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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Sentenza storica: per la prima volta la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di un decreto-legge per «evidente mancanza» dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, della Costituzione. La norma censurata modificava le cause di decadenza dalla carica di sindaco in modo retroattivo, priva di ogni urgenza.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 80/2004, convertito in legge, aveva inserito nel testo unico degli enti locali la parola «primo comma» dopo il riferimento all’art. 314 c.p. (peculato), limitando così l’applicazione della decadenza dalla carica di sindaco ai soli condannati per peculato in senso stretto, escludendo il peculato d’uso (secondo comma). La modifica era retroattiva e interessava il caso del sindaco di Messina, già condannato definitivamente per peculato d’uso prima dell’entrata in vigore del decreto.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004, per evidente carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 80/2004. La norma era priva di qualsiasi connotazione d’urgenza: interveniva su un caso specifico e già definito in sede giudiziaria, con chiaro intento retroattivo. L’urgenza è requisito sostanziale e non meramente formale: il sindacato della Corte può spingersi a censurare l’evidente difetto dei presupposti del decreto-legge.

Il principio

I presupposti di necessità e urgenza per l’adozione del decreto-legge (art. 77, secondo comma, Cost.) non sono meri presupposti formali ma requisiti sostanziali soggetti al sindacato di costituzionalità. Quando la carenza di tali presupposti è «evidente» — perché la norma persegue chiaramente un fine non urgente o ad personam — la Corte può e deve dichiarare l’incostituzionalità.

Domande e risposte

In cosa consiste la «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge?

Non è sufficiente che i presupposti di necessità e urgenza siano opinabili: la Corte interviene solo quando la loro assenza sia «evidente», cioè macroscopica e incontrovertibile. Nel caso di specie la norma era chiaramente retroattiva e finalizzata a incidere su un singolo caso già definito.

Che differenza c’è tra peculato e peculato d’uso?

Il peculato (art. 314, primo comma, c.p.) è l’appropriazione indebita di denaro o cose da parte del pubblico ufficiale. Il peculato d’uso (secondo comma) è la sottrazione temporanea della cosa per trarne profitto personale, con successiva restituzione. La distinzione è rilevante ai fini delle sanzioni accessorie, tra cui la decadenza dalla carica.

Questa sentenza ha cambiato la prassi dei decreti-legge in Italia?

Sì. La sentenza n. 171/2007 ha segnato un punto di svolta nel diritto costituzionale italiano: ha dimostrato che i presupposti del decreto-legge sono sindacabili nel merito dalla Corte, creando un deterrente contro l’abuso di questo strumento normativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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