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La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Bra, che aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione del punteggio), perché nel frattempo è intervenuta una modifica normativa rilevante.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Bra aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’obbligo — sanzionato pecuniariamente — posto a carico del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento di un’infrazione che comporta la decurtazione del punteggio. Nelle more del giudizio costituzionale, la norma è stata modificata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Bra ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui sanziona la mancata comunicazione dei dati del conducente, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. La norma censurata ha subito modifiche legislative successive all’ordinanza di rimessione: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene modificata dal legislatore, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione di legittimità mantenga la propria rilevanza e fondatezza alla luce dello ius superveniens.
Domande e risposte
Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere nel merito?
Quando la norma censurata è modificata dopo la rimessione, il quadro normativo cambia e il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto e se i dubbi di costituzionalità persistano o si siano risolti.
Il proprietario è davvero obbligato a «denunciare» il conducente?
L’art. 126-bis CdS prevede che, quando un’infrazione comporta la decurtazione del punteggio, l’organo accertatore inviti il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente. La questione controversa era se sanzionare pecuniariamente il proprietario che non comunichi i dati violi il diritto di difesa o il principio di uguaglianza.
Cosa succede se il giudice rimettente, dopo la restituzione, solleva nuovamente la questione?
Il giudice può sollevare nuovamente la questione con riferimento al testo novellato della norma, e la Corte procederà allora a un nuovo giudizio sul merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
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