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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione agli atti giudiziari avviati contro il Presidente Galan. L’improcedibilità deriva dal fatto che il conflitto è stato proposto prima che la Corte stessa ne ammettesse la proponibilità con un’ordinanza apposita.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva proposto conflitto di attribuzione in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di fissazione dell’udienza preliminare emessi a carico del Presidente della Regione Giancarlo Galan per dichiarazioni rese alla stampa in risposta a un esponente sindacale nel contesto della manifestazione del giorno successivo all’attentato dell’11 settembre 2001. La Regione invocava l’insindacabilità ex art. 122, quarto comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione agli atti del procedimento penale avviato contro il Presidente regionale Galan.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto improcedibile. La Regione Veneto non aveva attendito la preventiva delibera di ammissibilità da parte della Corte — prevista dalle norme integrative per i giudizi costituzionali — prima di notificare il ricorso e depositare il conflitto. Il mancato rispetto di questa fase preliminare determina l’improcedibilità.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede che la Corte costituzionale ne ammetta previamente la proponibilità con ordinanza, prima che il ricorso possa essere notificato e il conflitto proseguire. Il mancato rispetto di tale procedura preliminare determina l’improcedibilità del conflitto.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra inammissibilità e improcedibilità?
L’inammissibilità riguarda vizi del ricorso o condizioni dell’azione (ad esempio un atto che non lede le attribuzioni). L’improcedibilità riguarda il mancato rispetto di requisiti procedurali: nel caso del conflitto di attribuzione, occorre prima ottenere l’ammissibilità dalla Corte, poi notificare il ricorso.
I Presidenti di Regione godono di insindacabilità per le dichiarazioni alla stampa?
In linea di principio, sì: l’art. 122, quarto comma, Cost. estende la tutela ai componenti del Consiglio regionale, ivi compreso il Presidente della Regione nella sua veste consiliare. Il nesso funzionale è tuttavia indispensabile.
Cosa avrebbe dovuto fare la Regione per proporre correttamente il conflitto?
Avrebbe dovuto depositare il ricorso presso la Cancelleria della Corte e attendere l’ordinanza con cui la Corte ne dichiara l’ammissibilità. Solo dopo tale ordinanza è possibile notificare il conflitto al soggetto resistente.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — Insindacabilità dei consiglieri regionali e dei componenti degli organi regionali
- Art. 121 della Costituzione — Organi della Regione e attribuzioni costituzionali
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