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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto presidenziale del TAR Lazio n. 4932/2006, che aveva sospeso in via cautelare una legge regionale sul calendario venatorio. Il decreto presidenziale di un TAR non è un atto imputabile allo Stato nel senso richiesto per il conflitto di attribuzione tra enti.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge (l.r. n. 10/2006) e una delibera di giunta (n. 658/2006) per definire il calendario venatorio regionale per le stagioni 2006-2009, autorizzando le Province ad anticipare l’esercizio venatorio a settembre per alcune specie. Un’associazione ambientalista (LAV) aveva impugnato questi atti davanti al TAR Lazio, che con decreto presidenziale aveva concesso la sospensiva. La Regione aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che il TAR avesse sospeso una legge regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione, sostenendo che il decreto presidenziale del TAR Lazio avesse illegittimamente sospeso l’efficacia di una legge regionale, attributo di competenza riservato alla Corte costituzionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Il decreto presidenziale del TAR Lazio non è un atto imputabile allo Stato nel senso richiesto per il conflitto di attribuzione tra enti ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 della l. n. 87 del 1953: è un atto di un organo giurisdizionale che, in quanto tale, non può essere ricondotto al “potere dello Stato” controparte in un conflitto tra enti.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che l’atto contestato sia imputabile a un potere dello Stato in senso costituzionale; i provvedimenti cautelari adottati da un giudice amministrativo nell’esercizio della funzione giurisdizionale non sono imputabili allo Stato come “potere” e non possono essere oggetto di conflitto tra enti Stato-Regione.

Domande e risposte

Può un TAR sospendere una legge regionale?

No, in via generale. Solo la Corte costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità di una legge regionale. Il TAR può però sospendere in via cautelare atti amministrativi, e la questione nel caso concreto era se il decreto presidenziale avesse sospeso la legge regionale o solo la delibera di giunta.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perché il decreto presidenziale del TAR è un atto giurisdizionale e non un atto imputabile allo Stato come soggetto del conflitto di attribuzione tra enti. Il conflitto tra enti presuppone atti di un “potere politico” statale, non di un organo giurisdizionale.

La Regione aveva altri rimedi?

Sì: poteva proporre reclamo cautelare davanti al Consiglio di Stato, che è il rimedio ordinario avverso i decreti presidenziali dei TAR in materia cautelare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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