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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 336 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che istituiva un fondo statale per garantire mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa a favore di soggetti giovani a basso reddito con contratto precario. La norma invadeva la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di edilizia agevolata e politiche sociali.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva istituito, presso il Ministero dell’economia, un fondo da 10 milioni di euro per concedere garanzie di ultima istanza a favore di intermediari finanziari che erogavano mutui per la prima casa a giovani under 35, con reddito IRPEF inferiore a 40.000 euro e con contratto di lavoro precario. Le Regioni Piemonte e Campania hanno impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale per violazione del riparto costituzionale di competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Piemonte e Campania hanno impugnato il comma 336 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 comma 4, 118 e 119 della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che la norma, intervenendo in materia di edilizia agevolata e politiche sociali — di competenza esclusiva regionale residuale — e prevedendo un vincolo di destinazione su finanziamenti statali, violasse il sistema costituzionale di riparto delle competenze.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 336. La norma prevedeva un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza residuale regionale, determinando un vincolo di destinazione su risorse destinate a soggetti privati senza il necessario coinvolgimento delle Regioni. Ciò violava gli artt. 117, comma 4, 118 e 119 della Costituzione.
Il principio
Lo Stato non può istituire fondi con vincolo di destinazione in materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, nemmeno quando i destinatari finali dei benefici siano privati cittadini, pena la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Domande e risposte
A chi era destinato il fondo della legge finanziaria 2006?
A soggetti privati con meno di 35 anni, reddito IRPEF inferiore a 40.000 euro e contratto di lavoro a tempo determinato o precario, per la concessione di garanzie a supporto di mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa.
Perché la Corte ha ritenuto la norma incostituzionale?
Perché la materia — edilizia agevolata o politiche sociali — rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost. Lo Stato non può intervenirvi con finanziamenti vincolati senza il coinvolgimento regionale.
Le Regioni possono continuare a istituire fondi simili?
Sì. La sentenza riconosce che la materia è di competenza regionale, quindi le Regioni possono autonomamente disciplinare strumenti di sostegno all’acquisto della prima casa nel proprio territorio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro principale
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà, evocato come parametro
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, parametro della questione
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