «coinvolgere» ICE e ENIT nelle proprie leggi?

    Sì, nei limiti in cui si tratta di collaborazione operativa. La norma marchigiana non disciplinava l’organizzazione interna di quei soggetti né imponeva loro obblighi: si limitava a prevedere che la Regione potesse agire «anche in collaborazione con» essi.

    Quali sono i limiti della competenza regionale in materia di turismo con proiezione estera?

    Le Regioni devono rispettare la procedura dell’art. 6 della legge n. 131/2003 per gli accordi internazionali; ma l’organizzazione di partecipazioni a fiere ed eventi rientra nella sfera tecnica, non soggetta a quella disciplina.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — comma 2, lett. g): organizzazione degli enti pubblici nazionali; commi 5 e 9: relazioni internazionali delle Regioni
  • Corte cost. n. 453/2007 – Fondi famiglia e giovani decreto Bersani

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    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 19 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) che istituiva tre fondi nazionali per famiglia, giovani e pari opportunità, sostenendo l’invasione delle competenze regionali in materia di politiche sociali. La Corte dichiara inammissibile la questione: la norma era già stata abrogata prima della pronuncia e la Regione non dimostrava un interesse attuale a impugnarla.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 del d.l. n. 223/2006 (Bersani) aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre fondi destinati, rispettivamente, alla famiglia, alla formazione culturale e professionale dei giovani e alle politiche di pari opportunità. La Regione Veneto sosteneva che la norma violasse la sua competenza residuale in materia di politiche sociali (art. 117, comma 4, Cost.) e la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), poiché lo Stato, anziché trasferire risorse alle Regioni, aveva istituito fondi centrali vincolati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 19 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006. Parametri: artt. 117, comma 4, e 119 Cost. Ricorrente: Regione Veneto (ricorso n. 103/2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. La norma impugnata era stata già modificata o superata nel corso del giudizio e la Regione non aveva dimostrato un interesse concreto e attuale alla declaratoria di incostituzionalità: la giurisprudenza costituzionale richiede che l’illegittimità denunciata incida in modo diretto e attuale sulla sfera del ricorrente, per entità delle risorse, modalità di intervento e materie implicate.

    Il principio

    Un ricorso regionale in via principale avverso una norma statale è inammissibile quando la norma sia stata modificata o superata prima della pronuncia e la Regione non dimostri un interesse residuo attuale e concreto alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i fondi istituiti dall’art. 19 del decreto Bersani?

    Tre fondi allocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: uno per la famiglia, uno per i giovani (formazione culturale, professionale e inserimento sociale) e uno per le politiche di pari opportunità.

    Perché la questione è inammissibile e non viene decisa nel merito?

    Perché la norma impugnata era già stata superata nel corso del giudizio e la Regione Veneto non ha dimostrato di avere ancora un interesse concreto a ottenere la declaratoria di incostituzionalità: senza interesse attuale, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

    Sarebbe stato diverso il risultato se i fondi fossero rimasti in vigore?

    Probabilmente sì: la Corte aveva già dichiarato illegittimi fondi statali vincolati in materie di competenza regionale residuale o concorrente (sentenze nn. 320 e 423 del 2004, n. 118 del 2006); ma nel caso specifico la questione non ha raggiunto il merito.

    Norme collegate

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